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Sentenza n. 202604693/2026
13 marzo 2026

Sentenza n. 202604693/2026

RIGETTO ISTANZA DI CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA (K10/589870/R)

TribunaleTAR LAZIO - ROMA
SezioneSEZIONE QUINTA BIS
Data13 marzo 2026
Numero202604693/2026
EsitoRespinto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un cittadino straniero ha presentato domanda di concessione della cittadinanza italiana in data 21 maggio 2016, facendo ricorso alla disciplina prevista dall'articolo 9, comma 1, lettera f) della legge sulla cittadinanza. Il Ministero dell'Interno, con decreto datato 10 giugno 2020 ma notificato al ricorrente soltanto il 28 settembre 2020, ha rigettato la domanda di naturalizzazione ritenendo che non fossero soddisfatti i presupposti normativi richiesti dalla legge. A fronte di tale diniego, il ricorrente ha promosso ricorso amministrativo presso il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, contestando la legittimità del provvedimento e sostenendo la fondatezza dei titoli su cui basava la richiesta di cittadinanza. Nel corso del giudizio, il ricorrente ha depositato anche motivi aggiunti in data 9 ottobre 2025, presumibilmente acquisendo successivamente documentazione ritenuta probatoria.

Il quadro normativo

La materia della concessione della cittadinanza italiana è disciplinata dalla legge n. 91 del 1992, che rappresenta il testo unico sulla cittadinanza della Repubblica Italiana. L'articolo 9 di tale legge contempla i modi straordinari di acquisto della cittadinanza, tra cui la lettera f) riguarda specificamente le adozioni di minori da parte di cittadini italiani. La disciplina nazionale sulla cittadinanza si inserisce nel contesto europeo della libera circolazione e dei diritti fondamentali derivanti dall'appartenenza a uno Stato, rappresentando un elemento essenziale dello status giuridico della persona. La concessione della cittadinanza è un provvedimento amministrativo che deve rispettare i presupposti di legge ed è soggetto al sindacato di legittimità davanti agli organi giurisdizionali amministrativi.

La questione giuridica

Il punto controverso della lite riguardava la corretta applicazione dei presupposti normativi previsti dall'articolo 9, comma 1, lettera f) della legge n. 91/1992 relativamente alla concessione della cittadinanza per il ricorrente. Il ricorrente sosteneva che la propria posizione era conforme ai requisiti di legge e che il Ministero avesse errato nel valutare gli elementi della fattispecie, mentre l'amministrazione difendeva la legittimità del provvedimento di diniego facendo valere che i presupposti normativi non risultavano integrati nel caso concreto. La questione comportava un'attenta verifica documentale e fattuale delle circostanze che avrebbero dovuto sussistere per l'acquisto della cittadinanza attraverso la modalità invocata.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale, esaminando gli atti di causa e le allegazioni delle parti, ha verificato l'effettiva sussistenza dei presupposti richiesti dalla norma applicabile per la concessione della cittadinanza richiesta. Pur non essendo reso esplicito nel testo disponibile della sentenza, l'accoglimento delle difese del Ministero da parte del collegio giudicante rivela che il giudice ha ritenuto corretta la valutazione dell'amministrazione nel riconoscere che uno o più elementi costitutivi della fattispecie normativa risultavano mancanti. Il tribunale ha proceduto a un esame della documentazione prodotta nel corso del giudizio e dei motivi aggiunti presentati, verificando se gli stessi fossero idonei a colmare i profili di illegittimità lamentati dal ricorrente, giungendo alla conclusione che anche la documentazione successivamente prodotta non risultava sufficiente per integrare i presupposti richiesti dalla legge.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha respinto il ricorso introductivo e i motivi aggiunti presentati dal ricorrente, confermando la legittimità del decreto ministeriale del 10 giugno 2020 di diniego della concessione della cittadinanza italiana. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in via forfettaria in euro millecinquecento, oltre agli oneri e agli accessori di legge secondo le disposizioni vigenti. La sentenza è stata dichiarata idonea ad essere eseguita dall'autorità amministrativa ai sensi delle norme sulla esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali amministrativi.

Massima

Il provvedimento di diniego della concessione della cittadinanza italiana è legittimo quando l'amministrazione verifichi e accerti, in base alla documentazione presentata, che non sussistono gli effettivi presupposti di fatto e di diritto richiesti dalla legge per l'acquisto dello status di cittadino italiano attraverso la modalità invocata dal ricorrente.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Floriana Rizzetto,	Presidente
Enrico Mattei,	Consigliere, Estensore
Gianluca Verico,	Primo Referendario
per l’annullamento
- per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
del decreto del Ministero dell’Interno n. -OMISSIS- del 10 giugno 2020, notificato in data 28 settembre 2020, con il quale è stata respinta la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata dal ricorrente in data 21 maggio 2016, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992;
- per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 9 ottobre 2025:
della nota del Ministero dell’Interno, Dipartimento Libertà Civili e Immigrazione, Direzione centrale diritti civili, cittadinanza e minoranze, Ufficio II Gestione contenzioso e rappresentanza in giudizio per la cittadinanza, depositata al T.A.R. Lazio in seguito ad ordinanza istruttoria n. -OMISSIS- del 25 febbraio 2025 e conosciuta/letta dalla difesa del ricorrente all’udienza del 9 luglio 2025;
sul ricorso numero di registro generale 10649 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Luca Agliocchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Giuseppe Mazzini 13;
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2026 il dott. Enrico Mattei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso principale e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, complessivamente liquidate in € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre oneri ed accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:

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