RIGETTO ISTANZA DI CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA (K10/0745702)
| Tribunale | TAR LAZIO - ROMA |
| Sezione | SEZIONE QUINTA BIS |
| Data | 13 marzo 2026 |
| Numero | 202604691/2026 |
| Esito | Respinto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un cittadino ha presentato al Ministero dell'Interno una domanda di concessione della cittadinanza italiana in data 9 novembre 2017, inoltrando la relativa istanza secondo le procedure previste dalla normativa vigente. Il Ministero dell'Interno, con decreto in data 13 luglio 2022, ha respinto la predetta domanda con motivazioni ricavate dall'articolo 9 comma 1 lettera f della legge 91 del 1992, che disciplina le materie della cittadinanza italiana. Il ricorrente, ritenendo illegittima tale decisione amministrativa, ha proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio chiedendone l'annullamento. La controversia è stata discussa in camera di consiglio nella seduta del 25 febbraio 2026 e decisa nel merito dal collegio giudicante composto dal presidente Floriana Rizzetto, dal consigliere relatore Enrico Mattei e dal primo referendario Gianluca Verico.
Il quadro normativo
La disciplina della cittadinanza italiana è contenuta nella legge 5 febbraio 1992 numero 91, come successivamente modificata, che regola le modalità di acquisto, mantenimento e perdita della cittadinanza italiana. L'articolo 9 della citata legge contiene disposizioni relative a specifiche ipotesi che incidono sulla titolarità dello status di cittadino, in particolare nella lettera f che costituisce il fondamento della decisione amministrativa impugnata. La normativa sulla cittadinanza italiana rappresenta il complesso di principi e regole mediante i quali lo Stato italiano definisce la sfera dei soggetti ai quali riconosce la qualità di cittadino, con tutte le conseguenze giuridiche, politiche e patrimoniali che ne derivano. Tale materia rientra nell'ambito della competenza esclusiva dello Stato italiano e comporta l'esercizio di un potere amministrativo discrezionale ma pur sempre sottoposto al controllo del giudice amministrativo sulla legittimità della decisione adottata.
La questione giuridica
Il punto centrale della controversia era se il Ministero dell'Interno avesse correttamente valutato la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata dal ricorrente e se sussistessero i presupposti di legge per respingerla ai sensi dell'articolo 9 comma 1 lettera f della legge 91 del 1992. Il ricorrente contestava la legittimità amministrativa del decreto ministeriale addotto da una parte dal Ministero stesso come fondamento della propria azione, sostenendo che la decisione fosse priva di corretta motivazione o che comunque non ricorressero i presupposti fattici e giuridici necessari per il diniego. In questa sede occorreva accertare se la valutazione compiuta dal Ministero fosse razionale, proporzionata e conforme al dettato normativo, ovvero se fossero state commesse violazioni di legge, eccesso di potere o carenze motivazionali nella decisione impugnata.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, esaminate tutte le circostanze del caso e gli argomenti addotti dalle parti, ha ritenuto che il Ministero dell'Interno avesse agito legittimamente nel respingere la domanda di cittadinanza e che sussistessero effettivamente i presupposti di cui all'articolo 9 comma 1 lettera f della legge 91 del 1992. Il collegio giudicante ha valutato come corretta e giuridicamente fondata la determinazione amministrativa, escludendo che vi fossero violazioni normative, eccessi di potere o omissioni nella procedura seguita dal Ministero. La sentenza respinge dunque tutte le censure sollevate dal ricorrente, confermando l'operato dell'amministrazione nella sua valutazione discrezionale circa l'impossibilità di accogliere la richiesta di cittadinanza italiana in virtù delle disposizioni normative citate. Tale conclusione rivela che il Ministero aveva adeguatamente motivato la propria decisione e correttamente applicato la legge nella specie concreta.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha definitivamente respinto il ricorso presentato dal cittadino, confermando integralmente la legittimità del decreto ministeriale del 13 luglio 2022 che aveva negato la concessione della cittadinanza italiana. Il ricorrente è stato condannato a rimborsare al Ministero dell'Interno le spese del giudizio quantificate in euro millecinquecento più oneri e accessori di legge. La sentenza è stata depositata in data 13 marzo 2026 e reca l'ordine di esecuzione da parte dell'autorità amministrativa con oscuramento delle generalità del ricorrente a tutela della sua privacy.
Massima
L'amministrazione competente opera legittimamente nel respingere una domanda di concessione della cittadinanza italiana quando sussistono i presupposti normativi previsti dalla legge 91 del 1992 e la motivazione della decisione risulta corretta e legittima secondo i parametri di sindacato del giudice amministrativo.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis) ha pronunciato la presente SENTENZA Floriana Rizzetto, Presidente Enrico Mattei, Consigliere, Estensore Gianluca Verico, Primo Referendario per l’annullamento del decreto del Ministero dell’Interno n. K10/-OMISSIS- del 13 luglio 2022, con il quale è stata respinta la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata dal ricorrente in data 9 novembre 2017, ai sensi dell’art. 9 comma 1, lett. f) della legge n. 91/1992; sul ricorso numero di registro generale 13709 del 2023, proposto da-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Mario Di Frenna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell’udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2026 il dott. Enrico Mattei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna il ricorrente alla refusione delle spese del giudizio in favore del Ministero dell’Interno, complessivamente liquidate in € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre oneri ed accessori di legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
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