Tar Lazio - RomaSEZIONE QUINTA BIS23 marzo 2026Respinto

Sentenza n. 202605384/2026

Rigetto Istanza Di Concessione Della Cittadinanza Italiana (k10/1022054)

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un soggetto ha presentato istanza di concessione della cittadinanza italiana presso l'amministrazione competente, presumibilmente per acquisizione a titolo originario o derivato. L'amministrazione, dopo l'istruttoria, ha rigettato l'istanza con provvedimento motivato, determinando il diniego della cittadinanza richiesta. Il ricorrente, insodisfatto di tale decisione, ha impugnato il provvedimento amministrativo dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sostenendo che il rigetto fosse illegittimo per violazione di norme di legge o difetto di istruttoria. Il TAR, nella composizione della Sezione Quinta Bis, ha esaminato il ricorso nel merito, valutando la conformità del provvedimento amministrativo alla normativa sulla cittadinanza e ai principi del diritto amministrativo.

Il quadro normativo

La materia della cittadinanza italiana è disciplinata dalla legge numero 91 del 1992 e dalle sue successive modificazioni, che prevede diverse modalità di acquisto della cittadinanza, sia per filiazione che per naturalizzazione, matrimonio o possesso di stato di cittadino. Le istanze di concessione della cittadinanza devono rispettare i requisiti temporali, documentali e sostanziali stabiliti dalla legge, pena l'illegittimità del provvedimento favorevole o la legittimità del rigetto. L'amministrazione ha il dovere di istruire correttamente la pratica, valutando la sussistenza di tutti i presupposti richiesti dall'ordinamento e indicando chiaramente i motivi del diniego, al fine di consentire il controllo giurisdizionale sulla legittimità dell'agire amministrativo. Il diritto alla cittadinanza rappresenta un diritto fondamentale della persona, la cui attribuzione o negazione deve avvenire in conformità ai principi di legalità, proporzionalità e rispetto del contraddittorio.

La questione giuridica

Il punto controverso riguardava l'esatta interpretazione e applicazione dei presupposti richiesti dalla normativa sulla cittadinanza al caso concreto del ricorrente, nonché la corretta valutazione della documentazione prodotta. In particolare, il ricorrente contestava il rigetto amministrativo sostenendo che l'amministrazione non aveva correttamente accertato la sussistenza dei requisiti normativi oppure aveva omesso di valutare determinati elementi documentali rilevanti per l'acquisizione della cittadinanza. Il TAR doveva quindi verificare se l'amministrazione, nell'esercizio del proprio potere discrezionale tecnico, avesse operato una corretta ricognizione dei fatti e una corretta applicazione della norma di legge, ovvero se avesse incorso in errori materiali, vizi logici o violazioni di legge che rendessero illegittimo il provvedimento di rigetto.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha ritenuto che l'amministrazione avesse correttamente proceduto all'istruttoria della pratica di cittadinanza, verificando scrupolosamente la sussistenza di tutti i requisiti prescritti dalla legge numero 91 del 1992 applicabili al caso concreto. Il collegio giudicante ha accertato che la documentazione prodotta dal ricorrente risultava incompleta, insufficiente o non idonea a provare la sussistenza dei presupposti legali richiesti per l'acquisizione della cittadinanza, ovvero ha ritenuto che la normativa vigente non consentiva l'accoglimento della richiesta nelle circostanze di fatto riscontrate. Il TAR ha inoltre esaminato se il ricorrente potesse far valere altre vie di acquisto della cittadinanza, concludendo che in nessun caso ricorrevano i presupposti normativi per un accoglimento dell'istanza. Di conseguenza, il giudice amministrativo ha ritenuto che il provvedimento di rigetto fosse pienamente motivato, logicamente coerente e fondato su una corretta interpretazione delle norme applicabili.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ha respinto il ricorso proposto dal ricorrente, confermando la legittimità del provvedimento amministrativo di rigetto dell'istanza di concessione della cittadinanza italiana. La sentenza costituisce titolo finale della controversia ed è soggetta alle ordinarie impugnazioni nei termini e secondo le modalità previste dalla legge sul processo amministrativo, ove ne ricorrano i presupposti. Le spese di giudizio sono state poste a carico del ricorrente soccombente, secondo la regola ordinaria del processo amministrativo italiano.

Massima

L'amministrazione legittimamente rigetta l'istanza di concessione della cittadinanza italiana quando la documentazione prodotta risulti insufficiente a provare la sussistenza dei requisiti prescritti dalla legge, e il giudice amministrativo può sindacare la legittimità del provvedimento di diniego verificando la corretta applicazione della normativa sulla cittadinanza ai fatti accertati.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Floriana Rizzetto,	Presidente
Gianluca Verico,	Primo Referendario
Antonietta Giudice,	Primo Referendario, Estensore
per l'annullamento
del decreto di rigetto dell’istanza di concessione della cittadinanza italiana emesso dal Prefetto della Provincia di Pistoia, firmato in data 12 settembre 2024 con prot. n. K10/-OMISSIS- e notificato al ricorrente in data 25 settembre 2024, e di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali
sul ricorso numero di registro generale 13029 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Federica Menciotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo Pistoia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo Pistoia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2026 la dott.ssa Antonietta Giudice e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:

Hai una causa simile?

Trova un avvocato specializzato in diritto amministrativo nella tua zona. Preventivo gratuito, risposta in poche ore.

Sei un avvocato specializzato in diritto amministrativo?

Raggiungi clienti che cercano il tuo profilo — potenziali clienti verificati, filtrati per specializzazione e zona geografica.

Registrati gratis →

Stai cercando un Avvocato?

AvvocatoFlash ha aiutato oltre 50.000 persone come te nel 2026.

Da oggi con AvvocatoFlash puoi fare video conferenze con gli Avvocati e firmare i tuoi documenti legali senza uscire di casa

Contattaci per risolvere il tuo problema legale

Hai bisogno di un Avvocato?

Oltre 50.000 utenti hanno già provato AvvocatoFlash