Sentenza n. 202600385/2026
Rigetto Istanza Di Concessione Della Cittadinanza Italiana (k10/0999410)
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un cittadino straniero ha presentato domanda di concessione della cittadinanza italiana in data 1° luglio 2021 presso il Ministero dell'Interno, invocando i presupposti previsti dall'articolo 9, comma 1, lettera f) della legge n. 91/1992. Dopo circa tre anni dall'istanza, il Ministero dell'Interno ha adottato un decreto il 4 settembre 2024 con il quale ha respinto la domanda, negando la concessione della cittadinanza. Il ricorrente, non accettando tale decisione, ha proposto ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, contestando la legittimità del decreto e sostenendo di avere diritto alla concessione della cittadinanza italiana. Il ricorso è stato depositato il 2024 e sottoposto al giudizio collegiale della Sezione Quinta Bis del TAR Lazio nella camera di consiglio del 15 ottobre 2025.
Il quadro normativo
La materia della concessione della cittadinanza italiana è disciplinata dalla legge n. 91/1992, che costituisce il testo unico in materia di cittadinanza. In particolare, l'articolo 9, comma 1, lettera f) della predetta legge attribuisce al Presidente della Repubblica il potere di concedere la cittadinanza italiana in casi straordinari nei quali sussistono ragioni di eccezionale merito verso lo Stato italiano oppure altre ipotesi specificamente disciplinate dalla legge. Tale norma rappresenta un'eccezione al regime ordinario di acquisto della cittadinanza e richiede la sussistenza di condizioni particolari valutate dal Ministero dell'Interno in via preliminare, al fine di avanzare proposta al Capo dello Stato. Il procedimento di concessione della cittadinanza rientra tra i provvedimenti amministrativi discrezionali, sebbene soggetto ai principi costituzionali di ragionevolezza, proporzionalità e legalità sostanziale.
La questione giuridica
Il punto centrale della controversia riguardava se il ricorrente possedesse effettivamente i presupposti richiesti dall'articolo 9, comma 1, lettera f) della legge 91/1992 per ottenere la concessione della cittadinanza italiana. Il Ministero dell'Interno aveva valutato la domanda e concluso che il ricorrente non soddisfaceva i requisiti necessari, sebbene la sentenza ometta i dettagli specifici delle ragioni di tale rigetto probabilmente per ragioni di tutela della privacy e della riservatezza del ricorrente. Il ricorrente contestava tale valutazione, sostenendo di avere compiuto atti meritevoli verso lo Stato o di rientrare in altre fattispecie che giustificavano la concessione della cittadinanza.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale, dopo aver esaminato gli atti della causa, la documentazione prodotta dalle parti e i rilievi dedotti dal ricorrente in udienza pubblica, ha valutato se il decreto del Ministero dell'Interno fosse stato adottato secondo i criteri di legittimità amministrativa. Il collegio ha evidentemente accertato che la valutazione compiuta dal Ministero era stata corretta e che i presupposti di cui all'articolo 9, comma 1, lettera f) della legge 91/1992 non erano stati in concreto integrati nel caso di specie. Il giudice amministrativo non ha riscontrato vizi di illegittimità nel procedimento di valutazione condotto dall'amministrazione, né ha ritenuto che fossero stati violati principi di ragionevolezza o proporzionalità nella decisione di respingere la domanda. Pertanto, il collegio ha concluso che il Ministero dell'Interno aveva agito legittimamente nell'esercizio della propria discrezionalità amministrativa.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, definitivamente pronunciando, ha respinto il ricorso proposto dal ricorrente, confermando la legittimità del decreto del Ministero dell'Interno del 4 settembre 2024 con il quale era stata respinta la domanda di concessione della cittadinanza italiana. Le spese processuali sono state compensate tra le parti, in considerazione della natura della controversia. La sentenza è stata dichiarata esecutiva immediatamente dall'autorità amministrativa ed è stata disposto l'oscuramento delle generalità del ricorrente a tutela della sua riservatezza, ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 e del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali.
Massima
La concessione della cittadinanza italiana per motivi di eccezionale merito verso lo Stato, secondo l'articolo 9, comma 1, lettera f) della legge n. 91/1992, rimane soggetta alla discrezionalità amministrativa del Ministero dell'Interno, valutata secondo i criteri di ragionevolezza e legalità, e il ricorso amministrativo può essere respinto quando la domanda non sia supported da elementi sufficienti a giustificare la concessione straordinaria della cittadinanza.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis) ha pronunciato la presente SENTENZA Floriana Rizzetto, Presidente Enrico Mattei, Consigliere Antonietta Giudice, Referendario, Estensore per l'annullamento del decreto del Ministero dell’Interno n. K10/-OMISSIS- del 4 settembre 2024, con il quale è stata respinta la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata dal ricorrente in data 1° luglio 2021, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992 sul ricorso numero di registro generale 11921 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Sidiki Kanu, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 ottobre 2025 la dott.ssa Antonietta Giudice e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
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