Tar Lazio - RomaSEZIONE QUINTA BIS16 marzo 2026Respinto

Sentenza n. 202604891/2026

Rigetto Istanza Di Concessione Della Cittadinanza Italiana (k10/1051779)

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un cittadino straniero ha presentato domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana al Ministero dell'Interno. La richiesta è stata rigettata tramite decreto amministrativo nel corso del 2024. Ritenendosi ingiustamente escluso dal riconoscimento dello status civitatis, il ricorrente ha impugnato il provvedimento di rigetto dinnanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, chiedendone l'annullamento e il riconoscimento della cittadinanza italiana. La controversia verte dunque sulla legittimità di un provvedimento amministrativo negativo relativo ad uno dei diritti fondamentali riconosciuti dall'ordinamento italiano, richiedendo un'attenta valutazione sia dei presupposti di fatto che dei criteri normativi vigenti in materia di acquisizione della cittadinanza.

Il quadro normativo

La materia della cittadinanza italiana è disciplinata dalla legge n. 91 del 5 febbraio 1992, che detta le regole per l'acquisto, la conservazione e la perdita della cittadinanza, nonché i procedimenti amministrativi relativi. Il ricorso amministrativo è stato proposto secondo le norme del decreto legislativo n. 104 del 2010, il codice del processo amministrativo, che regola il sistema di impugnazione dei provvedimenti amministrativi dinnanzi ai Tribunali Amministrativi Regionali. La decisione richiama altresì il decreto legislativo n. 196 del 2003 e il Regolamento UE n. 679 del 2016, normativi preposti alla tutela dei dati personali e della privacy del ricorrente, aspetto rilevante in una materia sensibile come quella della cittadinanza.

La questione giuridica

Il fulcro della controversia riguarda la legittimità del decreto di rigetto emanato dal Ministero dell'Interno nel valutare la domanda di cittadinanza. Sotteso al ricorso è l'interrogativo se il Ministero abbia correttamente accertato la sussistenza dei presupposti normativi previsti dalla legge sulla cittadinanza, oppure se abbia commesso errori procedurali o sostanziali nella valutazione della fattispecie concreta. La questione investe il delicato equilibrio tra il potere discrezionale e vincolato dell'amministrazione nell'accogliere o rigettare domande di naturalizzazione e il diritto del ricorrente al riconoscimento di uno status giuridico fondamentale secondo le norme vigenti.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale, esaminati gli atti di causa e ascoltati gli argomenti delle parti nell'udienza pubblica del 25 febbraio 2026, ha ritenuto di respingere il ricorso. Tale decisione implica che il collegio giudicante ha accertato la legittimità del provvedimento di rigetto emesso dal Ministero dell'Interno, confermando che quest'ultimo ha operato in conformità alle norme di legge applicabili e che sussistevano valide ragioni amministrative per il diniego della cittadinanza richiesta. Il giudice ha evidentemente ritenuto che i presupposti per l'accoglimento della domanda non ricorrevano secondo i parametri di legge, ovvero che nessun profilo di illegittimità sostanziale o procedurale era rimasto provato dal ricorrente.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha definitivamente respinto il ricorso, confermando integralmente il decreto di rigetto della domanda di cittadinanza émesso dal Ministero dell'Interno. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di lite nella somma complessiva di millecinquecento euro a favore del Ministero dell'Interno. La sentenza è stata dichiarata esecutiva dall'autorità amministrativa. In applicazione della normativa sulla protezione dei dati personali, è stato inoltre ordinato l'oscuramento completo dei dati idonei ad identificare il ricorrente nel testo della sentenza stessa e negli atti connessi.

Massima

Il rigetto di una domanda di cittadinanza, quando emanato dal Ministero dell'Interno in conformità ai criteri legali vigenti, è sindacabile dinanzi al giudice amministrativo soltanto per vizi procedurali o violazioni manifeste della norma, permanendo un significativo margine di discrezionalità amministrativa nella valutazione dei requisiti sostanziali e delle concrete circostanze fattive della domanda.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Floriana Rizzetto,	Presidente
Enrico Mattei,	Consigliere
Gianluca Verico,	Primo Referendario, Estensore
per l'annullamento
del decreto di rigetto della domanda di cittadinanza (-OMISSIS-);
sul ricorso numero di registro generale 12703 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Emiliano Palucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2026 il dott. Gianluca Verico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del Ministero dell’Interno, che liquida complessivamente in €1.500,00 (millecinquecento/00).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:

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