AvvocatoFlash
avvocatoflash.it — Giurisprudenza amministrativa
Sentenza n. 202605290/2026
20 marzo 2026

Sentenza n. 202605290/2026

RIGETTO ISTANZA DI CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA (K10/0809658)/

TribunaleTAR LAZIO - ROMA
SezioneSEZIONE QUINTA BIS
Data20 marzo 2026
Numero202605290/2026
EsitoRespinto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Il ricorrente ha presentato domanda di concessione della cittadinanza italiana il 15 giugno 2018 ai sensi dell'articolo 9 comma 1 lettera f della legge 5 febbraio 1992 numero 91. Nel corso dell'istruttoria relativa alla valutazione della richiesta, il Ministero dell'Interno ha riscontrato elementi ostativi alla concessione del provvedimento, in particolare una sentenza di condanna della Corte d'Appello per il reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti in concorso, commesso il 2 agosto 2011 in Brescia, divenuta irrevocabile il 1 ottobre 2019, nonché l'omessa dichiarazione di non aver subito condanne nella domanda di cittadinanza. Il Ministero, previa effettuazione di un sub-procedimento contraddittorio ai sensi dell'articolo 10-bis della legge numero 241 del 1990, ha denegato il provvedimento concessorio il 31 agosto 2022 sulla scorta di un giudizio di non coincidenza tra l'interesse pubblico all'allargamento della comunità nazionale e l'interesse del ricorrente alla concessione della cittadinanza. Il ricorrente ha quindi impugnato il decreto con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, contestando plurime violazioni di legge, carenza d'istruttoria, difetto di motivazione e eccesso di potere per irragionevolezza, alla luce della non particolare rilevanza del precedente penale.

Il quadro normativo

Il procedimento di concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione si fonda sull'articolo 9 della legge 5 febbraio 1992 numero 91, il quale prevede che la cittadinanza possa essere concessa all'estero anche sulla base di criteri discrezionali amministrativi. La disciplina normativa conferisce al Ministero dell'Interno un'amplissima discrezionalità nel valutare la sussistenza dei requisiti per l'accesso alla comunità nazionale, non limitandosi a verifiche puramente formali ma estendendosi a una complessa valutazione delle condizioni lavorative, economiche, familiari e della condotta morale del richiedente. Le violazioni procedurali relative alle dichiarazioni false o omissioni nelle domande sono disciplinate dal codice penale, il quale sanziona il comportamento dishonesto del ricorrente. Il procedimento amministrativo si conforma inoltre ai principi generali della legge numero 241 del 1990, che prescrive il diritto alla partecipazione della parte ricorrente attraverso il sub-procedimento contraddittorio di cui all'articolo 10-bis.

La questione giuridica

Il punto centrale della controversia riguardava la legittimità del rigetto della domanda di cittadinanza fondato sulla contemporanea presenza di due elementi: la condanna penale per droga e l'omessa dichiarazione di tale condanna nella domanda iniziale. Il ricorrente sosteneva che tali motivi non fossero sufficienti per un rigetto motivato, invocando sia l'irrilevanza della condanna stante il tempo decorso sia l'eccesso di potere dell'amministrazione nel valutare elementi non particolarmente significativi sotto il profilo della pericolosità sociale. La questione si inseriva nel più ampio dibattito giurisprudenziale relativo ai margini del sindacato del giudice amministrativo sulla discrezionalità amministrativa nella materia della cittadinanza, dove l'interesse pubblico ha natura composita e complessa, comprendendo profili di sicurezza, stabilità economico-sociale e identità nazionale.

