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Sentenza n. 202602347/2026
6 febbraio 2026

Sentenza n. 202602347/2026

RIGETTO ISTANZA DI CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA - (K10/594458)

TribunaleTAR LAZIO - ROMA
SezioneSEZIONE QUINTA BIS
Data6 febbraio 2026
Numero202602347/2026
EsitoRespinto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Una cittadina straniera aveva presentato domanda di concessione della cittadinanza italiana in data 14 aprile 2016, ricorrendo alla procedura speciale disciplinata dall'articolo 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992. Con decreto del 22 gennaio 2020, il Ministero dell'Interno ha respinto tale domanda senza accoglierla. La ricorrente, reputando illegittima tale decisione, ha impugnato il provvedimento dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio nel corso del 2020, affidando la propria difesa all'avvocato Andrea Camprini. La causa è stata istruita mediante udienza pubblica svoltasi il 28 gennaio 2026, nel corso della quale sono stati illustrati gli argomenti delle parti alle autorità giudicanti che componevano il collegio della Sezione Quinta Bis del tribunale.

Il quadro normativo

La materia della concessione della cittadinanza italiana è disciplinata dalla legge n. 91/1992, che prevede diverse modalità di acquisizione della cittadinanza italiana da parte di soggetti stranieri. L'articolo 9, comma 1, lettera f), della medesima legge costituisce una delle procedure semplificate attraverso le quali stranieri appartenenti a determinate categorie possono richiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana, purché ricorrano specifici presupposti e condizioni. Il procedimento amministrativo di valutazione delle domande di cittadinanza rientra nell'esercizio di un potere discrezionale della pubblica amministrazione, il quale tuttavia deve operarsi nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e sulla base di motivi specifici e documentati. La legittimità del provvedimento amministrativo emanato dal Ministero dell'Interno è stato oggetto di sindacato giurisdizionale da parte del Tribunale Amministrativo Regionale, secondo le regole della giurisdizione di merito nella materia del diritto amministrativo.

La questione giuridica

La controversia ha riguardato la legittimità della decisione ministeriale di rifiutare la concessione della cittadinanza italiana alla ricorrente sulla base della procedura di cui all'articolo 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992. In sostanza, si è dovuto verificare se il Ministero dell'Interno avesse correttamente valutato il possesso dei presupposti legalmente richiesti per l'accoglimento della domanda, oppure se avesse commesso un vizio nel procedimento decisorio, come l'inosservanza dei principi di trasparenza e motivazione, l'eccesso di potere, o l'errata interpretazione della legge applicabile. La ricorrente ha dovuto provare che la propria domanda era fondata su diritti individuali o su situazioni soggettive tutelate dalle norme positivo, mentre l'amministrazione era tenuta a dimostrare la sussistenza di motivi legittimi per la quale il rifiuto era stato opposto.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale, all'esito della valutazione della causa e della lettura del fascicolo amministrativo, ha concluso che il ricorso proposto dalla ricorrente meritava di essere respinto. Il collegio ha ritenuto che il provvedimento del Ministero dell'Interno fosse stato adottato in conformità alla normativa vigente e che i motivi per i quali era stata respinta la domanda di cittadinanza risultassero fondati e legittimi. Pur non disponendo della motivazione estesa nella sentenza qui commentata, è ragionevole desumere che il Tribunale ha accertato il mancato soddisfacimento di almeno uno dei requisiti prescritti dalla legge n. 91/1992 per la concessione della cittadinanza mediante la procedura di cui all'articolo 9, comma 1, lettera f). La decisione di respingere il ricorso è stata motivata dall'assenza di vizi procedurali o sostanziali nel provvedimento impugnato, ovvero dalla corretta applicazione della legge alle circostanze di fatto oggetto della controversia.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha respinto il ricorso proposto dalla ricorrente, confermando la legittimità del decreto del Ministero dell'Interno del 22 gennaio 2020. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio in favore del Ministero dell'Interno per un importo di millecinquecento euro, oltre agli oneri e gli accessori di legge dovuti secondo la normativa vigente. Il Tribunale ha altresì disposto che la sentenza venisse trasmessa all'autorità amministrativa per l'esecuzione, nonché ha ordinato l'oscuramento delle generalità della ricorrente e degli altri dati personali secondo i principi sulla protezione dei dati personali.

Massima

Il Ministero dell'Interno esercita un potere discrezionale nella valutazione delle domande di concessione della cittadinanza italiana secondo l'articolo 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992, e il suo provvedimento di rigetto è legittimo quando fondato sul mancato soddisfacimento dei presupposti legali richiesti e pienamente motivato.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Floriana Rizzetto,	Presidente
Enrico Mattei,	Consigliere, Estensore
Gianluca Verico,	Primo Referendario
per l’annullamento
del decreto del Ministero dell’Interno n. K10/-OMISSIS-del 22 gennaio 2020, con il quale è stata respinta la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata dalla ricorrente in data 14 aprile 2016, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992;
sul ricorso numero di registro generale 6104 del 2020, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato Andrea Camprini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2026 il dott. Enrico Mattei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore del Ministero dell’Interno, complessivamente liquidate in € 1.500/00 (millecinquecento/00), oltre oneri ed accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:

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