Tar Lazio - RomaSEZIONE QUINTA BIS7 aprile 2026Accolto

Sentenza n. 202606254/2026

Diniego Della Concessione Della Cittadinanza Italiana (k10-719257)

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un cittadino straniero, domiciliato in Toscana, ha presentato una regolare domanda di concessione della cittadinanza italiana al Ministero dell'Interno attraverso la Legione Carabinieri della Stazione di Certaldo. Il Ministero, con provvedimento del 23 gennaio 2020 notificato il 31 gennaio 2020, ha opposto un netto diniego alla richiesta. Di fronte a questo rifiuto, il ricorrente ha deciso di impugnare il provvedimento ministeriale dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, chiedendone l'annullamento. Il caso illustra un conflitto tipico della materia della cittadinanza, dove il diritto del singolo di accedere alla qualifica di cittadino italiano si confronta con il potere discrezionale dell'amministrazione di concedere o negare tale diritto, mediante un ricorso amministrativo volto a verificare la legittimità della decisione ministeriale.

Il quadro normativo

La concessione della cittadinanza italiana è disciplinata principalmente dalla legge n. 91 del 1992, che regola l'acquisto, il mantenimento e la perdita della cittadinanza secondo specifici presupposti e procedure amministrative. La materia è sottoposta al controllo della giustizia amministrativa, cui compete di sindacare la legittimità dei provvedimenti amministrativi attraverso il controllo di merito e di legittimità, verificando se l'amministrazione abbia agito in conformità alla legge, ai principi costituzionali e ai criteri di ragionevolezza e proporzionalità. Il ricorso amministrativo rappresenta il rimedio ordinario mediante il quale il privato può contestare dinanzi al giudice amministrativo un provvedimento amministrativo ritenuto illegittimo o lesivo dei propri diritti. Il procedimento di concessione della cittadinanza comporta una serie di valutazioni e istruzioni che devono svolgersi secondo precisi canoni procedurali e sostanziali, con rispetto della logica amministrativa e della motivazione del provvedimento.

La questione giuridica

Il punto centrale della controversia riguardava la legittimità del diniego opposto dal Ministero dell'Interno alla domanda di cittadinanza del ricorrente. La questione investiva il sindacato sulla correttezza dell'esercizio del potere discrezionale amministrativo in materia di concessione della cittadinanza, cioè se il Ministero avesse correttamente valutato i presupposti legali e procedurali della domanda, ovvero se il diniego fosse stato motivato e ragionevole oppure affetto da vizi di legittimità. Si trattava di verificare se il provvedimento fosse stato adottato nel pieno rispetto delle forme procedurali, con un'adeguata istruttoria e una motivazione sufficientemente articolata, o se al contrario recasse difetti che lo rendessero annullabile dal giudice amministrativo.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, in composizione collegiale, ha esaminato il ricorso e i documenti prodotti dalle parti durante il procedimento, ascoltando i difensori nell'udienza pubblica del 28 gennaio 2026. Dopo questa valutazione, il collegio giudicante ha ritenuto che il provvedimento del Ministero dell'Interno fosse affetto da vizi di legittimità tali da determinarne l'illegittimità. Sebbene il testo della sentenza non espliciti nei dettagli gli specifici vizi riscontrati, l'accoglimento del ricorso indica che il TAR ha riscontrato difetti nella procedura, nella motivazione, nella valutazione dei presupposti di diritto o nella ponderazione degli interessi in gioco, all'esito di un giudizio critico sul concreto operato amministrativo. La decisione del collegio è stata raggiunta sulla base di una ponderazione complessiva di fatto e diritto, come emerso dal dibattito processuale e dalla documentazione.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha accolto integralmente il ricorso e ordinato l'annullamento del provvedimento del Ministero dell'Interno del 23 gennaio 2020. La sentenza ha altresì condannato il Ministero dell'Interno al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 1.500, oltre agli accessori di legge e ai compensi dovuti all'avvocato della parte ricorrente. Il dispositivo ordina inoltre che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa, il che significa che il Ministero è tenuto a dare attuazione al provvedimento giurisdizionale. Per tutela della dignità e della riservatezza del ricorrente, il collegio ha disposto l'oscuramento delle generalità nel testo pubblico della sentenza, ai sensi della normativa sulla protezione dei dati personali.

Massima

L'amministrazione non può opporre un diniego infondato alla domanda di concessione della cittadinanza italiana, e il giudice amministrativo può sindacare la legittimità di tale provvedimento, ordinandone l'annullamento qualora riscontri vizi procedurali, motivazionali o sostanziali che lo rendano contrario alla legge.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Floriana Rizzetto,	Presidente
Gianluca Verico,	Primo Referendario
Antonietta Giudice,	Primo Referendario, Estensore
per l'annullamento
del provvedimento del Ministero dell’Interno del 23.01.2020 notificato in data 31.01.2020, dalla Legione Carabinieri Toscana – Stazione di Certaldo, con il quale veniva decretato il diniego della concessione della cittadinanza italiana ritualmente formulata dal ricorrente con domanda protocollata al n. -OMISSIS-.
sul ricorso numero di registro generale 3352 del 2020, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Susanna Angela Tosi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2026 la dott.ssa Antonietta Giudice e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.
Condanna il Ministero dell’interno al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:

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