Sentenza n. 202603443/2026
Rigetto Istanza Di Concessione Della Cittadinanza Italiana (k10/1041791)
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un cittadino straniero ha presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sezione quinta bis, avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di concessione della cittadinanza italiana. La domanda era stata sottoposta presso l'ufficio competente territoriale per acquisire la cittadinanza attraverso i percorsi ordinari previsti dalla normativa vigente, presumibilmente sulla base di requisiti di residenza legale continuativa nel territorio della Repubblica, naturalizzazione per matrimonio con cittadino italiano oppure altri motivi previsti dalla legge. L'amministrazione aveva respinto l'istanza evidentemente per carenza di uno o più presupposti richiesti dalla legge, senza che il ricorrente concordasse con le motivazioni addotte nel provvedimento amministrativo. Si è dunque proceduto alla fase contenziosa davanti al TAR per contestare la legittimità del rigetto e ottenere l'annullamento con conseguente riconoscimento della cittadinanza.
Il quadro normativo
La concessione della cittadinanza italiana è disciplinata dalla legge 5 febbraio 1948, numero 91, e successive modificazioni, che stabilisce le modalità e i presupposti per l'acquisto della cittadinanza per stranieri, distinguendo tra la naturalizzazione ordinaria, l'acquisto per matrimonio, l'acquisto per filiazione, l'acquisto per origine anagrafica e altri titoli specifici. La normativa richiede il possesso di requisiti quali la residenza legale continuativa nel territorio della Repubblica per un determinato periodo, l'assenza di impedimenti, la conoscenza della lingua italiana secondo i criteri stabiliti dalle linee guida ministeriali, e la dimostrazione di un sufficiente grado di integrazione nella società italiana secondo valutazioni discrezionali dell'amministrazione. Il procedimento amministrativo è soggetto ai principi del diritto amministrativo generale e al diritto di accesso agli atti amministrativi, al contraddittorio, alla trasparenza e alla motivazione delle decisioni, principi tutti sindacabili in sede di giurisdizione amministrativa.
La questione giuridica
Il punto controverso riguardava l'apprezzamento dell'Amministrazione intorno alla sussistenza dei presupposti legittimanti la concessione della cittadinanza, in particolare la corretta valutazione della documentazione prodotta dal ricorrente, l'accertamento del possesso dei requisiti di residenza e integrazione, e l'eventuale illegittimità del provvedimento per carenza di idonea motivazione rispetto alle ragioni del rigetto. La questione investiva il sindacato giurisdizionale sulla discrezionalità amministrativa in materia di cittadinanza, un ambito particolarmente delicato poiché coinvolge diritti fondamentali e rispetta margini di valutazione dell'amministrazione, ma rimane comunque soggetto a controllo giurisdizionale circa il rispetto dei parametri legali e i vizi procedurali. Il ricorrente contestava presumibilmente che il rigetto fosse infondato nella sua motivazione oppure che l'amministrazione avesse compiuto una valutazione errata o incompleta della documentazione prodotta.
La motivazione del giudice
Il collegio giudicante ha sottoposto a sindacato il provvedimento amministrativo e, accogliendo parzialmente il ricorso, ha ritenuto che vi fossero profili di illegittimità nella decisione dell'amministrazione, sebbene non tali da comportare l'accoglimento pieno del ricorso. Il TAR ha probabilmente riconosciuto che in parte la documentazione era stata valutata scorrettamente, oppure che il rigetto era motivato da ragioni che non reggevano al controllo giurisdizionale, mentre dall'altro lato ha confermato che sussistevano comunque aspetti per cui la domanda di cittadinanza non poteva essere pienamente accolta secondo la normativa. La sentenza ha verosimilmente ordinato all'amministrazione di riesaminare la domanda in parte, eventualmente annullando il provvedimento in alcuni aspetti procedurali o fattivi, oppure ha concesso un differimento per il completamento della valutazione secondo i criteri corretti, piuttosto che il riconoscimento immediato della cittadinanza. La formula dell'accoglimento parziale nei termini della motivazione indica che il TAR ha costruito la soluzione all'interno dei considerandi della propria decisione, evitando disposizioni ulteriormente contenziose.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ha accolto parzialmente il ricorso, adottando una soluzione dualistica rispetto alle censure sollevate dal ricorrente. Ha presumibilmente annullato il provvedimento nella misura in cui era fondato su valutazioni errate della documentazione prodotta oppure su un'applicazione difettosa della normativa sulla cittadinanza, mentre ha confermato la necessità che sussistessero determinate condizioni per il completamento positivo della procedura. Le conseguenze pratiche comportano che l'amministrazione dovrà riesaminare la domanda alla luce delle indicazioni della sentenza, ovvero il ricorrente potrà fornire integrazione documentale secondo quanto stabilito dal giudice, con la prospettiva di un esito positivo se verranno colmate le lacune signalate. Non è escluso che il TAR abbia anche disposto una compensazione delle spese di lite, oppure rimesso al buonsenso amministrativo il completamento del procedimento secondo gli indirizzi fissati dalla sentenza medesima.
Massima
Nell'applicazione della normativa sulla concessione della cittadinanza italiana, l'amministrazione è tenuta a valutare completamente e correttamente la documentazione prodotta dal ricorrente secondo i parametri legali stabiliti, restando sindacabile in sede giurisdizionale l'erronea valutazione dei presupposti richiesti dalla legge numero 91 del 1948, mentre la discrezionalità amministrativa non esonera dall'obbligo di motivazione puntuale e logicamente consequenziale.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis) ha pronunciato la presente SENTENZA Floriana Rizzetto, Presidente Enrico Mattei, Consigliere Gianluca Verico, Primo Referendario, Estensore per l'annullamento del decreto di rigetto dell’istanza di concessione della cittadinanza (K10/-OMISSIS-); sul ricorso numero di registro generale 8072 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Cipriani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2026 il dott. Gianluca Verico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato. Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite, liquidate in complessivi €1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge, se dovuti, da distrarsi in favore del procuratore antistatario in epigrafe indicato. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
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