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Sentenza n. 202604675/2026
13 marzo 2026

Sentenza n. 202604675/2026

RIGETTO ISTANZA DI CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA - (K10/593357)

TribunaleTAR LAZIO - ROMA
SezioneSEZIONE QUINTA BIS
Data13 marzo 2026
Numero202604675/2026
EsitoRespinto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un ricorrente ha presentato ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio contro il provvedimento di rigetto della propria richiesta di concessione della cittadinanza italiana, emanato dal Sottosegretario di Stato in data 28 maggio 2020 e notificato il 13 luglio 2020. Il ricorso è stato depositato nel 2020, ma l'udienza si è tenuta soltanto il 14 gennaio 2026, a distanza di oltre cinque anni dal provvedimento impugnato. La controversia riguarda l'esclusione del ricorrente dall'accesso allo status di cittadino italiano, evento di indubbio rilievo poiché incide sulla sfera più delicata dei diritti civili e politici della persona. Il ricorrente ha sostenuto che il rigetto fosse illegittimo e ha chiesto l'annullamento del provvedimento amministrativo. Il Ministero dell'Interno, attraverso l'Avvocatura Generale dello Stato, si è costituito in giudizio per difendere la legittimità dell'atto impugnato.

Il quadro normativo

La materia della concessione della cittadinanza italiana è regolata dalla legge n. 91 del 1992 e dal decreto legislativo n. 160 del 1975, i quali disciplinano i requisiti, i procedimenti e le condizioni per l'acquisto della cittadinanza per naturalizzazione, iure sanguinis, matrimonio o altri titoli previsti dalla legge. L'amministrazione competente, in questo caso il Ministero dell'Interno tramite il Sottosegretario di Stato, esercita un potere discretionale vincolato alla legge, tenuto al rispetto dei requisiti positivi e negativi fissati dalle norme. La concessione della cittadinanza costituisce un provvedimento amministrativo che, sebbene gravato da margini di discrezionalità amministrativa, è comunque assoggettato al controllo di legittimità da parte del giudice amministrativo. Tale controllo non incide sul merito della decisione, ma verifica l'osservanza della procedura, la corretta applicazione delle norme di legge e l'assenza di vizi logico-giuridici nel ragionamento della pubblica amministrazione.

La questione giuridica

Il punto controverso risiedeva nella legittimità del rigetto opposto dalla pubblica amministrazione alla richiesta di cittadinanza, ossia se il Ministero avesse correttamente operato nel diniego, verificando tutti i presupposti richiesti dalla legge e procedendo senza vizi procedurali o sostanziali. Il ricorrente contestava il rigetto e chiedeva al giudice di sindacare l'operato della pubblica amministrazione, sostenendo l'illegittimità dell'atto. Il tribunale doveva accertare se sussistessero nel capo vizi del provvedimento capaci di determinarne l'annullamento oppure se, al contrario, l'amministrazione avesse agito in conformità alla legge, rispettando i requisiti procedurali e applicando correttamente la normativa sulla cittadinanza.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, nella persona della dott.ssa Antonietta Giudice come magistrato estensore, ha esaminato il ricorso nel corso dell'udienza pubblica del 14 gennaio 2026 e ha concluso che non sussistevano i presupposti per l'accoglimento della domanda cautelare e del ricorso nel merito. Il collegio ha ritenuto che l'amministrazione avesse fondatamente rigettato la richiesta, operando nell'esercizio legittimo del proprio potere e nel rispetto della legge sulla cittadinanza. Il tribunale ha considerato che il provvedimento impugnato non presentava i vizi procedurali o sostanziali che avrebbero giustificato l'intervento annullativo del giudice amministrativo. Nel valutare la legittimità dell'atto, il TAR ha applicato il sindacato di legittimità proprio della giurisdizione amministrativa, verificando la correttezza del procedimento e l'aderenza dell'amministrazione alle norme vigenti. La sentenza riflette la linea consolidata secondo cui il rigetto di una richiesta di cittadinanza, ove fondato su presupposti normativi corretti, non è passibile di annullamento giudiziale se immune da difetti procedurali e sostanziali.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha definitivamente respinto il ricorso proposto dal ricorrente, dichiarando la legittimità del provvedimento di rigetto della richiesta di cittadinanza italiana. Con riferimento alle spese di lite, il tribunale ha disposto la compensazione tra le parti, il che comporta che ciascuna parte sopporta le proprie spese senza obbligo di rimborso verso l'altra. Il tribunale ha inoltre ordinato che la sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa, confermando quindi l'efficacia del provvedimento di rigetto e la sua piena osservanza da parte della pubblica amministrazione. Infine, per motivi di tutela dei dati personali e della dignità della parte interessata, il TAR ha disposto l'oscuramento delle generalità del ricorrente nei registri di giustizia, in conformità alle disposizioni sulla privacy.

Massima

L'amministrazione competente non incorre in violazione di legge nell'esercizio del suo potere discrezionale di rigetto di una richiesta di cittadinanza, quando il provvedimento sia fondato sulla legge, immune da difetti procedurali e carente dei presupposti normativi per la concessione, restando tale atto legittimamente insindacabile dal giudice amministrativo se non per profili di legalità formale e sostanziale.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Floriana Rizzetto,	Presidente
Gianluca Verico,	Primo Referendario
Antonietta Giudice,	Primo Referendario, Estensore
per l'annullamento
del provvedimento n. K10/-OMISSIS-di rigetto della richiesta di concessione della cittadinanza italiana, emesso il 28 maggio 2020, a firma del Sottosegretario di Stato, notificato all’interessato in data 13 luglio 2020
sul ricorso numero di registro generale 6955 del 2020, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Chiara Bellini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno, in persona del Ministero in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2026 la dott.ssa Antonietta Giudice e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:

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