RIGETTO ISTANZA DI CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA (K10/643574) - RISARCIMENTO DANNI
| Tribunale | TAR LAZIO - ROMA |
| Sezione | SEZIONE QUINTA BIS |
| Data | 27 febbraio 2026 |
| Numero | 202603651/2026 |
| Esito | DICHIARA CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un cittadino ha presentato ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione Quinta Bis, contro il rigetto della propria istanza di concessione della cittadinanza italiana, nonché per ottenere il risarcimento dei danni derivanti da tale rigetto e dai disagi causati dal procedimento amministrativo. La controversia riguardava il diniego opposto dall'Amministrazione competente all'accoglimento della domanda di naturalizzazione, richiedendo il ricorrente non solo l'annullamento del provvedimento ritenuto illegittimo, ma anche una condanna al pagamento delle somme dovute a titolo di indennizzo per il danno subito durante l'iter amministrativo. Il ricorso è stato iscritto al fascicolo k10/643574 presso il Tribunale Amministrativo, con la contestazione delle violazioni procedurali e dei vizi nel merito della decisione dell'Amministrazione pubblica.
Il quadro normativo
La materia della concessione della cittadinanza italiana è disciplinata dalla legge n. 91 del 1992 e successive modificazioni, che stabilisce i requisiti e i procedimenti per l'acquisto della cittadinanza italiana per naturali, attraverso variemodi quali la residenza continuativa nel territorio della Repubblica, la discendenza da cittadini italiani, il matrimonio con cittadino italiano, oppure la naturalizzazione su richiesta di soggetti stranieri. L'Amministrazione competente, nel valutare le istanze di concessione della cittadinanza, è tenuta al rispetto dei principi generali del diritto amministrativo, compreso quello della legalità, della trasparenza e della motivazione dei provvedimenti. Inoltre, il ricorrente poteva far valere dinanzi al giudice amministrativo il diritto al risarcimento del danno qualora l'Amministrazione avesse violato norme imperative o avesse agito in modo illegittimo, secondo la giurisprudenza consolidata del Consiglio di Stato in materia di responsabilità civile della Pubblica Amministrazione.
La questione giuridica
Il ricorso poneva al giudice amministrativo la questione della legittimità del rigetto dell'istanza di cittadinanza, ovvero se l'Amministrazione avesse correttamente valutato i requisiti prescritti dalla legge e avesse motivato adeguatamente il diniego, nonché se il ricorrente avesse diritto al risarcimento dei danni per l'illegittimità dell'azione amministrativa. La controversia investiva tanto il profilo della legittimità del provvedimento di rigetto quanto quello della responsabilità civile dell'Amministrazione, con implicazioni rilevanti per il ricorrente in termini di acquisizione dello status civitatis e della partecipazione ai diritti politici ad esso collegati.
La motivazione del giudice
Nel corso del giudizio è emerso che la situazione fattuale sottesa alla controversia ha subito una modificazione sostanziale, venendo meno l'interesse del ricorrente alla decisione nel merito della causa. Ciò si è verificato in quanto la materia del contendere è venuta meno, presumibilmente poiché l'istanza di cittadinanza è stata accolta dall'Amministrazione ovvero è stata comunque risolta tramite un provvedimento che ha soddisfatto le pretese del ricorrente, rendendo superflua la decisione giudiziale sulla legittimità del diniego originario. Il Tribunale Amministrativo ha valutato che, in tale situazione, non sussisteva più un interesse concreto e attuale alla pronuncia del giudice circa la vicenda dedotta in giudizio, configurandosi un'ipotesi di cessazione della materia del contendere secondo la disciplina generale della giustizia amministrativa.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ha dichiarato cessata la materia del contendere con sentenza del 27 febbraio 2026, disposto il proscioglimento del giudizio senza pronunciarsi nel merito sulla legittimità del rigetto della cittadinanza e sulla pretesa risarcitoria, in quanto sopravvenuti gli eventi estintivi dell'interesse azionabile. Tale pronuncia comporta che il ricorso viene accolto in termini di sopravvenienza degli eventi che hanno eliminato il diritto alla tutela giurisdizionale nel merito, sebbene il ricorrente abbia comunque conseguito un risultato favorevole con l'accoglimento della propria istanza originaria di cittadinanza.
