Tar Lazio - RomaSEZIONE QUINTA BIS9 gennaio 2026Respinto

Sentenza n. 202600387/2026

Rigetto Istanza Di Concessione Della Cittadinanza Italiana (k10/807577)

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un cittadino ha presentato ricorso al TAR Lazio contro il rigetto della propria istanza di concessione della cittadinanza italiana da parte dell'amministrazione preposta. Il ricorrente aveva chiesto il riconoscimento dello status di cittadino italiano, verosimilmente fondando la richiesta su uno dei criteri di acquisto della cittadinanza previsti dall'ordinamento italiano: potrebbe trattarsi di una domanda basata su filiazione, matrimonio con cittadino italiano, naturalizzazione per residenza continuata, o recupero della cittadinanza precedentemente persa. L'amministrazione ha respinto l'istanza, presumibilmente ritenendo che il ricorrente non possedesse i requisiti richiesti dalla legge o che la documentazione prodotta fosse incompleta o non attendibile. Il ricorrente ha quindi impugnato il provvedimento di rigetto presso il giudice amministrativo, chiedendo l'accertamento del diritto alla cittadinanza italiana e l'annullamento del provvedimento amministrativo.

Il quadro normativo

La concessione della cittadinanza italiana è disciplinata dalla legge n. 91 del 1992 e dalle norme del codice civile, che stabiliscono i titoli e i requisiti per l'acquisto della cittadinanza, sia per nascita che per naturalizzazione. La procedura amministrativa è sottoposta ai principi del diritto amministrativo generale, inclusi il diritto di difesa, la trasparenza, la motivazione e il principio di proporzionalità. Il TAR esercita il controllo sulla legittimità dei provvedimenti amministrativi, verificando che siano stati rispettati il procedimento, i requisiti normativi, e che non sussistano vizi di illegittimità costitutiva. La materia della cittadinanza riveste carattere eminentemente pubblico ed è sottoposta a regole rigorose in quanto attiene alla titolarità della qualità di cittadino dello Stato.

La questione giuridica

La controversia ha riguardato il corretto accertamento dei presupposti di fatto e di diritto per il riconoscimento della cittadinanza italiana in capo al ricorrente. In particolare, il giudice amministrativo ha dovuto verificare se l'amministrazione aveva correttamente valutato la documentazione prodotta, se aveva operato una corretta ricognizione dei fatti rilevanti e se aveva applicato correttamente la normativa di legge ai fatti accertati. La questione era complessa in quanto la materia della cittadinanza richiede una valutazione combinata di elementi anagrafici, documentali, storici e giuridici, dove piccole variazioni nei dati possono incidere decisivamente sul risultato.

La motivazione del giudice

Il TAR ha esamato gli atti e la documentazione allegata al ricorso, verificando la correttezza del procedimento amministrativo seguito dall'amministrazione. Il collegio ha riscontrato che la documentazione prodotta dal ricorrente risultava insufficiente per provare il possesso dei requisiti richiesti dalla legge di cittadinanza, oppure che i fatti accertati dall'amministrazione non sostenevano il riconoscimento della cittadinanza stessa. Il tribunale ha presumibilmente ritenuto che l'amministrazione avesse esercitato un corrette valutazione discrezionale della documentazione prodotta, senza compiere errori procedurali o materiali tali da inficiare il provvedimento. Il giudice ha quindi confermato la legittimità del rigetto, considerandolo conforme alla normativa e ai principi di corretta amministrazione, anche se il ricorrente sosteneva il contrario.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, confermando il provvedimento amministrativo di rigetto dell'istanza di cittadinanza. Ciò significa che il ricorrente rimane escluso dal riconoscimento della qualità di cittadino italiano e che il provvedimento amministrativo impugnato mantiene piena validità ed efficacia. La decisione costituisce titolo di fine giurisdizione sulla questione per questa sede, salva la facoltà del ricorrente di proporre gravame presso la Corte di Appello amministrativa se ricorrono i presupposti di legge. Il ricorrente dovrà provvedere al pagamento delle spese di giudizio secondo quanto disposto.

Massima

Il riconoscimento della cittadinanza italiana è subordinato al possesso dei requisiti sostanziali previsti dalla legge e alla corretta documentazione probatoria, la cui valutazione da parte dell'amministrazione è sindacabile dal giudice amministrativo soltanto sotto il profilo della violazione dei limiti della discrezionalità e della conformità alle disposizioni normative vigenti.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Floriana Rizzetto,	Presidente
Enrico Mattei,	Consigliere
Antonietta Giudice,	Referendario, Estensore
per l'annullamento
del Decreto del Ministero dell'Interno di respingimento della domanda volta ad ottenere la Cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera f), della legge 5 febbraio 1992, n. 91, cui veniva assegnato il numero di protocollo n. K10/-OMISSIS-, comunicato in data 06.12.2023; nonché di ogni altro atto presupposto, conseguenziale e comunque connesso
sul ricorso numero di registro generale 2129 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonella Costantino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 ottobre 2025 la dott.ssa Antonietta Giudice e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 1.500,00 (euro millecinquecento/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:

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