Tar Lazio - RomaSEZIONE QUINTA BIS7 aprile 2026DICHIARA IRRICEVIBIL

Sentenza n. 202606250/2026

Rigetto Istanza Di Concessione Della Cittadinanza Italiana - (k10/1158820) - Risarcimento Danni

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Una persona ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio al fine di ottenere l'annullamento di un decreto di diniego di concessione della cittadinanza italiana, provvedimento emanato dal Ministero dell'Interno attraverso l'Ufficio Territoriale del Governo di Treviso in data 23 luglio 2025. Il ricorrente, rappresentato dall'avvocato Chiara Ventura, ha impugnato il diniego ritenendo il provvedimento illegittimo nei suoi presupposti o nella sua procedura di formazione. La controversia rientra nell'ambito del diritto amministrativo della cittadinanza, materia di estrema rilevanza per i diritti della persona e il riconoscimento dello status civitatis. Il Ministero dell'Interno e l'Ufficio Territoriale del Governo Treviso hanno provveduto a costituirsi in giudizio per difendere il provvedimento impugnato mediante l'intervento dell'Avvocatura Generale dello Stato.

Il quadro normativo

La materia della cittadinanza italiana è regolata dalla legge 91 del 1992, che disciplina le modalità e i presupposti per l'acquisto, il mantenimento e la perdita della cittadinanza italiana. I procedimenti di concessione della cittadinanza per naturalizzazione e per dichiarazione di valore generico rientrano nelle competenze amministrative del Ministero dell'Interno, il quale agisce secondo le disposizioni contenute nella normativa vigente in materia. Il provvedimento di diniego costituisce esercizio di potestà amministrativa vincolata, sottoposto al controllo di legittimità da parte della magistratura amministrativa secondo i criteri di sindacato ordinario. Inoltre, come evidenziato dalla sentenza, trovano applicazione le disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali, rilevanti in considerazione della necessità di tutelare l'identità e la dignità dei soggetti coinvolti nei procedimenti amministrativi.

La questione giuridica

Il ricorso poneva la questione della legittimità del diniego della cittadinanza italiana, sulla base dei presupposti previsti dalla legge di riferimento e dei diritti di cui il ricorrente si riteneva titolare in virtù della propria posizione soggettiva. Era necessario verificare se il diniego fosse stato emesso in conformità alle disposizioni procedurali e sostanziali dettate dall'ordinamento, se ricorressero effettivamente i presupposti legali per il rigetto della domanda di cittadinanza, e se non vi fossero vizi di eccesso di potere, incompetenza o violazione di legge nel provvedimento impugnato. La questione interessava un diritto fondamentale della persona, quale il riconoscimento dello status di cittadino, e comportava conseguenze significative per la sfera giuridica e personale del ricorrente.

La motivazione del giudice

Il collegio del TAR Lazio ha esaminato il ricorso nella camera di consiglio del 25 marzo 2026 e ha ritenuto che ricorressero elementi di irricevibilità del ricorso medesimo. Pur non esplicitando nel testo disponibile i dettagli della motivazione, è possibile inferire che il tribunale abbia riscontrato vizi procedurali nella proposizione del ricorso, quali difetti di forma, carenze nei presupposti di ricevibilità stabiliti dalle norme di rito amministrativo, ovvero mancanza di alcuni requisiti essenziali per la validità della proposizione della domanda di annullamento. La dichiarazione di irricevibilità rappresenta una decisione su questioni riguardanti la regolarità formale e procedurale della causa piuttosto che il merito della controversia sulla legittimità del diniego. Il giudice amministrativo ha ritenuto prioritario risolvere gli ostacoli procedurali prima di procedere all'esame del merito della domanda di annullamento.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha dichiarato irricevibile il ricorso proposto, impedendo dunque l'esame nel merito della questione relativa alla legittimità del diniego di concessione della cittadinanza. Le spese sono state compensate tra le parti, il che significa che ciascuna parte sopporta le proprie spese di giudizio senza addebito a carico dell'altra parte. La sentenza ordina all'autorità amministrativa l'esecuzione del provvedimento, confermando l'efficacia del decreto di diniego impugnato. Inoltre, in applicazione della normativa sulla protezione dei dati personali, il tribunale ha ordinato l'oscuramento delle generalità del ricorrente nei fascicoli accessibili al pubblico, al fine di tutelare la dignità e la riservatezza della persona coinvolta nel procedimento.

Massima

Quando ricorrono vizi di ricevibilità nella proposizione di un ricorso in materia di cittadinanza, il giudice amministrativo provvede alla dichiarazione di irricevibilità della domanda senza procedere all'esame del merito delle censure relative alla legittimità del provvedimento amministrativo impugnato.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Floriana Rizzetto,	Presidente
Gianluca Verico,	Primo Referendario
Antonietta Giudice,	Primo Referendario, Estensore
per l'annullamento
del decreto di diniego di concessione della cittadinanza italiana notificato al Sig. -OMISSIS-in data 23.07.2025 (K10/-OMISSIS-
- di ogni altro atto, presupposto e/o consequenziale comunque lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente.
sul ricorso numero di registro generale 14872 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Chiara Ventura, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo Treviso, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo Treviso;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 la dott.ssa Antonietta Giudice e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:

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