Tar Lazio - RomaSEZIONE QUINTA BIS9 gennaio 2026Respinto

Sentenza n. 202600389/2026

Rigetto Istanza Di Concessione Della Cittadinanza Italiana (prot. N. K10/1003421) /.

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un cittadino straniero ha presentato istanza di concessione della cittadinanza italiana presso le competenti autorità amministrative, istanza che è stata successivamente rigettata dall'amministrazione. A fronte di tale provvedimento di rigetto, il ricorrente ha promosso ricorso gerarchico o amministrativo presso il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sezione quinta bis, contestando la legittimità e la fondatezza del diniego opposto dalla pubblica amministrazione. Il ricorso verteva sulla valutazione dei requisiti sostanziali e procedurali per l'acquisto della cittadinanza, oppure sulla correttezza dell'istruttoria amministrativa effettuata in ordine al possesso dei presupposti di legge. La controversia si inserisce nel contesto della disciplina amministrativa relativa ai procedimenti di naturalizzazione e acquisizione della cittadinanza italiana da parte di stranieri.

Il quadro normativo

La materia dell'acquisto della cittadinanza italiana è regolata dalla legge 5 febbraio 1992, numero 91, la quale disciplina le diverse modalità attraverso cui uno straniero può ottenere la cittadinanza italiana: per matrimonio con cittadino italiano, per residenza protratta nel territorio italiano per i periodi previsti dalla legge, per discendenza da cittadini italiani, ovvero mediante naturalizzazione su istanza. L'amministrazione competente ha l'obbligo di verificare il possesso di tutti i requisiti prescritti dalla normativa vigente, procedendo ad una valutazione puntuale e motivata dei singoli elementi richiesti dalle disposizioni di legge. I provvedimenti amministrativi di rigetto devono essere adeguatamente motivati e sottoposti al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, il quale verifica tanto la corretta applicazione della normativa di sostanza quanto il rispetto dei principi procedurali.

La questione giuridica

Il punto centrale della controversia attiene alla corretta valutazione da parte dell'amministrazione circa il possesso, da parte del ricorrente, dei requisiti legali prescritti per l'acquisizione della cittadinanza italiana, ovvero alla verifica se il provvedimento di rigetto sia stato adeguatamente motivato e fondato su elementi di fatto e di diritto corretti. La questione involge altresì la corretta applicazione della normativa sulla cittadinanza e l'eventuale errore dell'amministrazione nella valutazione dei presupposti di legge. Emerge il conflitto tra la pretesa del ricorrente di ottenere la cittadinanza, fondata su circostanze che egli riteneva rispondenti ai requisiti di legge, e la valutazione restrittiva dell'amministrazione circa l'insussistenza di uno o più prerequisiti necessari.

La motivazione del giudice

Il Tribunale amministrativo, nel sindicare il provvedimento di rigetto, ha proceduto a verificare sia la corretta applicazione della normativa vigente in materia di acquisto della cittadinanza sia l'adeguatezza della motivazione fornita dall'amministrazione. Il collegio ha valutato gli elementi documentali e fattici sottoposti, verificando se sussistessero effettivamente i requisiti legali richiesti dalla legge 91/1992 per l'acquisizione della cittadinanza nella forma richiesta dal ricorrente. Nel respingere il ricorso, il giudice amministrativo ha accolto le ragioni dell'amministrazione, ritenendo che il provvedimento fosse fondato su una corretta interpretazione e applicazione della normativa, ovvero che il ricorrente non possedesse genuinamente uno dei requisiti prescritti dalla legge. La decisione riflette una valutazione dello stato di fatto e della sua conformità ai presupposti legali, giudicata corretta dal collegio sulla base della normativa e della giurisprudenza consolidata in materia.

La decisione

Il Tribunale amministrativo ha respinto il ricorso, confermando il provvedimento amministrativo di rigetto dell'istanza di concessione della cittadinanza. Ciò comporta che il ricorrente rimane privo della cittadinanza italiana e che l'amministrazione non è tenuta a riesaminare il provvedimento, salvo ricorso in appello presso il Consiglio di Stato, ove sussistessero nuovi elementi di fatto o difetti di legittimità non valutati in primo grado. Le spese del giudizio sono presumibilmente a carico del ricorrente soccombente, secondo gli ordinari principi processuali amministrativi.

Massima

La concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione rimane subordinata al rigoroso accertamento del possesso di tutti i requisiti prescritti dalla legge, e l'amministrazione gode di ampi margini di valutazione discrezionale nella loro verifica, sindacata dal giudice amministrativo unicamente sul profilo della legittimità e della corretta applicazione della norma.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Floriana Rizzetto,	Presidente
Enrico Mattei,	Consigliere
Gianluca Verico,	Primo Referendario, Estensore
per l'annullamento
del diniego di cittadinanza (K10/-OMISSIS-);
sul ricorso numero di registro generale 2645 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Samir Landi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 novembre 2025 il dott. Gianluca Verico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del Ministero dell’Interno, che liquida complessivamente in €1.500,00 (millecinquecento/00) oltre accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:

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