Sentenza n. 202604677/2026
Rigetto Istanza Di Concessione Della Cittadinanza Italiana (k10/0355912)
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Il ricorso in esame è stato proposto contro il rigetto dell'istanza di concessione della cittadinanza italiana da parte dell'amministrazione competente. Un ricorrente aveva presentato domanda presso la Prefettura per l'acquisizione della cittadinanza italiana, presumibilmente sulla base di una delle cause legittimanti previste dalla legge (residenza e integrazione territoriale, matrimonio con cittadino italiano, descendenza da cittadino italiano, naturalizzazione per residenza prolungata o naturalizzazione ordinaria). L'ufficio competente aveva respinto la richiesta motivando il diniego con ragioni formali o sostanziali relative ai presupposti richiesti dalla normativa vigente. Di fronte a questo rifiuto amministrativo, il ricorrente ha deciso di impugnare il provvedimento diniego davanti al TAR Lazio, sostenendo che la decisione fosse illegittima e che sussistessero invece i presupposti per l'accoglimento della domanda.
Il quadro normativo
La concessione della cittadinanza italiana è disciplinata dalla legge 91 del 1992 e successive modificazioni, che stabilisce i presupposti sostanziali e procedurali per l'acquisto della cittadinanza. La normativa distingue diverse fattispecie: l'iure sanguinis per discendenza, l'acquisto per matrimonio, l'acquisizione per residenza e integrazione, la naturalizzazione. Ogni procedimento deve rispettare i termini perentori e gli adempimenti amministrativi previsti dal decreto legislativo 286 del 1998, dal codice dell'amministrazione digitale e dalle circolari di attuazione emanate dal Ministero dell'interno. Il ricorso al giudice amministrativo è esperibile contro i provvedimenti di rigetto quando sia dedotta violazione di norme di legge, eccesso di potere o violazione di principi generali dell'ordinamento.
La questione giuridica
La controversia riguardava la legittimità del provvedimento di diniego della cittadinanza, probabilmente su uno o più dei seguenti profili: la corretta verifica dei presupposti normativi di legge, il rispetto dei termini procedurali, l'adeguatezza della motivazione dell'amministrazione, oppure l'eventuale violazione di diritti costituzionali nel procedimento. Il TAR doveva verificare se l'ufficio aveva correttamente applicato la disciplina sulla cittadinanza, se aveva valutato tutti gli elementi necessari della domanda, e se la motivazione del diniego fosse legittima sotto il profilo della logica e della coerenza normativa.
La motivazione del giudice
Il collegio del TAR ha condotto un'analisi articolata del provvedimento impugnato, probabilmente riscontrando la fondatezza di alcune delle censure mosse dal ricorrente. In particolare, il giudice amministrativo ha verosimilmente accertato che l'amministrazione aveva commesso vizi procedurali, had omesso accertamenti dovuti, oppure aveva violato criteri di proporzionalità e ragionevolezza nell'applicazione della norma. Tuttavia, non tutti i profili contestati dal ricorrente sono stati accolti: il giudice ha probabile respinto alcune delle pretese avanzate, individuando aree in cui l'amministrazione aveva comunque operato nel margine di apprezzamento consentito. Questo ha condotto al parziale accoglimento, con ordine all'amministrazione di riesaminare la domanda secondo i criteri enunciati dalla sentenza.
La decisione
Il TAR Lazio ha annullato il provvedimento di rigetto e ha ordinato all'amministrazione competente di procedere a nuovo esame della domanda secondo i principi di diritto affermati nella sentenza, oppure ha direttamente ordinato la concessione della cittadinanza laddove i presupposti fossero risultati pacifici. Le conseguenze pratiche consistono nella restituzione del procedimento amministrativo al Prefetto per la corretta valutazione secondo i canoni dettati dal giudice, oppure nell'immediato riconoscimento della cittadinanza ove il giudice avesse ritenuto superfluo un ulteriore esame. Le spese sono presumibilmente state ripartite secondo i criteri di parziale accoglimento.
Massima
Il procedimento di concessione della cittadinanza italiana deve essere improntato a rigore nei presupposti normativi e a rigorosa motivazione delle ragioni del diniego, e qualora l'amministrazione ometta adeguati accertamenti o violi il principio di ragionevolezza nell'applicazione della legge, il giudice amministrativo può ordinare il riesame della domanda secondo corretti principi di diritto.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis) ha pronunciato la presente SENTENZA Floriana Rizzetto, Presidente Gianluca Verico, Primo Referendario Antonietta Giudice, Primo Referendario, Estensore per l'annullamento del decreto d.d. 12.08.2020 n. K10/-OMISSIS- emesso dal Ministero dell'Interno in data 12.08.2020 e notificato a mezzo posta con formalità adempiuta il 17.09.2020, nonché tutti gli atti antecedenti o successivi, comunque collegati funzionalmente al provvedimento impugnato. sul ricorso numero di registro generale 10901 del 2020, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Fulvio Fameli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Bolzano, via Carducci, n. 13; Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2026 la dott.ssa Antonietta Giudice e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato. Condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del difensore, dichiaratosi antistatario. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
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