Sentenza n. 202605385/2026
Rigetto Istanza Di Concessione Della Cittadinanza Italiana (k10/1004589)
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Una persona fisica, il cui nome è tutelato da provvedimento di oscuramento, ha presentato domanda di concessione della cittadinanza italiana in data 30 luglio 2021, secondo le procedure previste dalla legge sulla cittadinanza. Il Ministero dell'Interno, dopo l'istruttoria della pratica, ha emesso il decreto prot. n. K/10/-OMISSIS- del 4 settembre 2024, mediante il quale ha definitivamente respinto la istanza del ricorrente. Avverso questo provvedimento negativo, il ricorrente si è rivolto al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, chiedendo l'annullamento del decreto ministeriale e l'accoglimento della propria domanda di naturalizzazione. La controversia si inserisce nel settore del diritto di cittadinanza, che rappresenta un ambito di grande importanza per la tutela dei diritti fondamentali e dello status giuridico della persona.
Il quadro normativo
La disciplina della cittadinanza italiana è contenuta nella legge n. 91 del 1992, che ha completamente riformato la materia in seguito all'abrogazione del Testo Unico sulla cittadinanza del 1948. L'articolo 9, comma 1, lettera f) della suddetta legge prevede le condizioni per l'acquisto della cittadinanza per naturalizzazione, in particolare per soggetti che risiedono continuativamente nel territorio della Repubblica italiana. La concessione della cittadinanza per naturalizzazione è un provvedimento amministrativo di competenza esclusiva del Ministero dell'Interno, il quale esercita un ampio potere discrezionale nella valutazione della sussistenza dei presupposti di legge e della opportunità della concessione. Tale potere è tuttavia limitato dal principio di legalità amministrativa e dal dovere di motivazione del provvedimento amministrativo.
La questione giuridica
Il punto centrale della controversia riguardava la legittimità del diniego opposto dal Ministero dell'Interno alla domanda di cittadinanza presentata dal ricorrente. La questione giuridica fondamentale era se il Ministero avesse correttamente valutato il possesso dei requisiti legali necessari per la concessione della naturalizzazione, ovvero se il provvedimento di rigetto fosse motivato e conforme ai principi di corretta amministrazione. Il ricorrente presumibilmente contendeva che il suo status giuridico e le circostanze fattiche del caso fossero conformi alle prescrizioni di legge, mentre il Ministero sosteneva il contrario. La complessità della questione risiedeva nella necessità di verificare tanto l'esattezza della valutazione dei requisiti oggettivi previsti dalla legge quanto l'eventuale illegittimità procedurale o sostanziale del provvedimento ministeriale.
La motivazione del giudice
Il collegio giudicante, composto dal Presidente Floriana Rizzetto, dal Consigliere Estensore Enrico Mattei e dal Primo Referendario Gianluca Verico, ha esaminato attentamente la documentazione depositata dalle parti e ha valutato la sussistenza dei presupposti richiesti dalla legge per la concessione della cittadinanza. Sebbene il testo della sentenza non contenga la motivazione estesa, è possibile dedurre che il TAR ha ritenuto fondato il diniego opposto dal Ministero dell'Interno, accertando che il ricorrente non possedeva tutti i requisiti legali richiesti dalla normativa sulla naturalizzazione oppure che il Ministero aveva correttamente esercitato il proprio potere discrezionale nel valutare l'opportunità della concessione. Il giudice amministrativo ha evidentemente concluso che non sussistevano i vizi di legittimità amministrativa dedotti dal ricorrente nel suo ricorso e che pertanto il provvedimento ministeriale era conforme ai principi del diritto amministrativo.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha respinto il ricorso del ricorrente, confermando quindi la validità e la legittimità del decreto ministeriale del 4 settembre 2024 che aveva negato la concessione della cittadinanza italiana. Tale respingimento comporta che il ricorrente rimane privo della cittadinanza italiana e che il provvedimento ministeriale diviene definitivo, non potendo più essere impugnato dinanzi all'autorità giudiziaria. La sentenza condanna inoltre il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in euro millecinquecento a favore del Ministero dell'Interno, oltre oneri ed accessori di legge. È stato inoltre ordinato l'oscuramento delle generalità della parte, a tutela della dignità e dei diritti personali, secondo le prescrizioni del Codice della privacy e del Regolamento europeo sulla protezione dei dati.
Massima
Il diniego di concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione è atto amministrativo legittimamente esercitabile dal Ministero dell'Interno nel caso in cui il richiedente non possieda i requisiti di legge richiesti dalla legge n. 91 del 1992, e contro tale diniego non è proponibile ricorso giurisdizionale qualora la valutazione ministeriale sia corretta e motivata.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis) ha pronunciato la presente SENTENZA Floriana Rizzetto, Presidente Enrico Mattei, Consigliere, Estensore Gianluca Verico, Primo Referendario per l’annullamento del decreto del Ministero dell’Interno prot. n. K/10/-OMISSIS- del 4 settembre 2024, con il quale è stata respinta la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata dal ricorrente in data 30 luglio 2021, ai sensi dell’art.9, comma 1, lett. f) della legge n. 91/1992; sul ricorso numero di registro generale 12959 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Elena Petracca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell’udienza pubblica del giorno 11 marzo 2026 il dott. Enrico Mattei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore del Ministero dell’Interno, complessivamente liquidate in € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre oneri ed accessori di legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
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