La motivazione del giudice

Il Tribunale ha preliminarmente ripercorso la giurisprudenza amministrativa consolidata in materia, affermando che il provvedimento di concessione della cittadinanza per naturalizzazione presuppone un'amplissima discrezionalità amministrativa poiché la norma di legge utilizza il verbo potere, non dovere. Il collegio ha evidenziato che la discrezionalità si esplica in un potere valutativo teso a verificare il definitivo inserimento dello straniero nella comunità nazionale, considerando che il conferimento dello status di cittadino comporta non soltanto diritti politici quali l'elettorato attivo e passivo e l'accesso alle cariche pubbliche, ma anche doveri nei confronti dello Stato-comunità con implicazioni di ordine politico-amministrativo. Il Tribunale ha affermato che l'interesse del ricorrente a ottenere la cittadinanza deve necessariamente coniugarsi con l'interesse pubblico alla sua integrazione, il quale ha natura composita e comprende la tutela della sicurezza, della stabilità economico-sociale e del rispetto dell'identità nazionale. Secondo il collegio, l'amministrazione ha il compito di verificare che il ricorrente sia in possesso delle qualità necessarie, quali l'assenza di precedenti penali, la sussistenza di redditi sufficienti, una condotta di vita che esprima integrazione sociale e rispetto dei valori di convivenza civile. Il Tribunale ha concluso che la concessione della cittadinanza deve rappresentare il suggello giuridico di un processo di integrazione già completato nei fatti, ovvero la formalizzazione di una preesistente cittadinanza sostanziale.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, in composizione collegiale, ha respinto il ricorso del ricorrente in quanto infondato, confermando la legittimità del rigetto della domanda di cittadinanza da parte del Ministero dell'Interno. La sentenza mantiene in vigore il decreto del 31 agosto 2022 impugnato, sostenendo che il Ministero ha correttamente valutato la sussistenza di elementi ostativi, ossia la condanna penale e l'omessa dichiarazione nella domanda. Non risulta dal testo pervenuto una statuizione esplicita sulle spese di giudizio, sebbene la prassi ordinaria preveda l'addebito al ricorrente soccombente.

