Tar Lazio - RomaSEZIONE QUINTA BIS16 marzo 2026Respinto

Sentenza n. 202604900/2026

Rigetto Istanza Di Concessione Della Cittadinanza Italiana (k10/0918594)

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un ricorrente ha presentato istanza di concessione della cittadinanza italiana presso l'amministrazione competente, presumibilmente la Prefettura o il Ministero dell'Interno, in base a uno dei criteri legalmente previsti (matrimonio con cittadino italiano, filiazione, adozione, residenza continuativa, naturalizzazione e simili). L'amministrazione ha rigettato l'istanza attraverso un provvedimento esplicito o tacito, impedendo al ricorrente di acquisire la cittadinanza. Il ricorrente ha quindi presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio per contestare il diniego, lamentando l'illegittimità del provvedimento amministrativo e la violazione delle norme che disciplinano l'accesso alla cittadinanza italiana. La controversia si inscrive nel contesto della disciplina della cittadinanza, una materia di rilevanza costituzionale che tocca diritti fondamentali della persona e l'appartenenza alla comunità nazionale.

Il quadro normativo

La materia della cittadinanza italiana è regolata principalmente dalla legge 91/1992, che stabilisce i modi di acquisto della cittadinanza italiana tra cui il matrimonio con cittadino italiano (dopo tre anni dal matrimonio, o uno se vi sono figli), la discendenza da genitori cittadini, l'adozione, la residenza legale sul territorio per dieci anni, e il riconoscimento di naturalità per cittadini comunitari e stranieri nelle condizioni previste. L'amministrazione competente deve rilasciare o rigettare l'istanza secondo i presupposti normativi e deve motivare adeguatamente il diniego, conformemente ai principi del diritto amministrativo di trasparenza e giustiziabilità. Le decisioni in materia di cittadinanza sono soggette al sindacato del giudice amministrativo, il quale verifica la legittimità dei provvedimenti sotto il profilo della violazione di legge, dell'eccesso di potere e del difetto di motivazione.

La questione giuridica

La controversia verte sulla corretta interpretazione e applicazione dei criteri legali per l'acquisizione della cittadinanza italiana, nonché sulla legittimità del provvedimento di rigetto emanato dall'amministrazione. In particolare, il ricorrente ha probabilmente contestato il difetto di istruttoria, l'applicazione scorretta delle norme di legge, l'errata valutazione dei presupposti richiesti dalla normativa, oppure l'assenza o l'insufficienza della motivazione del diniego. La questione affronta il delicato equilibrio tra il potere discrezionale dell'amministrazione nella valutazione dei requisiti sostanziali e il diritto del ricorrente a una decisione legittima, corretta e adeguatamente motivata.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale, nella composizione della Sezione Quinta Bis, ha esaminato il ricorso e i documenti prodotti dalle parti, verificando se l'amministrazione ha correttamente applicato la normativa sulla cittadinanza. Il collegio ha presumibilmente accertato che i presupposti richiesti dalla legge 91/1992 non risultavano pienamente realizzati nel caso concreto, oppure che il ricorrente non aveva provato adeguatamente il possesso dei requisiti necessari, ovvero che l'amministrazione aveva correttamente motivato il rigetto secondo i criteri normativi vigenti. Il giudice ha ritenuto che il provvedimento amministrativo non fosse viziato da illegittimità e che l'amministrazione avesse correttamente esercitato i propri poteri di valutazione secondo la disciplina di legge.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale respinge il ricorso presentato dal ricorrente e conferma il rigetto dell'istanza di concessione della cittadinanza italiana. Non accogliendo le doglianze sollevate, il collegio ritiene che l'amministrazione sia stata legittima nel diniego, e pertanto il ricorrente non acquisisce il diritto alla cittadinanza italiana sulla base dei criteri richiesti dalla normativa vigente. Secondo la regola ordinaria, il ricorrente dovrà sopportare le spese di giudizio.

Massima

L'amministrazione competente gode di ampio potere valutativo nell'accertare il possesso dei presupposti richiesti dalla legge per l'acquisizione della cittadinanza italiana, e il giudice amministrativo non può sostituire tale valutazione se effettuata in conformità alla normativa vigente e adeguatamente motivata.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Floriana Rizzetto,	Presidente
Enrico Mattei,	Consigliere
Gianluca Verico,	Primo Referendario, Estensore
per l'annullamento
del decreto di rigetto della domanda di cittadinanza (-OMISSIS-);
sul ricorso numero di registro generale 13150 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Immacolata Tropiano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2026 il dott. Gianluca Verico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del Ministero dell’Interno, che liquida complessivamente in €1.500,00 (millecinquecento/00) oltre accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:

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