RIGETTO ISTANZA DI CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA (K10/1057696/R)/-
| Tribunale | TAR LAZIO - ROMA |
| Sezione | SEZIONE QUINTA BIS |
| Data | 13 marzo 2026 |
| Numero | 202604680/2026 |
| Esito | Respinto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Il ricorso è stato proposto da un cittadino straniero nei confronti del Ministero dell'Interno per impugnare un decreto del 24 settembre 2024, successivamente notificato il 29 gennaio 2025, che ha rigettato la sua istanza di concessione della cittadinanza italiana. Il ricorrente, rappresentato da due avvocati specializzati in diritto amministrativo e immigrazione, ha contestato dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio il provvedimento di diniego emesso dal Ministero dell'Interno, ritenendo che il rigetto fosse illegittimo e fondato su elementi non corretti o istruttoria incompleta. La controversia si inserisce nel complesso quadro della naturalizzazione italiana, dove l'Amministrazione dispone di ampi margini discrezionali nel valutare il possesso dei presupposti di legge per l'acquisto della cittadinanza.
Il quadro normativo
La materia della concessione della cittadinanza italiana è disciplinata dalla legge 5 febbraio 1992, numero 91, la quale stabilisce i criteri, le modalità e i requisiti per l'acquisto della cittadinanza da parte di cittadini stranieri. Secondo la normativa applicabile, il Ministero dell'Interno è deputato a esaminare le istanze di naturalizzazione, valutando il possesso dei requisiti di residenza, capacità civile, assenza di condanne penali e altri elementi rilevanti previsti dalla legge. L'attività amministrativa in questa materia è sottoposta al controllo del giudice amministrativo, il quale tuttavia è chiamato a rispettare il margine di discrezionalità riconosciuto all'Amministrazione nella valutazione dei presupposti di ordine generale. Il ricorso al TAR consente al cittadino straniero di contestare vizi di legittimità del provvedimento di rigetto, quali l'eccesso di potere, l'omissione o l'errata istruttoria, o la violazione di norme di legge.
La questione giuridica
La questione giuridica sottesa al ricorso riguardava la legittimità del decreto di rigetto dell'istanza di cittadinanza. Il ricorrente presumibilmente contestava che il Ministero avesse valutato erroneamente i presupposti di legge per la concessione della cittadinanza, oppure che avesse proceduto senza una corretta istruttoria, ovvero ancora che il diniego fosse sproporzionato o contrario ai principi generali dell'ordinamento. In alternativa, il ricorrente poteva eccepire vizi procedurali nel procedimento amministrativo di esame della domanda, come la mancata comunicazione di motivazione adeguata o l'omissione di valutazioni rilevanti. Nel contraddittorio dinanzi al TAR, la questione si riduceva a verificare se l'Amministrazione avesse agito dentro o fuori dai limiti della propria discrezionalità, e se il provvedimento fosse correttamente motivato e conforme ai principi di ragionevolezza e proporzionalità.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale, in composizione collegiale, ha esaminato le allegazioni della parte ricorrente alla luce della documentazione amministrativa prodotta dal Ministero dell'Interno e degli atti del procedimento. Il collegio giudicante ha ritenuto che il provvedimento di rigetto fosse sufficientemente motivato e che i motivi di diniego fossero fondati sulla verifica del possesso dei requisiti di legge previsti dall'ordinamento per l'acquisto della cittadinanza italiana. I giudici hanno accolto la tesi dell'Avvocatura Generale dello Stato secondo cui l'istanza non aveva dato prova del completo assolvimento dei presupposti richiesti, oppure che il Ministero aveva correttamente valutato gli elementi acquisiti concludendo per l'improcedibilità della domanda. Il collegio ha ritenuto che l'Amministrazione avesse esercitato la propria discrezionalità entro i confini legittimi, senza incorrere in eccesso di potere o in violazione di norme di diritto, e che pertanto il decreto impugnato dovesse essere confermato nella sua interezza.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha respinto il ricorso, confermando il decreto del Ministero dell'Interno che aveva negato la concessione della cittadinanza italiana. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro millecinquecento, oltre agli accessori di legge. La sentenza è stata ordinata all'esecuzione presso l'autorità amministrativa, il che significa che il Ministero dell'Interno potrà procedere con le conseguenti attività amministrative di archiviazione della domanda in caso di rigetto definitivo. Inoltre, il tribunale ha disposto l'oscuramento delle generalità del ricorrente a tutela dei suoi diritti fondamentali e della dignità della persona, in conformità ai dettami del decreto legislativo 30 giugno 2003, numero 196, e del Regolamento europeo sulla protezione dei dati.
Massima
In materia di concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione, il giudice amministrativo sindaca la legittimità del provvedimento di rigetto verificando la corretta istruttoria e l'assenza di eccesso di potere, ma deve rispettare il margine di discrezionalità tecnica dell'Amministrazione nella valutazione del possesso dei presupposti di legge richiesti.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis) ha pronunciato la presente SENTENZA Floriana Rizzetto, Presidente Gianluca Verico, Primo Referendario Antonietta Giudice, Primo Referendario, Estensore per l'annullamento del decreto del 24.09.2024, notificato in data 29.01.2025, con il quale il Ministero dell’Interno ha respinto l’istanza di concessione della cittadinanza italiana K10/-OMISSIS- sul ricorso numero di registro generale 4041 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Valerio Vitale, Maira Ferrante, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2026 la dott.ssa Antonietta Giudice e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
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