RIGETTO ISTANZA DI CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA - (K10/594302/R) - RISARCIMENTO DANNI
| Tribunale | TAR LAZIO - ROMA |
| Sezione | SEZIONE QUINTA BIS |
| Data | 27 febbraio 2026 |
| Numero | 202603653/2026 |
| Esito | DICHIARA CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un ricorrente ha presentato istanza di concessione della cittadinanza italiana presso la competente amministrazione, istanza che è stata rigettata dall'ente preposto. Il ricorrente, ritenendo il diniego ingiustificato e illegittimo, ha promosso ricorso amministrativo davanti al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, chiedendo l'annullamento del provvedimento di rigetto. Nella domanda ricorsuale il ricorrente ha inoltre chiesto il risarcimento dei danni patiti a causa della condotta illegittima dell'amministrazione. Durante il corso del giudizio amministrativo, però, è intervenuto un evento successivo che ha modificato la situazione di fatto e giuridica, rendendo venire meno il fondamento della controversia e l'interesse ad ottenere la sentenza di accoglimento.
Il quadro normativo
La concessione della cittadinanza italiana è disciplinata dalla legge numero 91 del 1992, che stabilisce le modalità, i presupposti e la procedura per l'acquisto della cittadinanza. La disciplina distingue fra l'istituto dell'acquisto della cittadinanza per filiazione, per matrimonio, per naturalizzazione e altre ipotesi specifiche. Il procedimento amministrativo relativo alle istanze di cittadinanza è soggetto alle disposizioni della legge numero 241 del 1990 sul procedimento amministrativo, che prevede specifici termini di conclusione e l'obbligo di motivazione dei provvedimenti di rigetto. I ricorsi avverso i provvedimenti in materia di cittadinanza sono devoluti alla giurisdizione del giudice amministrativo secondo le norme del codice del processo amministrativo.
La questione giuridica
Il ricorso metteva in discussione la legittimità del rigetto dell'istanza di concessione della cittadinanza, nonché il diritto del ricorrente ad ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana ove sussistessero i presupposti normativi. Centrale era la questione se l'amministrazione avesse correttamente valutato i requisiti richiesti dalla legge per l'accoglimento dell'istanza. In parallelo, il ricorrente lamentava il danno patrimoniale e non patrimoniale derivante dal prolungato rifiuto del riconoscimento della cittadinanza e dai conseguenti ostacoli alla esercizio dei diritti connessi.
La motivazione del giudice
Il collegio giudicante ha rilevato che durante lo svolgimento del giudizio è sopravvenuto un evento significativo che ha eliminato l'oggetto della controversia. La situazione di fatto sottesa al ricorso è stata modificata, venendo meno l'utilità della decisione sulla questione di merito. Il giudice ha ritenuto che la sussistenza di tale evento successivo, intervenuto tra il deposito del ricorso e la decisione della causa, rendesse inopportuno pronunciarsi sulla illegittimità del precedente provvedimento di rigetto. Il principio della economia processuale e la natura della controversia portano il giudice a non proseguire il giudizio quando manchi l'interesse concreto a ricevere una pronuncia di accoglimento.
La decisione
Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio dichiara cessata la materia del contendere con la conseguente estinzione del giudizio. Viene meno ogni necessità di pronunciarsi nel merito sulla legittimità del precedente diniego. La dichiarazione di cessazione della materia comporta l'estinzione della controversia relativa all'annullamento del provvedimento e contestualmente rende inammissibile la richiesta di risarcimento danni fondata su tale provvedimento ormai privo di rilievo pratico. Le spese del giudizio rimangono generalmente a carico del ricorrente secondo i principi applicabili.
Massima
Quando durante il giudizio amministrativo sopravvenga un evento che elimini concretamente l'interesse del ricorrente alla pronuncia di accoglimento, il giudice dichiara cessata la materia del contendere e pronuncia l'estinzione del giudizio, anche in tema di concessione della cittadinanza.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis) ha pronunciato la presente SENTENZA Floriana Rizzetto, Presidente, Estensore Enrico Mattei, Consigliere Gianluca Verico, Primo Referendario per l'annullamento quanto al ricorso n. 1092 del 2020: RICORSO AVVERSO DECRETI DI RIGETTO DELLA DOMANDA DI CITTADINANZA (-OMISSIS-). quanto al ricorso n. 6201 del 2020: RICORSO AVVERSO DINIEGO DELLA DOMANDA DI CITTADINANZA (-OMISSIS-). sul ricorso numero di registro generale 1092 del 2020, proposto da -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Davide Ribecco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; Visti i ricorsi e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Ministero dell'Interno; Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2026 la dott.ssa Floriana Rizzetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. sul ricorso numero di registro generale 6201 del 2020, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Davide Ribecco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sui ricorsi in epigrafe, dichiara cessata la materia del contendere. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Hai una causa simile?
Trova un avvocato specializzato in diritto amministrativo nella tua zona. Preventivo gratuito, risposta in poche ore.
Richiedi un preventivo →Sei un avvocato?
Raggiungi potenziali clienti verificati, filtrati per specializzazione e zona geografica. Registrazione gratuita.
Registrati gratis →