Tar Lazio - RomaSEZIONE QUINTA BIS9 gennaio 2026Respinto

Sentenza n. 202600322/2026

Rigetto Istanza Di Concessione Della Cittadinanza Italiana (k10/730505)

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Si tratta di un ricorso amministrativo presentato dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio contro un provvedimento negativo del Ministero dell'Interno riguardante l'accoglimento di un'istanza di acquisto della cittadinanza italiana. Il ricorrente, cittadino straniero le cui generalità sono state oscurate per motivi di protezione dei dati personali, aveva presentato una domanda di naturalizzazione o acquisizione della cittadinanza italiana secondo le procedure previste dalla normativa vigente. Avendo ricevuto un diniego dell'istanza, il ricorrente ha deciso di impugnare il provvedimento negativo davanti al giudice amministrativo, rappresentato dall'avvocato Giorgio Rosa, contestando la legittimità e la correttezza della decisione del Ministero dell'Interno. La controversia si colloca nel settore delicato del diritto della cittadinanza, ambito caratterizzato da una pluralità di condizioni soggettive e oggettive che devono concorrere per il perfezionamento del legame giuridico tra persona e Stato italiano.

Il quadro normativo

La materia della cittadinanza italiana è disciplinata principalmente dalla Legge 5 febbraio 1948, n. 91, e successive modificazioni, che stabilisce i modi di acquisto e di perdita della cittadinanza italiana, nonché le procedure amministrative necessarie per il riconoscimento e la naturalizzazione di cittadini stranieri. La normativa prevede requisiti stringenti quali il flusso migratorio regolare, la titolarità di un permesso di soggiorno valido, un periodo di residenza continuativa sul territorio nazionale, l'assenza di precedenti penali, e la capacità di autosostentamento economico, a seconda che si tratti di naturalizzazione ordinaria o di casi particolari di elezione della cittadinanza per coniugi, figli, o ascendenti italiani. Il Ministero dell'Interno, quale autorità competente, deve verificare che il ricorrente possegga tutti i presupposti legali e amministrativi richiesti dalla legge, e il suo diniego deve essere motivato e conforme alle disposizioni normative vigenti. Il ricorso amministrativo avverso il diniego dell'istanza di cittadinanza trova fondamento nella necessità di tutelare il diritto fondamentale alla cittadinanza e di controllare la corretta applicazione della discrezionalità amministrativa da parte del Ministero.

La questione giuridica

Il punto centrale della controversia consisteva nella verifica della legittimità e della correttezza della valutazione compiuta dal Ministero dell'Interno nel respingere l'istanza di cittadinanza del ricorrente. In altre parole, era necessario stabilire se la negazione della cittadinanza fosse stata fondata su una corretta applicazione dei criteri normativi previsti dalla legge, ovvero se il diniego fosse affetto da errori di diritto, da valutazione irragionevole dei fatti, da difetto di istruttoria, oppure da violazione di principi di proporzionalità e ragionevolezza. Il ricorrente presumibilmente contestava che il Ministero avesse valutato in modo errato o incompleto i presupposti soggettivi ed oggettivi per l'acquisizione della cittadinanza, sostenendo che egli possedesse tutti i requisiti necessari richiesti dalla legge. La questione era pertanto diretta a verificare la conformità della decisione amministrativa alle norme sulla cittadinanza e ai principi generali di diritto amministrativo.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale, esaminati i documenti prodotti dalle parti e ascoltati i difensori in udienza pubblica del 29 ottobre 2025, ha valutato complessivamente la posizione del ricorrente e le ragioni addotte dal Ministero dell'Interno. Dal momento che il ricorso è stato respinto, il collegio giudicante ha ritenuto che il diniego del Ministero fosse legittimo e conforme alla normativa sulla cittadinanza italiana, oppure che comunque il ricorrente non avesse fornito prove sufficienti a dimostrare il possesso di tutti i requisiti legali necessari. Il giudice ha presumibilmente verificato che il Ministero dell'Interno aveva correttamente valutato i presupposti soggettivi ed oggettivi della domanda, applicando le disposizioni di legge in modo ragionevole e proporzionato, senza vizi di eccesso di potere, sviamento di potere, violazione di norme di legge o difetti procedurali significativi. Pertanto, accogliendo implicitamente le considerazioni del Ministero, il TAR ha concluso che il diniego era fondato in diritto e che il ricorrente non aveva diritto alla concessione della cittadinanza.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha definitivamente respinto il ricorso presentato dal cittadino straniero, confermando la validità del diniego dell'istanza di cittadinanza emanato dal Ministero dell'Interno. La sentenza ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese di lite a favore del Ministero dell'Interno, liquidate in €1.500,00 oltre gli accessori di legge se dovuti, secondo le disposizioni sull'anticipazione delle spese nel processo amministrativo. Il giudice ha altresì ordinato l'oscuramento delle generalità della parte ricorrente, sia dal ricorrente che dagli archivi, a tutela dei diritti e della dignità personale della persona interessata, in conformità alle disposizioni sulla protezione dei dati personali contenute nel Codice della Privacy italiano e nel Regolamento Europeo sulla Privacy GDPR.

Massima

Nel procedimento di naturalizzazione o acquisizione della cittadinanza italiana, il diniego opposto dal Ministero dell'Interno è legittimo e non soggetto ad annullamento quando risulti fondato su una corretta applicazione dei criteri e dei requisiti normativi previsti dalla legge sulla cittadinanza, in assenza di errori di valutazione fattuale, vizi procedurali o violazioni di legge.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Floriana Rizzetto,	Presidente
Enrico Mattei,	Consigliere
Gianluca Verico,	Referendario, Estensore
per l'annullamento
del diniego dell’istanza di cittadinanza (K10/-OMISSIS-);
sul ricorso numero di registro generale 1993 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Giorgio Rosa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Genova, via Assarotti 13;
Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 ottobre 2025 il dott. Gianluca Verico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del Ministero dell’Interno, che liquida complessivamente in €1.500,00 (millecinquecento/00) oltre accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:

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