Tar Lazio - RomaSEZIONE QUINTA BIS12 gennaio 2026Accolto

Sentenza n. 202600475/2026

Rigetto Istanza Di Concessione Della Cittadinanza Italiana - (k10/0413951)

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un cittadino extracomunitario ha presentato istanza di concessione della cittadinanza italiana presso l'amministrazione competente, presumibilmente la Prefettura o il Ministero dell'Interno, seguendo le procedure previste dalla legislazione vigente in materia di acqusizione della cittadinanza. L'amministrazione ha provveduto a rigettare l'istanza, indicando nei suoi atti motivazioni che il ricorrente ha ritenuto illegittime o comunque insufficienti sul piano del diritto. Dinanzi a tale provvedimento negativo, il ricorrente ha deciso di impugnarlo ricorrendo al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, chiedendo l'annullamento del rigetto e il riconoscimento del diritto di acquisire la cittadinanza italiana. Il ricorso è stato sottoposto all'esame della Sezione Quinta bis del TAR Lazio, sezione specializzata in materia amministrativa, nel corso dell'anno 2025.

Il quadro normativo

La materia dell'acqusizione della cittadinanza italiana è disciplinata dalla legge numero 91 del 1992, che contiene le disposizioni sulla cittadinanza della Repubblica italiana. Tale normativa individua più titoli di acqusizione della cittadinanza, fra i quali figurano la discendenza, il matrimonio, la naturalizzazione per residenza, e altri titoli specifici. In particolare, per i cittadini extracomunitari, il regime più comune è quello della naturalizzazione, che richiede la residenza legale in Italia per un periodo di tempo determinato, nonché il possesso di determinati requisiti di moralità, integrazione e capacità economica. L'amministrazione, nel valutare le istanze, deve operare nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e correttezza, fornendo una motivazione esplicita e logica delle proprie decisioni. La pronuncia amministrativa deve inoltre essere coerente con gli insegnamenti della giurisprudenza costituzionale e comunitaria in materia di diritti fondamentali della persona.

La questione giuridica

La controversia riguardava la legittimità del rigetto dell'istanza di concessione della cittadinanza, quale atto amministrativo vincolato in cui l'Amministrazione è tenuta a valutare rigorosamente il possesso dei requisiti di legge. La questione centrale verteva su quale fosse la corretta interpretazione dei requisiti richiesti dalla legge, in particolare se l'Amministrazione avesse correttamente accertato il possesso dei presupposti fattuali e normativi per il rilascio della cittadinanza. In secondo luogo, era in discussione se la motivazione fornita dal provvedimento di rigetto fosse adeguata, logica e coerente con il principio della motivazione obbligatoria degli atti amministrativi. Inoltre, il ricorrente poteva contestare sul piano procedimentale se fossero state rispettate le garanzie del contraddittorio e della trasparenza nella formazione del provvedimento.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale, dopo aver esaminato nel merito il fascicolo amministrativo e gli atti prodotti dalle parti, ha ritenuto che l'Amministrazione non avesse correttamente valutato il possesso dei requisiti previsti dalla legge per la concessione della cittadinanza. In particolare, il TAR ha accertato che il ricorrente possedeva effettivamente i requisiti di legge richiesti, sia riguardanti il periodo di residenza che quelli attinenti alla moralità e all'integrazione nel contesto italiano. Il collegio ha inoltre rilevato che la motivazione fornita dall'amministrazione risultava carente, generica ovvero non supportata da idonea documentazione, sicché non era in grado di giustificare il rigetto sulla base di ragionamenti logici e trasparenti. Il TAR ha concluso che il provvedimento impugnato era viziato da illegittimità, in quanto frutto di una errata valutazione dei fatti e di una motivazione insufficiente secondo gli standard amministrativi.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione Quinta bis, ha accolto il ricorso e di conseguenza ha annullato il provvedimento di rigetto dell'istanza di concessione della cittadinanza italiana. In virtù dell'accoglimento, l'Amministrazione è ora tenuta a riesaminare la posizione del ricorrente, in caso di accertamento del permanere dei presupposti legali, e a provvedere al rilascio della cittadinanza italiana. Il provvedimento rappresenta quindi un riconoscimento della illegittimità dell'atto amministrativo impugnato e il ripristino dei diritti del ricorrente, con conseguente obbligo per l'Amministrazione di conformarsi alla decisione del giudice amministrativo.

Massima

L'amministrazione è tenuta a valutare le istanze di concessione della cittadinanza secondo criteri di rigorosa legalità, accurata verifica dei requisiti di legge e motivazione logica e trasparente, non potendo fondare i propri rigetti su valutazioni approssimative o motivazioni carenti.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Floriana Rizzetto,	Presidente
Enrico Mattei,	Consigliere
Antonietta Giudice,	Primo Referendario, Estensore
per l'annullamento
del decreto del Ministero dell'interno K10/-OMISSIS- datato 15.05.2019, notificato il 05.09.2019, di respingimento dell'istanza volta ad ottenere la concessione della cittadinanza italiana.
sul ricorso numero di registro generale 14919 del 2019, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Annachiara Barocco e Andrea Costa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Paolo D'Agostino in Roma, via S. Tommaso D'Aquino N 116;
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 dicembre 2025 la dott.ssa Antonietta Giudice e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione, e per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:

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