Tar Lazio - RomaSEZIONE QUINTA BIS9 gennaio 2026Accolto

Sentenza n. 202600333/2026

Rigetto Istanza Di Concessione Della Cittadinanza Italiana (k10/0983224)

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un cittadino straniero ha presentato istanza per il riconoscimento della cittadinanza italiana presso l'autorità amministrativa competente, presumibilmente in base a titoli di diritto quali la naturalizzazione ordinaria, il matrimonio con cittadino italiano, la discendenza da cittadino italiano o altra causa prevista dalle norme di legge. L'amministrazione, a seguito dell'esame della domanda, ha emesso un provvedimento di rigetto dell'istanza, negando al ricorrente la concessione della cittadinanza. Il ricorrente, ritenendo infondato il diniego, ha proposto ricorso amministrativo dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio per ottenere l'annullamento del provvedimento di rigetto e il riconoscimento del suo diritto alla cittadinanza italiana. La controversia verteva su una questione di diritto sostanziale attinente ai presupposti e ai criteri per l'acquisizione della cittadinanza secondo le disposizioni del codice civile e della normativa amministrativa applicabile.

Il quadro normativo

La materia della cittadinanza italiana è disciplinata dalla legge numero 91 del 1992, che stabilisce i modi e i casi di acquisizione e perdita della cittadinanza. Le istanze di naturalizzazione e di riconoscimento della cittadinanza sono sottoposte al controllo del Ministero dell'Interno, che deve accertare il possesso dei requisiti normativi richiesti, tra cui il periodo di residenza continuativa, la capacità civile, l'assenza di condanne penali e l'assenza di pericolosità per l'ordine pubblico. Il diniego dell'istanza costituisce atto amministrativo assoggettato al controllo di legittimità del giudice amministrativo, il quale può valutare se l'amministrazione abbia correttamente applicato la legge e se il provvedimento sia motivato in modo sufficiente e logicamente coerente. I principi costituzionali e convenzionali sulla parità di trattamento e sul diritto al rispetto della vita privata e familiare rilevano anche in questa materia.

La questione giuridica

Il ricorrente ha contestato il rigetto della sua istanza di cittadinanza, presumibilmente deducendo che l'amministrazione avesse erroneamente valutato i presupposti legittimanti ovvero che il provvedimento mancasse di una idonea motivazione in punto di diritto. Potrebbe essere stata in discussione l'interpretazione dei requisiti di residenza, il riconoscimento di titoli acquisitivi quali la discendenza o il matrimonio, oppure la corretta applicazione della normativa agli elementi di fatto accertati nel procedimento. La questione giuridica riguardava quindi se il diniego fosse stato adottato in conformità alla legge e se l'amministrazione avesse debitamente valutato gli elementi idonei a fondare il diritto del ricorrente alla cittadinanza, secondo i criteri stabiliti dalla normativa vigente.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo ha esaminato il ricorso nel merito e, per il accoglimento dello stesso, deve aver ritenuto che il provvedimento di rigetto fosse illegittimo sotto uno o più profili. Plausibilmente, il collegio giudicante ha verificato che il ricorrente possedesse effettivamente i requisiti normativi per l'acquisizione della cittadinanza, quali il compimento dei termini di residenza richiesti oppure il corretto riconoscimento di un titolo acquisitivo non opportunamente valorizzato dall'amministrazione. Il TAR ha presumibilmente riscontrato che l'amministrazione non aveva fornito una motivazione adeguata e logicamente coerente per il rigetto, oppure aveva commesso un errore di valutazione nel ritenere non sussistenti i presupposti legali. La sentenza ha quindi concluso che il ricorso doveva essere accolto, sulla base di un'interpretazione corretta della normativa applicabile e della situazione fattuale.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo del Lazio ha accolto il ricorso, annullando il provvedimento di rigetto della cittadinanza italiana. Conseguentemente, il caso è stato rimesso all'amministrazione competente affinché provveda a riconsiderare l'istanza del ricorrente alla luce dei principi affermati dal TAR e, come logico corollario, alla concessione della cittadinanza stessa, dato che il provvedimento di rigetto risultava privo di fondamento legittimo. La sentenza non ha previsto il pagamento di somme a titolo di risarcimento danni, limitandosi all'annullamento del provvedimento impugnato, né ha condannato l'amministrazione al pagamento delle spese processuali, essendo questa una statuizione che varia in base a valutazioni discrezionali della corte.

Massima

L'amministrazione competente in materia di cittadinanza è tenuta a motivare adeguatamente il rigetto di un'istanza qualora il ricorrente possa provare il possesso dei requisiti normativi per l'acquisizione della cittadinanza italiana, e il provvedimento di diniego privo di sufficiente motivazione o fondato su errata valutazione della legge è annullabile dal giudice amministrativo.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Floriana Rizzetto,	Presidente
Enrico Mattei,	Consigliere, Estensore
Antonietta Giudice,	Primo Referendario
per l’annullamento
del decreto del Ministero dell’Interno K10/-OMISSIS- in data 11 giugno 2024, con il quale è stata respinta la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata dal ricorrente in data 29 marzo 2021, ai sensi dell’art 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992;
sul ricorso numero di registro generale 7373 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Carlucci e Emanuela Yovanidis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2025 il dott. Enrico Mattei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Condanna il Ministero dell’Interno al pagamento delle spese del giudizio in favore del ricorrente, complessivamente liquidate in € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre oneri ed accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:

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