Massima

La concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione è esercizio di potere discrezionale amministrativo sottoponibile al giudice amministrativo solo mediante sindacato estrinseco e formale, limitato alla verifica del supporto istruttorio, della veridicità dei fatti e della ragionevolezza logica e coerente della motivazione, poiché il provvedimento è subordinato alla valutazione complessiva dell'integrazione del ricorrente nella comunità nazionale sotto i profili economici, lavorativi, familiari e di irreprensibilità della condotta, e l'assenza di precedenti penali costituisce elemento considerevole nella valutazione dell'amministrazione circa l'opportunità della concessione.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Aurora Lento,	Presidente
Calogero Commandatore,	Primo Referendario, Estensore
Ida Tascone,	Primo Referendario
per l’annullamento
del decreto K10/-OMISSIS- del 31 agosto 2022, notificato il 10 ottobre 2022 con il quale il Ministero ha rigettato la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata dal ricorrente, nonché ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale anche allo stato non conosciuto.
sul ricorso numero di registro generale 327 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Nzati Mbete, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia;
il Ministero dell’interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4-bis, c.p.a.;
Relatore all’udienza ex art. 87, comma 4-bis, c.p.a. del 23 gennaio 2026 il dott. Calogero Commandatore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. Con il ricorso indicato in epigrafe il ricorrente ha impugnato il decreto indicato il oggetto con il quale il Ministero dell’interno ha respinto l’istanza presentata in data 15 giugno 2018, volta alla concessione della cittadinanza italiana, ai sensi dell’art. 9 comma 1 lett. f) della legge 5 febbraio 1992 n. 91.
2. Per quanto di interesse ai fini del presente giudizio, nell’ambito dell’istruttoria prodromica alla definizione del richiesto provvedimento concessorio, il Ministero ha rilevato quali elementi ostativi
- la sentenza di condanna della Corte di appello per il reato detenzione illecita di sostanze stupefacenti in concorso art. 110 c.p., art. 73 comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990.  (commesso il 2 agosto 2011 in Brescia), divenuta irrevocabile l’1 ottobre 2019;
- l’omessa dichiarazione di non aver subito condanne nella domanda di cittadinanza, incorrendo pertanto in una nuova violazione del codice penale.
3. Sulla base di tali presupposti il ministero, previo espletamento di rituale sub-procedimento contraddittorio ai sensi dell’art. 10-bis della l. n. 241/1990, ha denegato il richiesto provvedimento concessorio sulla scorta di un giudizio di non coincidenza tra interesse pubblico all’allargamento della platea della comunità nazionale e quello del ricorrente alla concessione della cittadinanza.
4. Il decreto è stato quindi gravato per i) plurima violazione di legge, ii) carenza d’istruttoria e difetto di motivazione, eccesso di potere per irragionevolezza, alla luce della non particolare rilevanza del precedente penale a carico del ricorrente.
5. Si è costituito in giudizio il ministero dell’interno con una relazione e documenti mediante i quali ha insistito per il rigetto del gravame.
6. All’udienza ex art. 87, comma 4-bis del 23 gennaio 2026, come da verbale, la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Il ricorso è infondato e va respinto.
8. In proposito è opportuno ripercorrere, preliminarmente, gli approdi cui è giunta la giurisprudenza amministrativa in materia, la quale appare ormai granitica nell’affermare:
- che l’amplissima discrezionalità dell’amministrazione in questo procedimento si esplica in un potere valutativo che “si traduce in un apprezzamento di opportunità circa lo stabile inserimento dello straniero nella comunità nazionale, sulla base di un complesso di circostanze, atte a dimostrare l’integrazione del soggetto interessato nel tessuto sociale, sotto il profilo delle condizioni lavorative, economiche, familiari e di irreprensibilità della condotta” (Cons. Stato, sez. VI, 9 novembre 2011, n. 5913);
- che “l’interesse pubblico sotteso al provvedimento di concessione della particolare capacità giuridica, connessa allo status di cittadino, impone, infatti, che si valutino, anche sotto il profilo indiziario, le prospettive di ottimale inserimento del soggetto interessato nel contesto sociale del paese ospitante” (T.a.r. per il Lazio, sez. II-quater, n. 5565 del 4 giugno 2013);
- che “trattandosi di esercizio di potere discrezionale da parte dell’amministrazione, il sindacato sulla valutazione compiuta dall’amministrazione, non può che essere di natura estrinseca e formale; non può spingersi, quindi, al di là della verifica della ricorrenza di un sufficiente supporto istruttorio, della veridicità dei fatti posti a fondamento della decisione e dell’esistenza di una giustificazione motivazionale che appaia logica, coerente e ragionevole” (Cons. Stato, sez. VI, 9 novembre 2011, n. 5913; Tar Lazio, Sez. Seconda - quater n. 5665 del 19 giugno 2012).
9. In particolare, il Collegio osserva quanto segue in merito alla natura del provvedimento di concessione della cittadinanza alla luce della giurisprudenza in materia, sintetizzata dalla sezione (T.a.r. Lazio, sez. V-bis, n. 2943, 2944, 2947, 3018, 3471, 5130 del 2022).
L’acquisizione dello status di cittadino italiano per naturalizzazione è oggetto di un provvedimento di concessione, che presuppone un’amplissima discrezionalità in capo all’amministrazione, come si ricava dalla norma, attributiva del relativo potere, contenuta nell’art. 9, comma 1, della l. n. 91/1992, ai sensi del quale la cittadinanza “può” essere concessa.
L’ampia discrezionalità in questo procedimento si esplica, in particolare, in un potere valutativo in ordine al definitivo inserimento dell’istante all’interno della comunità nazionale, in quanto al conferimento dello status civitatis è collegata una capacità giuridica speciale, propria del cittadino, che comporta non solo diritti – consistenti, sostanzialmente, nei “diritti politici” di elettorato attivo e passivo (che consente, mediante l’espressione del voto alle elezioni politiche, la partecipazione all’autodeterminazione della vita del paese di cui si chiede di entrare a far parte), e nella possibilità di assunzione di cariche pubbliche – ma anche doveri nei confronti dello Stato-comunità, con implicazioni d’ordine politico-amministrativo; si tratta infatti di determinazioni che rappresentano un’esplicazione del potere sovrano dello Stato di ampliare il numero dei propri cittadini (cfr. Cons. Stato, Ad. gen., n. 9/1999 del 10.6.1999; sez. IV n. 798/1999; n. 4460/2000; n. 195/2005; sez., I, 3.12.2008 n. 1796/08; sez. VI, n. 3006/2011; sez. III, n. 6374/2018; n. 1390/2019, n. 4121/2021).
