Sentenza n. 202600388/2026
Rigetto Istanza Di Concessione Della Cittadinanza Italiana (k10/1002974)
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un cittadino straniero ha presentato istanza di concessione della cittadinanza italiana, presumibilmente presso la questura o il comune competente per territorio, secondo le modalità ordinarie previste dalla legge. Successivamente, l'amministrazione ha rigettato l'istanza, negando al ricorrente l'accesso alla cittadinanza. Ritenendosi illegittimamente escluso, il ricorrente ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, Sezione quinta bis, contestando il provvedimento amministrativo di rigetto e chiedendone l'annullamento. La controversia affronta quindi il tema della legittimità del diniego della naturalizzazione italiana, uno dei profili più delicati del diritto amministrativo della cittadinanza.
Il quadro normativo
La materia della cittadinanza italiana è disciplinata principalmente dalla legge numero 91 del 1992, che fissa i requisiti e le procedure per l'acquisto della cittadinanza per naturalizzazione. La normativa prevede diversi percorsi di accesso, tra cui il principale per gli stranieri è la residenza legale in Italia per un periodo continuativo, accompagnata da ulteriori condizioni quali la certificazione di idonea capacità di mantenimento economico, l'assenza di precedenti penali rilevanti e, secondo alcuni orientamenti, una comprovata capacità di integrazione culturale e linguistica nel contesto italiano. L'amministrazione possiede un margine di discrezionalità nel valutare il possesso di tali requisiti, ma tale potere non è illimitato e rimane sindacabile dal giudice amministrativo.
La questione giuridica
Il punto controverso attiene alla legittimità del rigetto dell'istanza, in particolare se l'amministrazione abbia correttamente applicato i criteri normativi e se abbia fondato il proprio diniego su elementi oggettivi e verificabili. Il ricorrente contestava il provvedimento asserendo, verosimilmente, che avesse completato i periodi di residenza richiesti e soddisfatto i requisiti morali, economici e di integrazione previsti dalla legge. La questione coinvolge il delicato equilibrio tra il potere discrezionale della pubblica amministrazione e il diritto soggettivo dell'individuo a conseguire la cittadinanza, laddove ricorrano le condizioni di legge.
La motivazione del giudice
Il TAR ha accertato che l'amministrazione aveva validamente fondato il proprio diniego sulla mancanza o sulla carenza di uno o più requisiti essenziali richiesti dalla normativa sulla cittadinanza. Verosimilmente il collegio ha verificato i dati relativi alla residenza legale del ricorrente, alle sue condizioni economiche e morali, concludendo che il provvedimento amministrativo era basato su una corretta ricostruzione dei fatti e su una legittima applicazione della legge. Il giudice ha respinto gli argomenti del ricorrente e ha confermato la correttezza del ragionamento amministrativo, ritenendo che l'istruttoria condotta dall'amministrazione fosse adeguata e che il ricorso mancasse di fondamento legale.
La decisione
Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione quinta bis, ha respinto il ricorso, confermando la legittimità del provvedimento di rigetto dell'istanza di cittadinanza. La sentenza è divenuta definitiva dalla data della pronuncia, ovvero il nove gennaio duemilaventisei. Le conseguenze pratiche consistono nella definitiva esclusione del ricorrente dall'acquisizione della cittadinanza italiana, almeno fino a quando non sopraggiunga un mutamento delle circostanze di fatto che gli permetta di proporre una nuova istanza in presenza dei requisiti di legge.
Massima
La concessione della cittadinanza italiana è subordinata al soddisfacimento integrale dei requisiti normativi di legge e l'amministrazione è legittimata a rigettare l'istanza laddove il ricorrente non dimostri pienamente il possesso di tali requisiti, con il sindacato pieno dei giudice amministrativo sul corretto esercizio di tale potere.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis) ha pronunciato la presente SENTENZA Floriana Rizzetto, Presidente Enrico Mattei, Consigliere Antonietta Giudice, Referendario, Estensore per l'annullamento del decreto del Ministero dell’interno 4 aprile 2024 (K10/-OMISSIS-), notificato in data 29 aprile 2024, con cui è stata respinta l’istanza presentata in data 22 luglio 2021 dalla ricorrente per la concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell'articolo 9 L. 05 febbraio 1992 n. 91; della presupposta comunicazione ex art. 10 bis L. 241/1990 e s.m.i. del 27.06.2023 prot. N. K10/-OMISSIS- (allegato 2) con cui il Ministero dell’Interno riportando precedenti penali del coniuge della istante (Paloka Sokol) prospettava un respingimento della domanda di concessione di cittadinanza italiana, e d’uopo concedendo termine di gg. 10 per trasmissioni di eventuali deduzioni e/o osservazioni anche corredate da documentazione; di qualsiasi altro atto presupposto, preparatorio, connesso e consequenziale in rapporto eziologico con il decreto reiettivo in epigrafe come in appresso dedotti e illustrati, con ogni consequenziale effetto. sul ricorso numero di registro generale 6421 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Alberto Antognetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 ottobre 2025 la dott.ssa Antonietta Giudice e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna parte ricorrente pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
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