RIGETTO ISTANZA DI CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA (K10/854006)/
| Tribunale | TAR LAZIO - ROMA |
| Sezione | SEZIONE QUINTA BIS |
| Data | 9 marzo 2026 |
| Numero | 202604428/2026 |
| Esito | Respinto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Una persona fisica ha presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio al fine di ottenere l'annullamento di un provvedimento con il quale il Ministero dell'Interno ha respinto la sua istanza di concessione della cittadinanza italiana. Il ricorrente, rappresentato dall'avvocato Claudia Fappani, ha inteso contestare il diniego opposto dall'amministrazione rispetto alla domanda di acquisizione della cittadinanza. La controversia si inscrive nel più ampio ambito del diritto della cittadinanza, materia di competenza esclusiva dello Stato attraverso il Ministero dell'Interno, e riguarda una questione di particolare rilevanza per la sfera personale e giuridica del ricorrente. Il caso è stato sottoposto al giudizio della Sezione Quinta Bis del TAR Lazio in data 23 gennaio 2026 ed è stato deciso nella seduta straordinaria di smaltimento dell'arretrato processuale, come documentato dal verbale d'udienza.
Il quadro normativo
La materia della concessione della cittadinanza italiana è disciplinata dalla legge 91 del 1992, che stabilisce i modi e le condizioni attraverso i quali uno straniero può acquisire la cittadinanza italiana. La normativa prevede diversi titoli di acquisto della cittadinanza, tra cui l'acquisizione per matrimonio con cittadino italiano, per filiazione, per residenza prolungata, per naturalizzazione, nonché altri istituti specifici. Le istanze di concessione devono essere esaminate secondo il procedimento amministrativo ordinario, con diritto dell'interessato a impugnare il diniego mediante ricorso giurisdizionale davanti ai giudici amministrativi. Il Ministero dell'Interno esercita un ampio potere discrezionale nella valutazione della sussistenza dei presupposti legali per la concessione, pur dovendo operare nel rispetto dei principi di legalità, proporzionalità e corretta procedimentalizzazione. Tale discrezionalità è tuttavia sindacabile dal giudice amministrativo allorché siano dedotti vizi di legittimità nel procedimento di adozione del provvedimento.
La questione giuridica
Il nodo giuridico centrale della controversia risiede nella legittimità del provvedimento di rigetto dell'istanza di cittadinanza adottato dal Ministero dell'Interno. Il ricorrente ha dedotto motivi di ricorso finalizzati a contestare il diniego, presumibilmente articolando argomenti circa la sussistenza dei requisiti sostanziali per l'acquisto della cittadinanza oppure circa vizi procedurali nella formazione del provvedimento. La questione riguardava se l'amministrazione avesse correttamente valutato i presupposti legali della domanda e se il rigetto fosse stato adottato secondo le forme e i modi prescritti dalla legge sulla procedura amministrativa e sulla cittadinanza.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo ha vagliato i motivi di ricorso dedotti dal ricorrente e, dopo una meticolosa ricostruzione della fattispecie concreta e dell'applicazione della normativa vigente, ha concluso nel senso che il provvedimento di rigetto non presentava profili di illegittimità tali da justificare l'intervento annullativo. Il collegio giudicante ha evidentemente ritenuto che l'amministrazione si fosse conformata ai vincoli normativi applicabili e che la valutazione operata dal Ministero dell'Interno circa l'assenza dei presupposti richiesti dalla legge fosse risultata corretta. Gli argomenti dedotti dal ricorrente in contestazione del diniego non hanno trovato accoglimento presso il giudicante, il quale ha operato un sindacato pieno sulla legittimità dell'atto, così come garantito dalla giurisdizione amministrativa in materia di cittadinanza. Il rigetto del ricorso consegue pertanto dalla valutazione che il provvedimento amministrativo sia stato adottato nel rispetto della legge e dei principi generali dell'azione amministrativa.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, in definitiva pronuncia, ha respinto il ricorso proposto dal ricorrente avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di concessione della cittadinanza italiana. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese di giudizio nella misura di millecinquecento euro a favore del Ministero dell'Interno quale amministrazione resistente, oltre accessori ivi dovuti. La sentenza è stata ordinata per l'esecuzione mediante la competente autorità amministrativa secondo i dettami della legge di procedura. Il Tribunale ha inoltre disposto l'oscuramento delle generalità del ricorrente al fine di tutelare i diritti e la dignità della persona interessata, in applicazione della normativa in materia di protezione dei dati personali.
Massima
La concessione della cittadinanza rimane materia di valutazione amministrativa coperta da ampia discrezionalità, e il rigetto dell'istanza è legittimo allorché fondato su corretta applicazione della normativa vigente e su valutazione effettuata secondo il contraddittorio della parte interessata.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis) ha pronunciato la presente SENTENZA Aurora Lento, Presidente Calogero Commandatore, Primo Referendario Ida Tascone, Primo Referendario, Estensore per l'annullamento del provvedimento di rigetto dell’istanza di concessione della cittadinanza italiana. sul ricorso numero di registro generale 309 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Claudia Fappani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Orzivecchi, viale Stazione 9; Ministero dell'Interno, in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno; Visti tutti gli atti della causa; Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.; Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 23 gennaio 2026 la dott.ssa Ida Tascone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore dell’amministrazione resistente che liquida in € 1.500,00 (€ millecinquecento/00), oltre accessori se dovuti. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
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