RIGETTO ISTANZA DI CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA - (K10/547805)
| Tribunale | TAR LAZIO - ROMA |
| Sezione | SEZIONE QUINTA BIS |
| Data | 27 febbraio 2026 |
| Numero | 202603639/2026 |
| Esito | DICHIARA CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un cittadino straniero ha presentato ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio contro il rigetto della propria istanza di concessione della cittadinanza italiana, operato da parte dell'amministrazione competente. La controversia riguardava il diniego opposto a una domanda di naturalizzazione italiana, presumibilmente basato su valutazioni discrezionali dell'amministrazione circa il possesso dei requisiti richiesti dalla legge sulla cittadinanza oppure su profili legati alla sicurezza dello Stato. Nel corso del procedimento giurisdizionale, prima della conclusione del giudizio nel merito, si è verificato un mutamento della situazione di fatto tale da far venir meno la rilevanza della controversia originaria, determinando l'intervenuta cessazione della materia del contendere che ha portato al rigetto della domanda.
Il quadro normativo
La materia della concessione della cittadinanza italiana è disciplinata dalla legge numero 91 del 1992, che stabilisce le modalità e i requisiti per l'acquisto della cittadinanza sia iure sanguinis che mediante naturalizzazione. I principi generali che informano il procedimento sono quelli della trasparenza, della motivazione dei provvedimenti amministrativi e del rispetto dei diritti fondamentali della persona, come garantiti dalla Costituzione italiana e dalle convenzioni internazionali. Il procedimento di ricorso al TAR contro i provvedimenti amministrativi in materia di cittadinanza è regolato dal codice del processo amministrativo, che stabilisce anche le ipotesi in cui una controversia può considerarsi risolta mediante cessazione della materia del contendere.
La questione giuridica
La questione centrale attineva al diritto di un cittadino straniero di ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana e alla legittimità del provvedimento di rigetto emesso dall'amministrazione. In particolare, era controverso se l'amministrazione avesse correttamente applicato i criteri di valutazione previsti dalla legge e se il diniego fosse adeguatamente motivato rispetto ai requisiti richiesti. La questione, pur rilevante dal punto di vista giuridico e dei diritti della persona interessata, ha perso tuttavia di urgenza e di concretezza durante lo svolgimento del procedimento amministrativo, poiché sono intervenute circostanze che hanno reso sostanzialmente non più necessaria una pronuncia nel merito.
La motivazione del giudice
Il collegio giudicante ha constatato che nel corso del procedimento giurisdizionale si è verificato un evento che ha determinato la cessazione della materia della controversia originaria, secondo quanto previsto dal codice del processo amministrativo. Tale evento potrebbe consistere nell'accoglimento tardivo dell'istanza da parte dell'amministrazione, nella revoca del provvedimento di rigetto, ovvero nell'intervento di fatti sopravvenuti che rendono moot il contendere iniziale. Il giudice, applicando il consolidato insegnamento della giurisprudenza amministrativa in tema di cessazione della materia, ha ritenuto opportuno dichiarare estinto il giudizio senza entrare nel merito delle questioni controverse, evitando così di pronunciare una sentenza su un oggetto divenuto privo di rilevanza pratica.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rigettando implicitamente il ricorso senza tuttavia affrontare le questioni di merito sottese alla domanda di cittadinanza. Tale pronuncia non costituisce valutazione dei diritti sostanziali in gioco, bensì riconosce che la lite ha perso di significato concreto nel corso del procedimento. La conseguenza pratica è che il ricorrente non ottiene alcun pronunciamento sulla legittimità del provvedimento impugnato, sebbene la cessazione della materia suggerisca che la sua posizione si sia in qualche misura risolta positivamente.
Massima
Quando nel corso di un giudizio amministrativo in materia di cittadinanza intervengono fatti che eliminano l'interesse concreto alla decisione nel merito, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere, estinguendo il procedimento senza pronunciarsi sul fondamento della controversia.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis) ha pronunciato la presente SENTENZA Floriana Rizzetto, Presidente, Estensore Enrico Mattei, Consigliere Gianluca Verico, Primo Referendario per l'annullamento del DM diniego dell’istanza di cittadinanza italiana (-OMISSIS-); sul ricorso numero di registro generale 8809 del 2019, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Chiara Bellini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno; Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2026 la dott.ssa Floriana Rizzetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Con il ricorso in esame la ricorrente impugna il DM del 28.2.2019 con cui il Ministero dell’Interno ha respinto l'istanza di concessione della cittadinanza italiana presentata ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge 5 febbraio 1992 n. 91 a causa di addebiti penali a carico del marito, condannato per “spaccio” di sostanze stupefacenti . L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio. In data 6.6.2022 la ricorrente ha depositato la sentenza del giudice penale con cui è stato dichiarato estinto il reato ed il DPR del 21.2.2022 con cui è stata conferita la cittadinanza italiana al marito della ricorrente. Con ordinanza collegiale n. 5253/2024 sono stati disposti incombenti istruttori. L’Amministrazione, dopo aver preannunciato il riesame della posizione della ricorrente, ha depositato il DPR del 2.7.2025 con cui è stata conferita la cittadinanza italiana alla predetta ed ha chiesto al Collegio di dichiarare cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese, essendo la determinazione favorevole stata assunta sulla base di nuovi elementi. All’udienza pubblica odierna la causa è passata in decisione. Al Collegio non resta, data l’intervenuta emanazione del provvedimento richiesto e rilevata la sua valenza pienamente satisfattiva dell’interesse fatto valere dal ricorrente, che dichiarare la cessazione della materia del contendere. Quanto alle spese di lite, va accolta la richiesta di compensazione formulata dall’Amministrazione resistente - alla quale la ricorrente non si oppone – dato che la concessione della cittadinanza al marito della stessa è avvenuta solo nel ben due anni dopo l’adozione del provvedimento di rifiuto della domanda della ricorrente - a seguito dell’estinzione del reato, anch’essa intervenuta successivamente – e tenuto conto altresì dell’inutile protrarsi del contenzioso - dato che la ricorrente, dopo la concessione della cittadinanza al marito, ben avrebbe potuto chiedere la cittadinanza italiana per matrimonio ai sensi dell’art. 5 legge n. 91/1992. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
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