Sentenza n. 202606242/2026
Rigetto Istanza Di Concessione Della Cittadinanza Italiana - (k10/588658/r)
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Una persona ha presentato ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio al fine di ottenere l'annullamento di un decreto del Ministero dell'Interno risalente al 2 dicembre 2019, con il quale era stata respinta la sua domanda di concessione della cittadinanza italiana. Il ricorrente, rappresentato e difeso dai propri avvocati, ha impugnato il provvedimento ministeriale lamentandone l'illegittimità e la violazione dei diritti. Il decreto era stato notificato al ricorrente il 29 gennaio 2020, e il ricorso è stato depositato nel 2020 presso il registro generale del tribunale con il numero 2511. La controversia riguarda quindi un ambito delicato quale quello della cittadinanza italiana, che comporta significative conseguenze sulla posizione giuridica della persona interessata.
Il quadro normativo
La materia della concessione della cittadinanza italiana è disciplinata dalla legge 5 febbraio 1992, numero 91, la quale prevede i requisiti sostanziali e procedurali per l'acquisto della cittadinanza attraverso naturalizzazione. La competenza del Ministero dell'Interno in materia di rilascio e diniego della cittadinanza scaturisce da attribuzioni derivanti da norme primarie che conferiscono alla pubblica amministrazione poteri discrezionali seppur vincolati ai presupposti legalmente previsti. La legittimità del provvedimento amministrativo di diniego della cittadinanza è soggetta al controllo del giudice amministrativo, il quale verifica sia il corretto accertamento dei presupposti di fatto sia la corretta applicazione della normativa sostanziale. In tale contesto opera inoltre il diritto alla riservatezza della persona interessata, tutelato dal codice della privacy e dal Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali, come evidenziato dal provvedimento in questione.
La questione giuridica
Il ricorrente ha contestato la decisione del Ministero dell'Interno di respingere la sua domanda di cittadinanza italiana, presumibilmente eccependo che il Ministero non avrebbe correttamente accertato il possesso di taluni requisiti oppure avrebbe errato nell'applicazione dei criteri normativi di cui alla legge sulla cittadinanza. La questione centrale riguardava se il diniego opposto dal Ministero fosse legittimamente fondato sui dati e sulle circostanze di fatto o se la valutazione amministrativa fosse stata viziata da errori logici, di fatto o di diritto. Il giudice amministrativo doveva accertare se il Ministero avesse rispettato i vincoli normativi nella valutazione della domanda e se sussistessero i presupposti per ritenere il provvedimento illegittimo e annullabile. La controversia pertanto ruotava intorno alla legittimità della decisione amministrativa di diniego della cittadinanza e al corretto accertamento dei presupposti fattici previsti dalla legge.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, nel corso dell'udienza pubblica del 25 febbraio 2026, ha esaminato i documenti allegati al ricorso e le argomentazioni difensive presentate dalle parti, nonché le risultanze istruttorie emerse nel fascicolo. Il collegio giudicante ha valutato se il diniego della cittadinanza opposto dal Ministero dell'Interno fosse fondato su un corretto accertamento dei presupposti di legge previsti dalla normativa sulla cittadinanza italiana e se le ragioni addotte dal Ministero risultassero adeguate e motivate. Sebbene il testo della sentenza non riporti in esteso le argomentazioni sviluppate nella motivazione scritta, dalla decisione di respingimento del ricorso si desume che il tribunale ha condiviso la valutazione compiuta dall'amministrazione e ha ritenuto che il diniego fosse legittimamente fondato sui requisiti normativi e sulle circostanze di fatto accertate. Il giudice ha pertanto ritenuto che il Ministero avesse correttamente applicato la legge e che non sussistessero vizi che giustificassero l'annullamento del provvedimento impugnato.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha definitivamente respinto il ricorso proposto dalla ricorrente contro il decreto del Ministero dell'Interno del 2 dicembre 2019, confermando così la legittimità del diniego della domanda di cittadinanza italiana. Il provvedimento è stato dichiarato esecutivo, vale a dire che la pubblica amministrazione potrà procedere al suo concreto attuamento. La ricorrente è stata inoltre condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate dal tribunale nella misura di millecinquecento euro, oltre agli accessori di legge quali interessi legali. Inoltre, il tribunale ha disposto l'oscuramento delle generalità della parte nel provvedimento, al fine di tutelare i diritti e la dignità della persona interessata in conformità alle norme sulla protezione dei dati personali.
Massima
Il diniego della concessione della cittadinanza italiana emanato dal Ministero dell'Interno è legittimo quando fondato sul corretto accertamento dei presupposti di legge e sulla verifica che il ricorrente non possegga i requisiti sostanziali e procedurali previsti dalla normativa vigente.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis) ha pronunciato la presente SENTENZA Floriana Rizzetto, Presidente Gianluca Verico, Primo Referendario Antonietta Giudice, Primo Referendario, Estensore per l'annullamento del DM del Ministero dell’Interno del 02/12/2019, notificato in data 29/01/2020, con il quale veniva respinta la domanda di concessione della cittadinanza italiana -OMISSIS- sul ricorso numero di registro generale 2511 del 2020, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Rosarita Laganà, Manuela Marinelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2026 la dott.ssa Antonietta Giudice e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
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