10. Pertanto, l’interesse dell’istante a ottenere la cittadinanza deve necessariamente coniugarsi con l’interesse pubblico a inserire lo stesso a pieno titolo nella comunità nazionale.
11. E se si considera il particolare atteggiarsi di siffatto interesse pubblico, avente natura “composita”, in quanto teso alla tutela della sicurezza, della stabilità economico-sociale, del rispetto dell’identità nazionale, è facile comprendere il significativo condizionamento che ne deriva sul piano dell’agire del soggetto (il ministero dell’interno) alla cui cura lo stesso è affidato.
12. In questo quadro, pertanto, l’amministrazione ha il compito di verificare che il soggetto istante sia in possesso delle qualità ritenute necessarie per ottenere la cittadinanza, quali l’assenza di precedenti penali, la sussistenza di redditi sufficienti a sostenersi, una condotta di vita che esprima integrazione sociale e rispetto dei valori di convivenza civile.
13. La concessione della cittadinanza deve rappresentare il suggello, sul piano giuridico, di un processo di integrazione che nei fatti sia già stato portato a compimento, la formalizzazione di una preesistente situazione di “cittadinanza sostanziale” che giustifica l’attribuzione dello status giuridico.
In tal modo, l’inserimento dello straniero nella comunità nazionale può avvenire (solo) quando l’amministrazione ritenga che quest’ultimo possieda ogni requisito atto a dimostrare la sua capacità di inserirsi in modo duraturo nella comunità, mediante un giudizio prognostico che escluda che il richiedente possa successivamente creare problemi all’ordine e alla sicurezza nazionale, disattendere le regole di civile convivenza ovvero violare i valori identitari dello Stato (cfr., ex multis, T.a.r. per il Lazio, sez. I-ter, n. 3227/2021; n. 12006/2021 e sez. II-quater, n. 12568/2009; Cons. Stato, sez. III, n. 4121/2021; n. 8233/2020; n. 7122/2019; n. 7036/2020; n. 2131/2019; n. 1930/2019; n. 657/2017; n. 2601/2015; sez. VI, n. 3103/2006; n.798/1999).
14. Tanto chiarito sulla natura discrezionale del potere de quo, ne deriva che il sindacato giurisdizionale sulla valutazione compiuta dall’amministrazione – circa il completo inserimento o meno dello straniero nella comunità nazionale – non può spingersi al di là della verifica della ricorrenza di un sufficiente supporto istruttorio, della veridicità dei fatti posti a fondamento della decisione e dell’esistenza di una giustificazione motivazionale che appaia logica, coerente e ragionevole.
15. Ciò perché la giurisprudenza, dalla quale non vi è motivo per discostarsi, ha costantemente chiarito che, al cospetto dell’esercizio di un potere altamente discrezionale, come quello in esame, il sindacato del giudice amministrativo si esaurisce nel controllo del vizio di eccesso di potere, nelle particolari figure sintomatiche dell’inadeguatezza del procedimento istruttorio, illogicità, contraddittorietà, ingiustizia manifesta, arbitrarietà, irragionevolezza della scelta adottata o difetto di motivazione, e non può estendersi all’autonoma valutazione delle circostanze di fatto e di diritto su cui fondare il giudizio di idoneità richiesto per l’acquisizione dello status di cittadino; il vaglio giurisdizionale non può sconfinare, quindi, nell’esame del merito della scelta adottata, riservata all’autonoma valutazione discrezionale dell’amministrazione (ex multis, Cons. Stato, sez. IV n. 6473/2021; sez. VI, n. 5913/2011; n. 4862/2010; n. 3456/2006;).
16. Con riferimento al caso di specie, il Collegio rileva che il ricorrente non solo risulta attinto da un precedente penale che offende l’ordine pubblico registratosi nel decennio antecedente la formulazione della relativa istanza di naturalizzazione, a cui va aggiunta la circostanza che – all’atto di presentazione dell’istanza – il medesimo ha reso una falsa dichiarazione circa l’assenza di condanne penale, omissione che, per la prevalente giurisprudenza, non solo è suscettibile “di essere perseguita penalmente, ma in attuazione del principio ricavabile dall’art. 75 del D.P.R. 445/2000 può determinare, anche a prescindere dalla sussistenza del reato di falso, la reiezione della domanda. In ogni caso, tale elemento è indicativo di una non compiuta integrazione e conoscenza dei principi che informano anche il procedimento di cui si tratta, nonché di una mancata lealtà che sta alla base del vincolo di cittadinanza. In proposito la giurisprudenza del Consiglio di Stato ha affermato che il citato art. 75 del d.P.R. n. 445/2000 “si inserisce in un contesto in cui alla dichiarazione sullo status o sul possesso di determinati requisiti è attribuita funzione probatoria, da cui il dovere del dichiarante di affermare il vero” (Sez. V, 9 aprile 2013, n. 1933)” (Cons. Stato, sez. III, 16 gennaio 2025, n. 334 nonché Cons. Stato, sez. III, 24 maggio 2023, n. 5133).
17. In conclusione, il ricorso va rigettato stante l’infondatezza delle censure proposte, dovendosi però rimarcare che nulla osta alla ripetizione dell’istanza di naturalizzazione affinché la posizione del ricorrente sia nuovamente valutata anche alla luce dell’ulteriore tempo trascorso e del grado di inserimento sociale medio tempore conseguito.
18. Le spese di lite possono essere compensate in ragione delle difese, di mero stile, presentate dall’amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (sezione quinta-bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2026, tenutasi tramite collegamento da remoto, con l’intervento dei magistrati:

Hai una causa simile?

Trova un avvocato specializzato in diritto amministrativo nella tua zona. Preventivo gratuito, risposta in poche ore.

Richiedi un preventivo →

Sei un avvocato?

Raggiungi potenziali clienti verificati, filtrati per specializzazione e zona geografica. Registrazione gratuita.

Registrati gratis →