RIGETTO DELLA DOMANDA DI CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA (K10/586855/R)
| Tribunale | TAR LAZIO - ROMA |
| Sezione | SEZIONE QUINTA BIS |
| Data | 3 marzo 2026 |
| Numero | 202604004/2026 |
| Esito | Respinto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un ricorrente ha presentato ricorso amministrativo dinanzi al TAR del Lazio per impugnare il diniego della concessione della cittadinanza italiana opposto da parte dell'amministrazione competente. La domanda di cittadinanza era stata rigettata secondo i criteri stabiliti dalla legge in materia di acquisizione della cittadinanza italiana, che prevedono specifici requisiti di residenza, integrazione e moralità. Il ricorrente ha contestato il provvedimento amministrativo di diniego sostenendo che ricorrevano tutti i presupposti per l'accoglimento della domanda o che l'amministrazione aveva commesso errori procedurali o sostanziali nella valutazione della pratica. La Sezione Quinta Bis del TAR Lazio è stata quindi chiamata a decidere sulla legittimità del provvedimento amministrativo impugnato.
Il quadro normativo
La materia della concessione della cittadinanza italiana è disciplinata principalmente dalla legge 91 del 1992 e dalle sue successive modificazioni, che stabiliscono i requisiti e le modalità per l'acquisto della cittadinanza per naturalizzazione. La normativa prevede che la concessione della cittadinanza avvenga previo apprezzamento discrezionale dell'amministrazione, la quale valuta il possesso dei requisiti di residenza legale nel territorio italiano, capacità di contribuire all'integrazione sociale ed economica, assenza di condanne penali e rispetto dei valori costituzionali. Il decreto di rigetto deve comunque contenere una motivazione adeguata che esponga i motivi per i quali l'amministrazione ha ritenuto non sussistenti i presupposti per il riconoscimento della cittadinanza. Il giudice amministrativo esercita un sindacato sulla legittimità del provvedimento volto a verificare la sussistenza della motivazione, l'osservanza della procedura e il rispetto dei principi di ragionevolezza e logicità.
La questione giuridica
La controversia ha riguardato la corretta interpretazione e applicazione dei requisiti legali per l'acquisizione della cittadinanza per naturalizzazione, nonché il controllo giurisdizionale sulla discrezionalità amministrativa in materia. Centrale è stata la valutazione se il richiedente possedesse effettivamente i presupposti richiesti dalla legge, in particolare il periodo di residenza continuativa, il grado di integrazione nel tessuto sociale e civile italiano, e l'assenza di elementi ostatativi quali precedenti penali o comportamenti incompatibili con l'acquisizione della cittadinanza. La questione toccava inoltre il profilo procedurale della motivazione del provvedimento di diniego e l'esercizio da parte dell'amministrazione della sua discrezionalità tecnica, che per quanto ampia non può essere arbitraria o contraddittoria rispetto ai fatti accertati.
La motivazione del giudice
Il TAR ha analizzato la documentazione della pratica amministrativa e le eccezioni sollevate dal ricorrente, concludendo che l'amministrazione aveva correttamente identificato i motivi del rigetto. Il collegio giudicante ha riscontrato la sussistenza delle ragioni esposte nel provvedimento di diniego, verificando che il ricorrente non aveva pienamente soddisfatto i requisiti richiesti dalla normativa oppure che l'amministrazione aveva legittimamente valutato negativamente elementi quali il grado di integrazione, le verifiche sulla moralità o altri fattori previsti dalla legge. Il giudice ha respinto le censure del ricorrente sulla procedura, confermando che l'atto amministrativo era stato adottato in conformità alle prescrizioni di legge e aveva fornito una motivazione adeguata. La sentenza ha confermato che il margine di discrezionalità amministrativa era stato esercitato entro i limiti propri, senza contraddizioni logiche evidenti o violazione dei principi generali dell'azione amministrativa.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso amministrativo, confermando la validità del provvedimento di diniego della concessione della cittadinanza italiana. Le ragioni del rigetto opposte dall'amministrazione sono state ritenute legittimamente motivate e sostenute dal fatto accertato, dunque il ricorrente non ha diritto al riconoscimento della cittadinanza secondo le modalità e i tempi da lui richiesti. La sentenza ha mantenuto il provvedimento amministrativo come fonte di vincolatività nei confronti del ricorrente, il quale rimane escluso dalla cittadinanza italiana fino al momento in cui non avrà completato ulteriormente i requisiti oppure avrà prodotto documentazione che contraddica le valutazioni dell'amministrazione.
Massima
In materia di concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione, l'amministrazione gode di un ampio margine di discrezionalità tecnica nel valutare la sussistenza dei requisiti legali, ed il provvedimento di diniego è legittimo quando sia adeguatamente motivato e basato su valutazioni ragionevoli dei fatti storici e dei requisiti normativi richiesti.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis) ha pronunciato la presente SENTENZA Floriana Rizzetto, Presidente Gianluca Verico, Primo Referendario Antonietta Giudice, Primo Referendario, Estensore per l'annullamento del provvedimento del Ministro dell’interno, emesso in data 4 aprile 2019 e notificato il 6 maggio 2019, con è stata respinta l’istanza di concessione della cittadinanza italiana K10-OMISSIS- sul ricorso numero di registro generale 10656 del 2019, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabio Targa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Padova, via Rezzonico n. 26; Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2026 la dott.ssa Antonietta Giudice e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
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