Tar Lazio - RomaSEZIONE QUINTA BIS13 marzo 2026Respinto

Sentenza n. 202604667/2026

Rigetto Istanza Di Concessione Della Cittadinanza Italiana (k10/0968255)

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Una persona ricorrente ha presentato istanza per l'ottenimento della cittadinanza italiana, ricorrendone i presupposti secondo la disciplina vigente. L'Ufficio Territoriale del Governo di Bologna, nell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di cittadinanza, ha emesso un decreto di diniego della concessione della cittadinanza italiana sulla base di una valutazione negativa dei requisiti richiesti. Il ricorrente, contestando la legittimità di tale provvedimento, ha promosso ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio per ottenerne l'annullamento. La controversia si colloca nel delicato ambito dello ius civitatis, ovvero dell'accesso alla cittadinanza italiana per gli stranieri, settore in cui confluiscono principi costituzionali di sovranità dello Stato e diritti fondamentali della persona.

Il quadro normativo

La materia della cittadinanza italiana è regolata principalmente dalla legge 5 febbraio 1992, numero 91, che disciplina le modalità di acquisto della cittadinanza italiana secondo diverse fattispecie, quali lo ius sanguinis per discendenza, lo ius matrimonii per matrimonio con cittadino italiano, la naturalizzazione e altre ipotesi speciali. La legislazione italiana prevede che l'amministrazione provveda alla valutazione dei presupposti di legge e che la concessione della cittadinanza sia sottoposta a verifica rigorosa dei requisiti normativamente prefissati, al fine di garantire il corretto esercizio della sovranità dello Stato in materia di appartenenza nazionale. Il provvedimento amministrativo di diniego, in quanto caratizzato da una discrezionalità vincolata ai criteri di legge, rimane comunque assoggettato al sindacato della giurisdizione amministrativa, che ne verifica la legittimità formale e sostanziale.

La questione giuridica

La questione sottesa al ricorso consisteva nel verificare se il diniego della cittadinanza, opposto dal Ministero dell'Interno attraverso l'Ufficio Territoriale di Bologna, fosse stato legittimamente basato sulla valutazione corretta dei presupposti e sulla corretta applicazione della disciplina normativa. In altre parole, il ricorrente contestava che l'amministrazione avesse preso una decisione errata nel valutare il possesso dei requisiti necessari per la concessione della cittadinanza, sostenendo l'illegittimità del provvedimento. La controversia richiedeva al giudice amministrativo di esaminare se il procedimento fosse stato seguito secondo le forme e le modalità prescritte dalla legge, e se il diniego poggiasse su una corretta interpretazione e applicazione della normativa sulla cittadinanza.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, dopo l'esame dei documenti della causa e l'ascolto dei difensori delle parti nell'udienza del 25 febbraio 2026, ha ritenuto di dovere respingere il ricorso in quanto il ricorrente non ha provato l'illegittimità del decreto di diniego emanato dall'Ufficio Territoriale del Governo. Il collegio giudicante ha evidentemente verificato che l'amministrazione aveva correttamente valutato l'assenza o l'insufficienza dei presupposti richiesti dalla legge numero 91 del 1992 per la concessione della cittadinanza italiana. Il giudice ha ritenuto che il provvedimento impugnato si fondava su una corretta applicazione della disciplina normativa e che le motivazioni addotte dal ricorrente non erano idonee a provare l'illegittimità sostanziale o formale del diniego. La decisione conferma pertanto la correttezza del procedimento amministrativo e della valutazione complessiva della fattispecie operata dall'Ufficio Territoriale.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha respinto il ricorso proposto dal ricorrente, confermando così la legittimità del decreto di diniego di concessione della cittadinanza italiana. Le spese processuali sono state compensate tra le parti, nel senso che ciascuna parte sostiene le proprie spese senza che sussista un obbligo di rimborso nei confronti dell'altra. Il giudice ha inoltre ordinato che la sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa e ha disposto, a tutela della privacy e della dignità della persona interessata, l'oscuramento delle generalità del ricorrente ai sensi della normativa sulla protezione dei dati personali.

Massima

La concessione della cittadinanza italiana, in quanto atto discrezionale vincolato ai criteri posti dalla legge, rimane soggetta al sindacato del giudice amministrativo, il quale può verificarne la legittimità sulla base della corretta applicazione della disciplina normativa, e il diniego legittimamente motivato sulla base di una corretta valutazione dei presupposti di legge non è impugnabile in via amministrativa allorché il ricorrente non provveda a dimostrare l'illegittimità sostanziale o formale del provvedimento.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Floriana Rizzetto,	Presidente
Enrico Mattei,	Consigliere
Gianluca Verico,	Primo Referendario, Estensore
per l'annullamento
del decreto di diniego di concessione della cittadinanza italiana (K10-OMISSIS-);
sul ricorso numero di registro generale 7776 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Antonietta Felicissimo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo Bologna, in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Ufficio Territoriale del Governo Bologna;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2026 il dott. Gianluca Verico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:

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