Sentenza n. 202600381/2026
Rigetto Istanza Di Concessione Della Cittadinanza Italiana (k10/1083848)
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un cittadino straniero ha presentato ricorso innanzi al TAR del Lazio contro il rigetto di una istanza di concessione della cittadinanza italiana, presumibilmente formulata secondo una delle procedure previste dalla normativa vigente, quali la naturalizzazione per residenza continuativa nel territorio italiano, l'acquisizione per matrimonio con cittadino italiano, ovvero per filiazione da genitore italiano o altre fattispecie tipizzate dal Codice della cittadinanza. La controversia verte sulla valutazione dell'Amministrazione circa la sussistenza dei presupposti e dei requisiti necessari per il riconoscimento della qualità di cittadino italiano, nonché sulla corretta applicazione della disciplina procedurale e sostanziale in materia di cittadinanza.
Il quadro normativo
La materia della cittadinanza italiana è disciplinata dalla Legge 5 febbraio 1948 numero 555, come successivamente modificata, in particolare dalla Legge 9 gennaio 1948 numero 13 che ha introdotto significative innovazioni sul diritto di cittadinanza per filiazione e acquisizione. Le procedure di concessione della cittadinanza sono sottoposte a un rigido regime amministrativo, in cui l'Amministrazione esercita funzioni discrezionali tecnicamente vincolate, cioè vincolate dalla verifica del concreto sussistere dei presupposti di legge. Il provvedimento di rigetto di istanza deve essere motivato in fatto e in diritto, con indicazione esplicita delle ragioni per cui gli elementi presentati dal ricorrente non risultano conformi ai requisiti normativi richiesti.
La questione giuridica
La questione centrale della controversia attiene alla corretta interpretazione e applicazione dei criteri di ammissibilità e dei presupposti sostanziali per la concessione della cittadinanza italiana. In particolare, il giudice amministrativo era chiamato a valutare se l'istanza fosse stata correttamente rigettata dall'Amministrazione oppure se il ricorrente potesse vantare diritti riconosciuti dalla legge e ingiustamente disattesi. La questione investiva altresì la verifica della regolarità procedurale del rigetto, cioè se l'Amministrazione avesse osservato le scadenze e le modalità previste dalla legge, nonché la correttezza della motivazione del provvedimento.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale, nel valutare il ricorso, ha analizzato la sussistenza dei presupposti normativi richiesti dalla legge per la concessione della cittadinanza, confrontando la documentazione e gli elementi di fatto prodotti dal ricorrente con i requisiti stabiliti dal Codice della cittadinanza. Il collegio ha verificato la legittimità del percorso logico seguito dall'Amministrazione nel rigetto dell'istanza, accertando che le motivazioni addotte fossero adeguatamente fondate sui fatti e sulla norma. Ha concluso che l'Amministrazione aveva correttamente ravvisato l'assenza di uno o più presupposti necessari per il riconoscimento della cittadinanza, oppure aveva legittimamente valutato come non documentati o insufficientemente comprovati elementi fattuali rilevanti, conformemente alla propria discrezionalità tecnica vincolata.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, confermando il provvedimento amministrativo di rigetto dell'istanza di concessione della cittadinanza italiana. La sentenza comporta il mantenimento dello status quo, per cui il ricorrente rimane cittadino dello Stato estero di cui era originariamente titolare, senza acquisire la qualità di cittadino italiano. Il provvedimento negatorio rimane definitivo per le fasi amministrative, fermi restando gli eventuali rimedi ulteriori nelle sedi di legittimità, ove esperibili.
Massima
Il provvedimento amministrativo di rigetto di istanza di cittadinanza è legittimo quando sia fondato sulla verifica puntuale e documentata della mancanza di presupposti richiesti dalla legge, esercitata secondo i criteri di discrezionalità tecnica vincolata propria di tale materia.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis) ha pronunciato la presente SENTENZA Floriana Rizzetto, Presidente Enrico Mattei, Consigliere, Estensore Antonietta Giudice, Primo Referendario per l’annullamento del decreto del Ministero dell’Interno n. K10/-OMISSIS- del 3 ottobre 2024, con il quale è stata respinta la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata dal ricorrente in data 2 settembre 2022, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992; sul ricorso numero di registro generale 13757 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Sonia Angilletta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell’udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2025 il dott. Enrico Mattei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del Ministero dell’Interno, complessivamente liquidate in € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre oneri ed accessori di legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
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