Tar Lazio - RomaSEZIONE QUINTA BIS16 marzo 2026Respinto

Sentenza n. 202604896/2026

Rigetto Istanza Di Concessione Della Cittadinanza Italiana (k 10/0955828)

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un cittadino, il cui nome è sottoposto a protezione per motivi di privacy, ha presentato ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio al fine di impugnare un decreto di rigetto della propria domanda di cittadinanza italiana emanato dal Ministero dell'Interno. La questione concerne l'accesso alla cittadinanza italiana secondo la disciplina normativa vigente, uno dei diritti fondamentali e status di appartenenza a una comunità politica nazionale. Il ricorrente ha ritenuto di avere i presupposti legali per ottenere il riconoscimento della cittadinanza e ha contestato la legittimità amministrativa e sostanziale del provvedimento di rigetto.

Il quadro normativo

La materia della cittadinanza italiana è disciplinata principalmente dalla legge 91 del 1992, che stabilisce i modi di acquisto, perdita e riacquisto della cittadinanza. Le modalità di accesso alla cittadinanza includono fonti diverse, quali la trasmissione automatica per filiazione, la naturalizzazione per matrimonio con cittadino italiano, la residenza legale per un determinato periodo, la naturalizzazione ordinaria attraverso domanda, e altre ipotesi specifiche. L'amministrazione competente, il Ministero dell'Interno, è tenuta a valutare le domande secondo criteri normativi rigorosi e a motivare adeguatamente i propri rifiuti affinché i richiedenti possano esercitare il diritto di ricorso dinanzi all'autorità giurisdizionale amministrativa.

La questione giuridica

Il punto controverso riguardava la valutazione della sussistenza dei requisiti legali richiesti dalla normativa sulla cittadinanza per il riconoscimento dello status di cittadino italiano. Il ricorrente contestava il rigetto della propria domanda, evidentemente ritenendo che i presupposti normativi fossero effettivamente integrati e che l'Amministrazione avesse commesso errore nella loro valutazione. La controversia si poneva dunque su un piano di legittimità dell'atto amministrativo, riguardando tanto l'esatta interpretazione delle norme sulla cittadinanza quanto la corretta applicazione delle medesime al caso concreto.

La motivazione del giudice

Il collegio del TAR, esaminati gli atti della causa e le eccezioni delle parti, ha ritenuto che il Ministero dell'Interno avesse correttamente valutato gli elementi documentali e fattuali sottoposti e che il decreto di rigetto fosse stato emanato in conformità ai dettami normativi sulla materia della cittadinanza. I magistrati hanno accertato che non sussistevano i presupposti legali necessari per il riconoscimento della cittadinanza italiana secondo le disposizioni vigenti, oppure che tali presupposti non erano stati adeguatamente provati dal ricorrente nella documentazione prodotta. La motivazione della sentenza, sebbene non completamente esposta nel testo pubblicato, si fonda sulla corretta interpretazione e applicazione della normativa sulla cittadinanza e sul potere di valutazione amministrativa riconosciuto al Ministero dell'Interno.

La decisione

Il Tribunale ha respinto interamente il ricorso presentato dal cittadino contro il Ministero dell'Interno, confermando dunque la legittimità del decreto di rigetto della domanda di cittadinanza. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese di lite nella misura di millecinquecento euro a favore del Ministero dell'Interno, secondo la disciplina generale in materia di responsabilità economica nel processo amministrativo. La sentenza è stata inoltre corroborata da un provvedimento di oscuramento dei dati personali e identificativi del ricorrente, disposto per tutela della riservatezza secondo la normativa sulla protezione dei dati personali.

Massima

L'Amministrazione gode di ampio potere di valutazione nella determinazione dei requisiti di legge per l'accesso alla cittadinanza italiana, e il suo provvedimento di rigetto deve ritenersi legittimo quando fondato sulla corretta applicazione della normativa vigente e sulla verifica dei presupposti normativi.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Floriana Rizzetto,	Presidente
Enrico Mattei,	Consigliere
Gianluca Verico,	Primo Referendario, Estensore
per l'annullamento
del decreto di rigetto della domanda di cittadinanza (-OMISSIS-);
sul ricorso numero di registro generale 7973 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Furlan, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2026 il dott. Gianluca Verico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del Ministero dell’Interno, che liquida complessivamente in €1.500,00 (millecinquecento/00).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:

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