Sentenza n. 202606246/2026
Rigetto Istanza Di Concessione Della Cittadinanza Italiana (k10/638132)
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Sono stati proposti innanzi al TAR Lazio due ricorsi riuniti aventi ad oggetto il rigetto di istanze di concessione della cittadinanza italiana presentate dai ricorrenti al Ministero dell'Interno. Il primo ricorso impugna il provvedimento ministeriale del 02 gennaio 2021, notificato il 16 dicembre 2021, che ha respinto l'istanza di naturalizzazione. Il secondo ricorso contesta il provvedimento ministeriale del 07 ottobre 2021, anch'esso notificato il 16 dicembre 2021, con il quale è stato rifiutato il riconoscimento della cittadinanza italiana. I ricorrenti, rappresentati dall'avvocato Massimiliano Montemagno, hanno contestato legittimità e correttezza dei provvedimenti ministeriali, ritenendo che sussistessero tutti i requisiti richiesti dall'ordinamento giuridico per ottenere la cittadinanza italiana. Il Ministero dell'Interno, difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, ha sostenuto invece la piena legittimità dei provvedimenti impugnati e la corretta valutazione dei presupposti normativi.
Il quadro normativo
La materia della cittadinanza italiana è disciplinata dalla legge 5 febbraio 1992, numero 91, che ne definisce i modi di acquisto, le condizioni e le procedure. La concessione della cittadinanza per naturalizzazione costituisce un atto discrezionale dell'amministrazione ministeriale, sebbene sottoposto a principi di legalità, correttezza e ragionevolezza. La valutazione dei requisiti previsti dalla legge, inclusi il possesso della residenza legale in Italia, il godimento dei diritti civili, il mancato pregiudizio all'ordine pubblico e alla sicurezza dello Stato, costituisce una verifica complessa che impegna l'amministrazione nella corretta applicazione della normativa. I ricorsi amministrativi contro i rifiuti di concessione della cittadinanza rientrano nella giurisdizione del giudice amministrativo, competente a verificare la legittimità dei provvedimenti impugnati secondo i criteri di correttezza e ragionevolezza amministrativa.
La questione giuridica
Il punto centrale della controversia riguardava se il Ministero dell'Interno avesse correttamente valutato la sussistenza dei presupposti legali per la concessione della cittadinanza italiana ai ricorrenti e se, conseguentemente, il rigetto delle istanze fosse fondato su un corretto esercizio della discrezionalità amministrativa ovvero costituisse un provvedimento viziato da illegittimità. In particolare, era necessario accertare se i dinieghi fossero stati motivati in modo adeguato e se le ragioni addotte dal Ministero fossero compatibili con i criteri stabiliti dalla legge sulla cittadinanza. La controversia investiva questioni procedurali e sostanziali relative alla corretta istruttoria amministrativa e alla legittima applicazione dei criteri normativi previsti per la naturalizzazione.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale, esaminate la documentazione prodotta dalle parti e sentiti gli avvocati difensori nell'udienza pubblica del 11 febbraio 2026, ha ritenuto che i provvedimenti ministeriali fossero legittimi e corretti nella loro motivazione. Il collegio giudicante ha accertato che il Ministero dell'Interno aveva compiuto una valutazione conforme ai criteri di legge e aveva correttamente applicato la normativa sulla cittadinanza italiana ai casi dei ricorrenti. Le argomentazioni presentate dai ricorrenti non sono state ritenute idonee a superare la legittimità dei provvedimenti impugnati, essendo il Ministero competente e discretionale nella valutazione dei requisiti personali e sostanziali necessari per la concessione della cittadinanza. Il giudice amministrativo ha confermato che l'amministrazione aveva esercitato regolarmente i propri poteri valutativi, senza commettere errori manifesti o violazioni della legge.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti, li ha respinti, rigettando integralmente le domande di annullamento dei provvedimenti ministeriali. Le spese sono state compensate, ciascuna parte sostiene le proprie spese processuali. Il dispositivo ordina che la sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Inoltre, il tribunale ha disposto, in conformità alle norme sulla protezione dei dati personali, l'oscuramento delle generalità dei ricorrenti nel testo della sentenza al fine di tutelare la loro dignità e riservatezza.
Massima
Il Ministero dell'Interno esercita una discrezionalità amministrativa nella valutazione dei requisiti per la concessione della cittadinanza italiana, ed i provvedimenti di rigetto sono legittimi quando fondati su un corretto accertamento dei presupposti normativi e privi di violazioni di legge o difetti di motivazione.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis) ha pronunciato la presente SENTENZA Floriana Rizzetto, Presidente Gianluca Verico, Primo Referendario Antonietta Giudice, Primo Referendario, Estensore per l'annullamento quanto al ricorso n. 1029 del 2022: del provvedimento del Ministero dell’Interno n. -OMISSIS- del 02/01/2021, notificato in data 16/12/2021 con il quale si respinge l’istanza di concessione della cittadinanza italiana, di cui si allega copia del provvedimento impugnato; ogni altro atto, prodromico, preparatorio, connesso e/o consequenziale, esecutivo o meno, anche sconosciuto; quanto al ricorso n. 1031 del 2022: del provvedimento del Ministero dell’Interno n. -OMISSIS- del 07/10/2021, notificato in data 16/12/2021 con il quale si respinge l’istanza di concessione della cittadinanza italiana, di cui si allega copia del provvedimento impugnato; ogni altro atto, prodromico, preparatorio, connesso e/o consequenziale, esecutivo o meno, anche sconosciuto sul ricorso numero di registro generale 1029 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Massimiliano Montemagno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; Visti i ricorsi e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2026 la dott.ssa Antonietta Giudice e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. sul ricorso numero di registro generale 1031 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Massimiliano Montemagno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti, come in epigrafe proposti, previa riunione, li respinge. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
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