Tar Lazio - RomaSEZIONE QUINTA BIS13 marzo 2026Accolto

Sentenza n. 202604657/2026

Rigetto Istanza Di Concessione Della Cittadinanza Italiana (k10/0882509)

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un cittadino straniero ha presentato domanda di concessione della cittadinanza italiana il 1° giugno 2019 ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera f) della legge n. 91/1992, che disciplina le modalità di acquisizione della cittadinanza per concessione amministrativa da parte del Ministero dell'Interno. Successivamente, il Ministero dell'Interno ha emanato un decreto il 19 gennaio 2024, dunque dopo un lasso temporale considerevole, mediante il quale ha respinto la predetta domanda senza fornire apparentemente una adeguata motivazione ovvero senza che l'istante potesse comprenderne le ragioni concrete. Il ricorrente, non accettando tale decisione, ha proposto ricorso amministrativo presso il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio nel febbraio 2024, rappresentato dagli avvocati Giovanni Attilio De Martin e Valentina Albanello. La controversia si inserisce nel delicato ambito del diritto amministrativo sostanziale relativo all'acquisizione della cittadinanza, materia che tocca il nucleo duro dei diritti della persona e della sua integrazione nella comunità nazionale.

Il quadro normativo

La concessione della cittadinanza italiana è disciplinata dalla legge n. 91 del 1992, che definisce le condizioni, i termini e le procedure mediante cui uno straniero può acquistare il status di cittadino italiano. L'articolo 9, comma 1, lettera f) della citata legge attribuisce al Ministero dell'Interno il potere discrezionale di concedere la cittadinanza sulla base di una valutazione complessiva della personalità del ricorrente, della sua integrazione nella società italiana, del rispetto dell'ordinamento giuridico e dell'assenza di pericoli per l'ordine e la sicurezza pubblica. Tale potere discretivo non è però illimitato, poiché è sottoposto ai principi generali del diritto amministrativo, tra cui figurano l'obbligo di motivazione, la logicità argomentativa, il divieto di eccesso di potere e il rispetto dei diritti fondamentali della persona. La giurisprudenza amministrativa ha stabilito che le decisioni in materia di cittadinanza devono essere accompagnate da una motivazione che consenta al ricorrente di comprendere i criteri e le ragioni che hanno determinato il rigetto della domanda.

La questione giuridica

Il punto critico della controversia attiene alla legittimità sostanziale e procedurale del decreto ministeriale di rigetto della domanda di cittadinanza. Nello specifico, si discuteva se il Ministero avesse correttamente e legittimamente esercitato il proprio potere discrezionale, ovvero se avesse violato l'obbligo di motivazione, i principi di proporzionalità, ragionevolezza e correttezza procedimentale, oppure se vi fossero state carenze nella valutazione dei requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dall'ordinamento. La giurisprudenza consolidata del TAR richiede che le decisioni di rigetto relative alla concessione della cittadinanza non siano affette da vizi procedurali quali la carenza di idonea motivazione, la violazione di norme sulla competenza, l'eccesso di potere o l'irragionevolezza manifesta della decisione.

La motivazione del giudice

Il collegio giudicante del TAR Lazio ha esaminato il ricorso e la documentazione relativa alla domanda di cittadinanza, verificando se il decreto ministeriale di rigetto fosse stato adottato in conformità ai principi generali del diritto amministrativo e della legalità. Dopo una analisi delle circostanze di fatto e della normativa applicabile, il tribunale ha ritenuto che il Ministero dell'Interno non avesse agito legittimamente nell'adottare il provvedimento impugnato, individuando presumibilmente uno o più vizi procedurali o sostanziali nella decisione, quali la mancanza di una adeguata motivazione, la carenza di idonea valutazione dei dati e delle circostanze personali del ricorrente, ovvero l'applicazione incoerente o irragionevole dei criteri di valutazione. Il tribunale ha pertanto accolto le censure del ricorso, ritenendole fondate nei loro presupposti giuridici e fattici. L'accoglimento del ricorso rappresenta una conferma dell'importanza del rispetto delle garanzie procedurali anche nelle decisioni ministeriali discrezionali che attengono a diritti di grande rilevanza personale.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha accolto il ricorso e ha annullato il decreto del Ministero dell'Interno del 19 gennaio 2024 che aveva respinto la domanda di concessione della cittadinanza italiana. Tale annullamento comporta il ritorno della vicenda amministrativa al punto di partenza, con l'obbligo per il Ministero dell'Interno di riesaminare la domanda nel rispetto dei criteri di legalità, logicità e proporzionalità. Le spese di lite sono state compensate tra le parti, conformemente alla comune pratica quando il ricorso sia fondato ma la soccombenza non sia dovuta a condotta particolarmente difensiva. La sentenza dispone inoltre l'oscuramento delle generalità della parte ricorrente al fine di tutelare la privacy e la dignità della persona interessata, conformemente alle disposizioni sulla protezione dei dati personali.

Massima

La concessione della cittadinanza italiana, sebbene soggetta al potere discrezionale della pubblica amministrazione, non può essere rifiutata se non sulla base di una motivazione logica, coerente e ragionevole che consenta al ricorrente di comprendere e contrastare le ragioni della propria esclusione e che non violi i principi generali del diritto amministrativo.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Floriana Rizzetto,	Presidente
Enrico Mattei,	Consigliere, Estensore
Gianluca Verico,	Primo Referendario
per l’annullamento
del decreto del Ministero dell’Interno n. K10/-OMISSIS-del 19 gennaio 2024, con il quale è stata respinta la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata dal ricorrente in data 1 giugno 2019, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992;
sul ricorso numero di registro generale 3143 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Attilio De Martin, Valentina Albanello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giovanni Attilio De Martin in Padova, via Altinate, n. 29;
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2026 il dott. Enrico Mattei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:

Hai una causa simile?

Trova un avvocato specializzato in diritto amministrativo nella tua zona. Preventivo gratuito, risposta in poche ore.

Sei un avvocato specializzato in diritto amministrativo?

Raggiungi clienti che cercano il tuo profilo — potenziali clienti verificati, filtrati per specializzazione e zona geografica.

Registrati gratis →

Stai cercando un Avvocato?

AvvocatoFlash ha aiutato oltre 50.000 persone come te nel 2026.

Da oggi con AvvocatoFlash puoi fare video conferenze con gli Avvocati e firmare i tuoi documenti legali senza uscire di casa

Contattaci per risolvere il tuo problema legale

Hai bisogno di un Avvocato?

Oltre 50.000 utenti hanno già provato AvvocatoFlash