Massima
Quando nel corso del giudizio amministrativo di impugnazione di un rigetto di istanza di cittadinanza viene meno l'interesse del ricorrente poiché la controversia è stata risolta favorevolmente in suo favore, il giudice amministrativo dichiara la cessazione della materia del contendere, prosciogliendo il giudizio senza pronunciarsi sul merito della legittimità del provvedimento impugnato.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis) ha pronunciato la presente SENTENZA Floriana Rizzetto, Presidente, Estensore Enrico Mattei, Consigliere Gianluca Verico, Primo Referendario per l'annullamento del decreto del Ministro dell’Interno -OMISSIS- del 14 aprile 2021, notificato in data 28 aprile 2021, con il quale è stata respinta la domanda di concessione della cittadinanza italiana, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992; sul ricorso numero di registro generale 6769 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso prima dall'avvocato Chiara Busani, poi dall'avvocato Filippo Narbone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno; Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2026 la dott.ssa Floriana Rizzetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Con il ricorso in esame la parte ricorrente impugna il DM in epigrafe con cui il Ministero dell’Interno ha respinto l'istanza di concessione della cittadinanza italiana presentata ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge 5 febbraio 1992 n. 91. L’amministrazione intimata si è costituita in giudizio. Con ordinanza cautelare n. 4746/2021 è stata rigettata l’istanza di sospensiva; l’appello cautelare è stato accolto dal Consiglio di Stato “ai fini del motivato riesame della domanda di cittadinanza da parte dell’Amministrazione nel rispetto delle garanzie di partecipazione dell’interessato”. Con OPI n. 310/2024, rilevato che “nulla è stato comunicato a questo Tribunale in merito all’esito del riesame disposto con la predetta ordinanza propulsiva, né è stato depositato in giudizio il nuovo provvedimento che l’Amministrazione era tenuta ad adottare in ottemperanza al comando del giudice d’appello” è stato chiesto, onerandone ambo le parti, di fornire “documentati chiarimenti in merito all’esito del riesame disposto dalla PA in ottemperanza all’ordinanza cautelare del giudice d’appello o all’eventuale pendenza di ricorsi per l’ottemperanza alla predetta pronuncia, entro 20 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza”. In data 27/3/2024 l’Amministrazione ha depositato la nota del 26/03/2024 con cui ribadiva le proprie argomentazioni giuridiche. Con ordinanza collegiale n. 7776/2024 e n. 22543/2024 sono stati reiterati i predetti incombenti istruttori. Con nota del 24.10.2024 l’Amministrazione ha comunicato di aver predisposto il DPR di conferimento della cittadinanza italiana; il procedimento s’è concluso con l’emanazione del predetto provvedimento in data 29.10.2024, depositato in giudizio dalla parte ricorrente il 20.11.2025. In data 4/12/2025 la PA ha depositato il DPR emanato con cui è stata conferita la cittadinanza italiana al ricorrente ed ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite. All’udienza pubblica odierna la causa è passata in decisione. Al Collegio non resta, data l’intervenuta emanazione del provvedimento richiesto e rilevata la sua valenza pienamente satisfattiva dell’interesse fatto valere dal ricorrente, che dichiarare la cessazione della materia del contendere. Quanto alle spese di lite, sussistono giusti motivi del disporne la compensazione tra le parti, tenuto conto del contributo di entrambe al protrarsi della controversia in questa sede, dovuto, da un lato, dalla mancata attivazione, da parte del ricorrente, dei rimedi per ottenere l’ottemperanza al “giudicato cautelare” davanti al giudice d’appello che ha concesso il remand; dall’altro lato, dall’incomprensione, da parte della resistente, della portata di tale ordinanza propulsiva, che non comportava il rilascio del provvedimento richiesto, bensì la riattivazione del procedimento (conclusosi con l’adozione del provvedimento impugnato) al fine di sanare i vizi del procedimento riscontrati (al fine di assicurare il rispetto delle garanzie procedimentali sancite dalla legge n. 241/1990) e di integrare la motivazione del provvedimento sotto i ai profili ritenuti carenti (appunto in sede di riedizione dell’atto l’Amministrazione avrebbe potuto esplicitare le ragioni relative alla gravità del reato di ricettazione, che, facendo riferimento alla pena edittale – come previsto dall’art. 6 della legge n.91/1992 è automaticamente ostativo all’acquisto della cittadinanza – per il quale è intervenuta la sentenza di condanna proprio a ridosso della presentazione della domanda di naturalizzazione). P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
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