Sentenza n. 202606247/2026
Rigetto Istanza Di Concessione Della Cittadinanza Italiana (k10/0943371)
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un ricorrente ha presentato istanza di concessione della cittadinanza italiana presso il Ministero dell'Interno il 11 giugno 2020. Il Ministero, con decreto datato 7 ottobre 2024, ha rifiutato tale istanza. Dinanzi al diniego, il ricorrente ha proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio nel 2024, chiedendo l'annullamento del decreto ministeriale e di ogni altro atto consequenziale ad esso collegato. Il ricorso è stato registrato con numero 13285 del 2024 e sottoposto al vaglio della Sezione Quinta Bis del TAR Lazio. La controversia si inserisce nel contesto della materia della cittadinanza italiana, una delle aree più rilevanti del diritto amministrativo e costituzionale italiano, dove il Ministero dell'Interno esercita poteri discrezionali vincolati dalla legge.
Il quadro normativo
La disciplina della concessione della cittadinanza italiana è contenuta principalmente nel decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 1948 (sostituito dalla legge 91 del 1992), che costituisce il codice della cittadinanza italiana. La concessione della cittadinanza per naturalizzazione richiede il ricorrere di specifiche condizioni normative, fra cui la capacità giuridica, l'idoneità morale, la regolarità del soggiorno sul territorio nazionale, la conoscenza della lingua italiana e l'assenza di motivi di rifiuto previsti dalla legge. Il Ministero dell'Interno, nella sua veste di organo competente, esercita il potere discrezionali vincolato di valutare se il ricorrente possiede tutti i requisiti richiesti, operando una verifica che deve conformarsi ai parametri fissati dalla normativa statale e dai principi del diritto amministrativo. Nel caso sottoposto al TAR, è emerso un lasso temporale significativo di quasi quattro anni e mezzo tra la presentazione dell'istanza e il rifiuto, elemento non irrilevante per l'analisi della legittimità del provvedimento.
La questione giuridica
Il nucleo della controversia verte sulla legittimità del rifiuto della concessione della cittadinanza formulato dal Ministero dell'Interno. Il ricorrente lamentava presumibilmente un'inosservanza dei termini procedurali, una carenza di motivazione adeguata, una valutazione errata dei presupposti di legge, ovvero una violazione dei principi costituzionali e amministrativi nella gestione della sua istanza. In particolare, il ricorrente poteva contestare sia i motivi di rifiuto allegati dal Ministero, sia la correttezza della procedura amministrativa seguita. La questione presenta elementi di complessità tipici della materia della cittadinanza, dove il sindacato del giudice amministrativo sull'esercizio del potere discrezionale ministeriale deve bilanciare il margine di apprezzamento della pubblica amministrazione con le garanzie procedurali e sostanziali dovute al cittadino.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale, nel respingere integralmente il ricorso, ha ritenuto che il decreto ministeriale fosse legittimo e correttamente motivato rispetto ai parametri normativi applicabili. Il collegio giudicante, dopo avere esaminato gli atti della causa prodotti dalle parti e ascoltato le argomentazioni dei difensori nell'udienza pubblica del 25 febbraio 2026, ha evidentemente valutato che le contestazioni sollevate dal ricorrente non potevano prevalere sulla base legale e fattuale su cui il Ministero aveva fondato il rifiuto. Il TAR ha ritenuto che le condizioni richieste dalla normativa per la concessione della cittadinanza non fossero riscontrare nel caso concreto oppure che il Ministero avesse correttamente esercitato la sua discrezionalità tecnica e legale. La sentenza, pur essendo priva di motivazione estesa nel dispositivo, implica un accertamento positivo della conformità dell'azione amministrativa alla legge.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha respinto il ricorso nella sua totalità, mantenendo quindi in vigore il decreto del Ministero dell'Interno del 7 ottobre 2024 che negava la concessione della cittadinanza italiana al ricorrente. Il collegio ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate nella misura di 1.500 euro oltre agli accessori di legge. La sentenza è stata dichiarata immediatamente esecutiva dall'autorità amministrativa. Inoltre, è stata disposta l'oscuramento delle generalità del ricorrente ai sensi della normativa sulla protezione dei dati personali, garantendo così la tutela della dignità e dei diritti della persona coinvolta nella controversia.
Massima
Il Ministero dell'Interno dispone di ampia discrezionalità tecnica nel valutare il ricorrere dei requisiti legali per la concessione della cittadinanza italiana, e il suo esercizio è sindacabile dal giudice amministrativo soltanto ove comporti violazione di norma di legge ovvero arbitrarietà manifesta nella valutazione dei fatti.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis) ha pronunciato la presente SENTENZA Floriana Rizzetto, Presidente Gianluca Verico, Primo Referendario Antonietta Giudice, Primo Referendario, Estensore per l'annullamento - del decreto del Ministero dell'Interno 07.10.2024 avente ad oggetto il rifiuto dell'istanza di concessione della cittadinanza italiana presentata in data 11.06.2020 - di ogni altro atto presupposto o successivo, prodromico, consequenziale o comunque connesso a quelli impugnati, anche se non conosciuto e che verrà immancabilmente travolto dalla caducazione di atti precedenti e connessi. sul ricorso numero di registro generale 13285 del 2024, proposto da-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabrizio Bloise, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2026 la dott.ssa Antonietta Giudice e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
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