AvvocatoFlash
avvocatoflash.it — Giurisprudenza amministrativa
Sentenza n. 202604894/2026
16 marzo 2026

Sentenza n. 202604894/2026

RIGETTO ISTANZA DI CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA (K10/925918)

TribunaleTAR LAZIO - ROMA
SezioneSEZIONE QUINTA BIS
Data16 marzo 2026
Numero202604894/2026
EsitoAccolto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un cittadino straniero, la cui identità è stata oscurata dal giudice a tutela della privacy, ha presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio impugnando il decreto di rigetto opposto dal Ministero dell'Interno a fronte della propria istanza di acquisizione della cittadinanza italiana. La controversia nasce dunque da un provvedimento di diniego e si colloca nel contesto complesso dei procedimenti di naturalizzazione e di acquisto della cittadinanza, materia di rilievo costituzionale poiché attiene al diritto fondamentale di appartenenza a una comunità politica. Il ricorrente, assistito dall'avvocato Annalisa Guano, ha contestato la legittimità del decreto ministeriale su profili che, alla luce dell'accoglimento del ricorso, hanno riguardato presumibilmente la corretta motivazione, l'applicazione della normativa vigente e il rispetto dei principi di correttezza amministrativa. Il ricorso è stato notificato al Ministero dell'Interno, costituitosi in giudizio per il tramite dell'Avvocatura Generale dello Stato, e la causa è stata sottoposta al vaglio della Sezione Quinta Bis del TAR laziale.

Il quadro normativo

La materia della cittadinanza italiana è disciplinata dalla legge 5 febbraio 1992, numero 91, che regola le modalità di acquisto, mantenimento e perdita della cittadinanza stessa, stabilendo criteri stringenti quali il matrimonio con cittadino italiano, la residenza legale, la dichiarazione di volontà secondo le forme prescritte e l'assenza di impedimenti. Il procedimento amministrativo davanti al TAR è governato dalle disposizioni del Codice del Processo Amministrativo e dai principi generali del diritto amministrativo, fra cui spiccano l'obbligo di motivazione del provvedimento, il principio di legalità, il diritto di difesa e la trasparenza amministrativa. Il decreto impugnato, quale atto di rifiuto della cittadinanza, deve conformarsi alle prescrizioni della legge 91/1992 e contare una motivazione esplicita, logica e coerente con i fatti accertati. Inoltre, il procedimento è soggetto alle garanzie procedurali previste dal Codice del Processo Amministrativo e alle tutele offerte dal sistema ordinamentale italiano nel garantire il diritto a una pronuncia fondata su presupposti legittimi.

La questione giuridica

Il nodo critico della controversia riguardava la legittimità del decreto ministeriale di rigetto dell'istanza di cittadinanza, presumibilmente su profili di carenza o difettosità della motivazione, di errata valutazione dei presupposti di legge, ovvero di violazione dei principi procedurali che devono governare il procedimento di naturalizzazione. Il Ministero dell'Interno, nel rigettare l'istanza, deve dare conto delle ragioni per cui il ricorrente non soddisfa i requisiti di legge, indicando puntualmente quali condizioni mancano o quale ostacolo è stato riscontrato. La questione si pone dunque sul piano della legittimità formale e sostanziale del provvedimento, interrogandosi se il decreto contenesse sufficienti fondamenti di fatto e di diritto, ovvero se risultasse affetto da vizi procedurali atti a determinarne l'annullamento.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha ritenuto fondate le censure sollevate dal ricorrente, accogliendo il ricorso e disponendo l'annullamento del decreto di rigetto. Dalla decisione si desume che il provvedimento ministeriale fosse affetto da vizi tali da comprometterne la legittimità: con ogni probabilità, il giudice ha riscontrato carenza o manifesta illogicità della motivazione, errata applicazione della disciplina sulla cittadinanza, ovvero inosservanza di profili procedurali essenziali nel novero dei quali figura il diritto a una pronuncia adeguatamente argomentata. Il collegio, composto dal Presidente Floriana Rizzetto, dal Consigliere Enrico Mattei e dal Primo Referendario Gianluca Verico, ha valutato la documentazione prodotta dalle parti e ha concluso che il diniego non poteva reggere dinanzi al controllo di legalità, privilegiando il rispetto delle forme sostanziali di corretta amministrazione. La logica argomentativa del giudice si è incentrata sul principio per cui il potere discrezionale dell'amministrazione, sebbene ampio nel valutare i requisiti, non può prescindere dalla motivazione chiara e dalla conformità alla legge positiva.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha accolto il ricorso e ha annullato il provvedimento impugnato con ordine all'amministrazione di provvedere in base alle acquisizioni contenute nella sentenza stessa. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti, rispecchiando così il giudizio dell'organo giudicante sulla fondatezza della censure mosse dal ricorrente. Inoltre, il giudice ha disposto l'oscuramento delle generalità del ricorrente e di ogni altro dato idoneo a identificarlo, in ottemperanza all'articolo 52 del decreto legislativo 196/2003 sulla protezione dei dati personali e alle prescrizioni del Regolamento europeo 2016/679, garantendo così la tutela della dignità e della privacy della parte interessata in un procedimento di natura sensibile quale quello relativo all'acquisto della cittadinanza.

Massima

L'amministrazione nel rigettare un'istanza di acquisizione della cittadinanza è tenuta a fornire una motivazione esplicita, logica e conforme ai presupposti normativi della legge vigente, e il provvedimento affetto da carenza o difettosità di tale motivazione è annullabile dal giudice amministrativo.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Floriana Rizzetto,	Presidente
Enrico Mattei,	Consigliere
Gianluca Verico,	Primo Referendario, Estensore
per l'annullamento
del decreto di rigetto dell’istanza di cittadinanza (-OMISSIS-);
sul ricorso numero di registro generale 16697 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Annalisa Guano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2026 il dott. Gianluca Verico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:

Hai una causa simile?

Trova un avvocato specializzato in diritto amministrativo nella tua zona. Preventivo gratuito, risposta in poche ore.

Richiedi un preventivo →

Sei un avvocato?

Raggiungi potenziali clienti verificati, filtrati per specializzazione e zona geografica. Registrazione gratuita.

Registrati gratis →