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Sentenza n. 202602420/2026
9 febbraio 2026

Sentenza n. 202602420/2026

RIGETTO ISTANZA DI CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA (K10/0932679)

TribunaleTAR LAZIO - ROMA
SezioneSEZIONE QUINTA BIS
Data9 febbraio 2026
Numero202602420/2026
EsitoRespinto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un ricorrente, persona fisica che presumibilmente cittadino straniero, ha presentato istanza presso l'amministrazione competente per l'acquisizione della cittadinanza italiana, avvalendosi dei diritti e dei presupposti indicati nella normativa vigente. L'amministrazione ha successivamente rigettato l'istanza con provvedimento formale. Ritenendo illegittimo tale rigetto, il ricorrente ha proposto ricorso avanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, chiedendo l'annullamento del provvedimento di rigetto e, conseguentemente, il riconoscimento della concessione della cittadinanza. Il TAR ha esaminato gli argomenti dedotti dal ricorrente, gli elementi documentali prodotti e la legittimità formale e sostanziale dell'azione amministrativa, pronunciandosi sulla fondatezza delle censure sollevate contro la decisione dell'amministrazione.

Il quadro normativo

La materia della concessione della cittadinanza italiana è disciplinata dalla Legge n. 91 del 1992, che stabilisce i presupposti, i procedimenti e le condizioni per l'acquisto della cittadinanza italiana da parte di stranieri. La normativa prevede requisiti specifici, tra cui la residenza in Italia per un periodo determinato, la comprovazione di idonea condotta morale e civile, la disponibilità di redditi sufficienti al sostentamento, nonché l'adeguata conoscenza della lingua italiana. L'amministrazione competente, nel valutare le istanze, deve operare secondo criteri di legalità, ragionevolezza e proporzionalità, con l'obbligo di motivare adeguatamente i rigetti. Il controllo giurisdizionale del giudice amministrativo si estende alla verifica della corretta applicazione della norma sostanziale e della correttezza procedimentale.

La questione giuridica

La controversia investe la legittimità del rigetto dell'istanza di concessione della cittadinanza, con riferimento sia all'accertamento dei presupposti di legge sia alla correttezza del procedimento amministrativo seguito. Il ricorrente ha contestato le ragioni addotte dall'amministrazione per negare la concessione, prospettando sia una violazione nel merito dei criteri legali sia una non corretta valutazione documentale. La questione richiede al giudice di verificare se la documentazione prodotta dal ricorrente comprovasse adeguatamente il possesso dei requisiti normativi, ovvero se l'amministrazione abbia correttamente esercitato il proprio potere discrezionale nella valutazione complessiva della posizione del richiedente.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha esaminato analiticamente gli argomenti dedotti dal ricorrente e la documentazione di supporto, confrontandoli con i presupposti normativi richiesti dalla legge sulla cittadinanza. Il collegio ha valutato se le ragioni esposte dall'amministrazione nel rigetto fossero adeguatamente motivate e fondato sul merito della posizione fattuale del ricorrente. Accertato che l'amministrazione aveva fornito una motivazione congrua e che la documentazione prodotta non comprovava in modo sufficiente il possesso integrale dei requisiti richiesti dalla normativa vigente, il giudice ha ritenuto legittimo l'esercizio del potere amministrativo di rigetto. Il TAR non ha riscontrato vizi procedimentali né violazioni dei principi generali di diritto amministrativo nella decisione impugnata.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale respinge il ricorso proposto dal ricorrente, confermando così la legittimità del provvedimento di rigetto dell'istanza di concessione della cittadinanza italiana emesso dall'amministrazione. La sentenza comporta l'estinzione della pretesa azionata dal ricorrente e la permanenza in capo allo stesso della responsabilità per le spese del giudizio. Il rigetto definitivo preclude la possibilità di revisione della decisione amministrativa attraverso i rimedi ordinari di giustizia amministrativa.

Massima

La concessione della cittadinanza italiana rimane assoggettata alla verifica rigorosa del possesso integrale dei presupposti normativi per legge previsti, e il rigetto dell'istanza rimane legittimo quando la documentazione prodotta dal ricorrente non consenta una comprovazione sufficiente e idonea di tali presupposti secondo gli standard di valutazione amministrativa.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Floriana Rizzetto,	Presidente
Enrico Mattei,	Consigliere, Estensore
Gianluca Verico,	Primo Referendario
per l’annullamento
del decreto del Ministero dell’Interno n. K10/-OMISSIS- del 4 settembre 2024, notificato dalla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Alessandria in data 17 ottobre 2024, con cui è stata respinta la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata dal ricorrente in data 3 agosto 2019, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992;
sul ricorso numero di registro generale 12919 del 2024, proposto da -OMISSIS- rappresentato e difeso dall’avvocato Edoardo Mazzucchelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12; Ufficio Territoriale del Governo di Alessandria, non costituito in giudizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2026 il dott. Enrico Mattei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore del Ministero dell’Interno, complessivamente liquidate in € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre oneri ed accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:

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