Tar Lazio - RomaSEZIONE QUINTA BIS13 marzo 2026Respinto

Sentenza n. 202604704/2026

Rigetto Istanza Di Concessione Della Cittadinanza Italiana (k10/908708)

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un cittadino straniero ha presentato al Ministero dell'Interno, in data 13 ottobre 2019, una domanda di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera f) della legge n. 91/1992. Il Ministero ha esaminato la richiesta e, con decreto del 24 gennaio 2024, l'ha respinta, rifiutando quindi il riconoscimento della cittadinanza. Dopo diversi mesi dalla notificazione del provvedimento (30 agosto 2024), il ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, contestando il rifiuto della sua domanda e invocando l'illegittimità del provvedimento amministrativo. La controversia verte sulla corretta applicazione della normativa sulla cittadinanza italiana e sulla valutazione dei presupposti per il riconoscimento dello status di cittadino italiano secondo le procedure e i requisiti previsti dall'ordinamento.

Il quadro normativo

La materia della cittadinanza italiana è disciplinata dalla legge n. 91/1992, che contiene un sistema articolato di acquisizione della cittadinanza per discendenza, matrimonio, naturalizzazione e altre ipotesi tassativamente indicate. L'articolo 9, comma 1, lettera f) della medesima legge rappresenta una delle modalità attraverso cui è possibile acquistare la cittadinanza italiana, prevedendo specifici requisiti soggettivi e procedurali che il richiedente deve soddisfare. La concessione della cittadinanza costituisce un atto amministrativo discrezionale, anche se vincolato, del Ministero dell'Interno, il quale deve verificare la sussistenza di tutti i presupposti normativi e dell'idoneità del richiedente secondo criteri legali e amministrativi consolidati. Il procedimento amministrativo relativo alle domande di cittadinanza è soggetto al controllo giurisdizionale dei tribunali amministrativi, i quali sindacano la legittimità dei decreti ministeriali sia sotto il profilo della corretta interpretazione della normativa che sotto il profilo dell'istruttoria amministrativa.

La questione giuridica

La controversia verte sulla corretta valutazione da parte del Ministero dell'Interno dei presupposti previsti dalla legge n. 91/1992 per l'acquisizione della cittadinanza italiana e sul carattere legittimo della decisione di rigetto della domanda presentata dal ricorrente. Il ricorrente sosteneva presumibilmente che il Ministero avesse commesso un errore nella valutazione dei suoi requisiti, configurando così un provvedimento amministrativo viziato da illegittimità. La questione richiedeva al giudice amministrativo di esaminare l'adeguatezza dell'istruttoria condotta dal Ministero, la corretta interpretazione dei criteri normativi e la conformità del provvedimento al complesso delle norme e dei principi che governano l'attribuzione della cittadinanza. Si trattava di una controversia che toccava un diritto di rilievo costituzionale, quale la cittadinanza italiana, che condiziona l'appartenenza piena all'ordinamento giuridico italiano.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha esaminato la documentazione prodotta dalle parti e ha valutato se ricorressero i vizi di legittimità eccepiti dal ricorrente. Sulla base dell'istruttoria svolta, il collegio ha ritenuto che il Ministero dell'Interno avesse legittimamente apprezzato la fattispecie e che la domanda del ricorrente non soddisfacesse i presupposti normativi richiesti dalla legge n. 91/1992 per il riconoscimento della cittadinanza italiana. La sentenza dimostra che il Ministero aveva adeguatamente motivato il rigetto della domanda e che l'esercizio del suo potere discrezionale, pur vincolato dalla legge, era stato svolto in conformità ai criteri e ai principi applicabili. Il giudice amministrativo ha accertato che non sussistevano gli elementi di illegittimità invocati dal ricorrente e che il provvedimento impugnato presentava i caratteri della correttezza procedurale e della logica giuridica richiesta dalla normativa sulla cittadinanza.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha respinto il ricorso del ricorrente, confermando così la legittimità del decreto ministeriale del 24 gennaio 2024 di rigetto della domanda di cittadinanza. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio nella misura di millecinquecento euro a favore del Ministero dell'Interno, oltre agli oneri e agli accessori previsti dalla legge. La sentenza è stata dichiarata esecutiva e le generalità del ricorrente sono state oscurate secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo n. 196/2003 e dal Regolamento UE n. 2016/679 a tutela della privacy e della dignità personale.

Massima

La concessione della cittadinanza italiana ai sensi della legge n. 91/1992 costituisce un atto amministrativo vincolato alla sussistenza dei presupposti normativi, e il rigetto della domanda è legittimo quando il Ministero dell'Interno abbia adeguatamente accertato il mancato soddisfacimento dei requisiti previsti dalla legge e abbia motivato il provvedimento secondo i canoni della ragionevolezza giuridica.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Floriana Rizzetto,	Presidente
Enrico Mattei,	Consigliere, Estensore
Gianluca Verico,	Primo Referendario
per l’annullamento
del decreto del Ministero dell’Interno n. K10-OMISSIS- del 24.01.2024, notificato in data 30.08.2024, con il quale è stata respinta la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata dal ricorrente in data 13.10.2019, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992;
sul ricorso numero di registro generale 12547 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesca Borsadoli, Silvia Scaroni, con domicilio eletto presso lo studio del secondo difensore in Brescia, via Romanino 3;
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2026 il dott. Enrico Mattei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore del Ministero dell’Interno, complessivamente liquidate in € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre oneri ed accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:

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