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Sentenza n. 202604672/2026
13 marzo 2026

Sentenza n. 202604672/2026

RIGETTO ISTANZA DI CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA - (K10/576752/R)

TribunaleTAR LAZIO - ROMA
SezioneSEZIONE QUINTA BIS
Data13 marzo 2026
Numero202604672/2026
EsitoRespinto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un cittadino straniero ha formulato domanda di concessione della cittadinanza italiana presso il Ministero dell'Interno il 17 dicembre 2015, ricorrendo alla procedura ordinaria di naturalizzazione prevista dalle norme vigenti. Dopo un istruttoria durata circa quattro anni, il Ministero dell'Interno ha notificato il 18 dicembre 2019 un decreto di rigetto della domanda, senza accogliere la richiesta di acquisizione della cittadinanza. Ritenendosi leso nei propri diritti e contestando il provvedimento ministeriale, il ricorrente ha presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio nel 2020, chiedendo l'annullamento del decreto di rigetto e, implicitamente, il riconoscimento della cittadinanza italiana o il riesame della propria domanda secondo corretti canoni procedurali.

Il quadro normativo

La materia della concessione della cittadinanza italiana è disciplinata principalmente dalla legge 5 febbraio 1992 numero 91 e successive modificazioni, che regola sia l'acquisizione della cittadinanza per ius sanguinis che per naturalizzazione. La concessione della cittadinanza italiana rappresenta un atto discrezionale della pubblica amministrazione, sottoposto però ai principi di buon andamento, imparzialità e correttezza procedimentale previsti dalla Costituzione e dalla legge sul procedimento amministrativo (legge 241/1990). Il Ministero dell'Interno, nell'esercizio di tale potestà discrezionale, deve comunque rispettare i presupposti legali fissati dalla legge, motivare adeguatamente i propri provvedimenti e operare in tempi ragionevoli. La procedura di naturalizzazione richiede l'accertamento di specifici requisiti quali il godimento dei diritti civili, l'assenza di precedenti penali incompatibili e il possesso di ulteriori condizioni previste dalla legge.

La questione giuridica

Il ricorrente contestava il decreto di rigetto della propria domanda di cittadinanza, sostenendo presumibilmente l'illegittimità del provvedimento ministeriale per una o più delle seguenti ragioni: l'inottemperanza alle disposizioni procedimentali, la mancanza o l'insufficienza della motivazione del provvedimento, l'irragionevolezza eccessiva dei tempi di istruttoria (quasi quattro anni), oppure l'errata valutazione dei presupposti sostanziali richiesti dalla legge per la concessione. La fattispecie poneva in rilievo la tensione tra il margine di discrezionalità amministrativa riconosciuto al Ministero in materia di cittadinanza e i vincoli di legittimità che l'ordinamento giuridico impone a tale esercizio del potere, nonché i limiti temporali entro cui l'amministrazione deve concludere il procedimento.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale, all'esito dell'istruttoria e dell'udienza pubblica del 11 febbraio 2026, ha ritenuto che il provvedimento impugnato fosse legittimo e che il ricorso non trovasse accoglimento nel merito e nelle sue contestazioni. Sebbene il testo della sentenza non esponga dettagliatamente gli argomenti della decisione, è possibile inferire che il collegio giudicante abbia valutato favorevolmente la conformità del decreto ministeriale alla legge, ritenendo che il Ministero dell'Interno avesse correttamente esercitato il proprio potere discrezionale sulla base dei fatti accertati nel procedimento amministrativo e che nessuna violazione procedimentale o sostanziale di rilievo fosse stata provata. Il TAR ha ritenuto che, benché la procedura fosse stata lunga, non fosse integrata una irragionevolezza manifesta, oppure che la motivazione fornita dal Ministero fosse stata adeguata alle circostanze del caso.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha respinto il ricorso nella sua interezza, dichiarando compensate le spese processuali tra le parti. La sentenza ha pertanto confermato la legittimità del decreto ministeriale di rigetto della domanda di concessione della cittadinanza italiana, mantenendo vigore il provvedimento amministrativo impugnato. Il ricorrente perde così la possibilità di ottenere il riconoscimento della cittadinanza attraverso questa istanza amministrativa e rimane vincolato dal giudizio negativo espresso dal Ministero dell'Interno, salvo diverse iniziative giuridiche ulteriori che non rientrano nel perimetro del presente giudizio.

Massima

La concessione della cittadinanza italiana costituisce esercizio di discrezionalità amministrativa che, pur dovendo rispettare i vincoli di legittimità e i principi procedimentali stabiliti dalla legge, rimane soggetto al controllo giurisdizionale amministrativo nei limiti della sindacabilità di tale potestà e può essere legittimamente rifiutata qualora il Ministero dell'Interno ritenga, sulla base della documentazione acquisita e secondo criteri conformi alla legge, che i presupposti richiesti non sussistano o risultino insufficientemente provati.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Floriana Rizzetto,	Presidente
Gianluca Verico,	Primo Referendario
Antonietta Giudice,	Primo Referendario, Estensore
per l'annullamento
il decreto del Ministero dell’interno, di rigetto della domanda di concessione della cittadinanza italiana formatosi sulla richiesta di concessione formulata in data 17.12.2015, notificato in data 18.12.19 (-OMISSIS-)
sul ricorso numero di registro generale 1357 del 2020, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Murru, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2026 la dott.ssa Antonietta Giudice e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:

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