Sentenza n. 202600509/2026
Rigetto Istanza Di Concessione Della Cittadinanza Italiana (k10/0551113)
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Una persona ha presentato ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio al fine di ottenere l'annullamento di un provvedimento di diniego della cittadinanza italiana emesso dal Ministero dell'Interno il 13 gennaio 2021 e notificato il 12 febbraio 2021. La ricorrente, rappresentata dall'avvocato Paola Bruno, contestava la legittimità e il merito di tale provvedimento negativo, ritenendo che non sussistessero i presupposti legali per il diniego ovvero che il procedimento amministrativo fosse stato viziato. Il Ministero dell'Interno, tramite l'Avvocatura Generale dello Stato, si è costituito in giudizio a difesa della legittimità del proprio atto amministrativo e della correttezza del procedimento seguito nella valutazione della domanda di riconoscimento della cittadinanza. La controversia si è sviluppata mediante il deposito del ricorso, dell'atto di costituzione del Ministero e della successiva discussione in pubblica udienza nel novembre 2025.
Il quadro normativo
La materia del riconoscimento della cittadinanza italiana è disciplinata principalmente dalla legge 91 del 1992, che contiene i presupposti sostanziali e procedurali per l'acquisizione della cittadinanza per naturalizzazione, matrimonio, discendenza o altre forme previste dalla legge. Il procedimento amministrativo seguito dal Ministero dell'Interno deve conformarsi ai principi generali della legge 241 del 1990 in materia di procedimento amministrativo, garantendo il contraddittorio, la motivazione e il rispetto dei termini procedurali. La sentenza cita inoltre il decreto legislativo 30 giugno 2003, numero 196 e il Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, applicabili alla gestione dei dati sensibili durante il procedimento di valutazione della domanda di cittadinanza.
La questione giuridica
Il punto controverso riguardava se il Ministero dell'Interno avesse correttamente negato il riconoscimento della cittadinanza italiana ovvero se il provvedimento di diniego fosse affetto da vizi di legittimità, sia sul piano della procedura che del merito. La ricorrente contestava la fondatezza giuridica e fattuale della motivazione del diniego, sostenendo presumibilmente che sussistessero i presupposti legali per il riconoscimento della cittadinanza secondo la normativa vigente. Il giudice amministrativo doveva valutare se effettivamente il procedimento e la decisione del Ministero fossero stati conformi alla legge o se, al contrario, fossero stati affetti da errori di diritto o di fatto idonei a comportare l'annullamento dell'atto impugnato.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo ha ritenuto che il diniego di cittadinanza emesso dal Ministero dell'Interno fosse legittimo e correttamente motivato, accogliendo pertanto la difesa dell'Amministrazione e respingendo le doglianze della ricorrente. Il collegio giudicante ha evidentemente verificato che i presupposti normativi per il riconoscimento della cittadinanza non fossero stati accertati nel procedimento amministrativo, ovvero che comunque il Ministero avesse correttamente esercitato il proprio potere discrezionale in conformità alle norme applicabili. Il giudice ha ritenuto che l'atto amministrativo impugnato non presentasse i vizi procedurali lamentati dalla ricorrente e che la motivazione fornita dal Ministero fosse adeguata e conforme alle prescrizioni normative, non ravvisando quindi motivi di illegittimità idonei a determinare l'annullamento.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio respinge il ricorso proposto dalla ricorrente, confermando la legittimità del provvedimento di diniego emesso dal Ministero dell'Interno. Compensation delle spese, il che significa che ciascuna parte rimane a carico delle proprie spese di giudizio senza possibilità di recupero da parte dell'altra. Il tribunale ordina inoltre che la sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa, imponendo l'oscuramento delle generalità della ricorrente nel fascicolo a tutela della sua privacy secondo la normativa sulla protezione dei dati.
Massima
Il Ministero dell'Interno dispone di ampi poteri discrezionali nella valutazione dei presupposti per il riconoscimento della cittadinanza italiana, e il diniego è legittimo quando fondato sulla mancanza dei requisiti normativamente previsti e motivato in conformità alle disposizioni di legge in materia di procedimento amministrativo.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis) ha pronunciato la presente SENTENZA Floriana Rizzetto, Presidente Enrico Mattei, Consigliere Antonietta Giudice, Primo Referendario, Estensore per l'annullamento del provvedimento K10/-OMISSIS- emesso dal Ministero dell’interno di diniego di riconoscimento della cittadinanza italiana emesso in data 13.01.2021 e notificato in data 12.02.2021 sul ricorso numero di registro generale 6009 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Paola Bruno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 novembre 2025 la dott.ssa Antonietta Giudice e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
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