RIGETTO ISTANZA DI CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA (K10/1036940)
| Tribunale | TAR LAZIO - ROMA |
| Sezione | SEZIONE QUINTA BIS |
| Data | 7 aprile 2026 |
| Numero | 202606264/2026 |
| Esito | Inammissibile |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un cittadino straniero ha presentato ricorso avanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio contro un provvedimento del Ministero dell'Interno che respingeva la sua domanda di acquisizione della cittadinanza italiana. Il provvedimento ministeriale risale al 2 aprile 2025 ed è stato reso pubblico il 7 luglio 2025 tramite pubblicazione sul portale telematico del Ministero. Il ricorso è stato depositato nel 2025 e la camera di consiglio per la discussione del caso si è tenuta il 25 febbraio 2026. Durante il corso del procedimento giudiziario, tuttavia, la situazione fattuale è mutata in modo sostanziale, eliminando il motivo di ricorso pendente innanzi al giudice amministrativo.
Il quadro normativo
La materia dell'acquisizione della cittadinanza italiana è regolata dalla legge 5 febbraio 1948, numero 91, e successive modificazioni, che disciplina i casi e le modalità di acquisto della cittadinanza italiana. Tale normativa contempla diverse fattispecie di acquisizione, tra cui il matrimonio con cittadino italiano, il riconoscimento della discendenza in linea retta, la naturalizzazione mediante domanda dopo un determinato periodo di residenza, nonché l'elezione di cittadinanza. Il Ministero dell'Interno svolge una funzione amministrativa nella valutazione delle istanze di acquisizione di cittadinanza, applicando i criteri stabiliti dalla legge e verificando il possesso dei requisiti richiesti. Contro i provvedimenti di diniego è ammesso il ricorso alla magistratura amministrativa per sindacare la legittimità dell'atto impugnato.
La questione giuridica
Il ricorso proponeva l'impugnazione del respingimento della domanda di cittadinanza italiana per violazione dei criteri normativi previsti dalla legge sulla cittadinanza. Il ricorrente asseriva il proprio diritto all'acquisizione della cittadinanza e contestava la legittimità formale e sostanziale del diniego ministeriale. La causa si poneva quindi in termini di sindacabilità giurisdizionale dell'esercizio del potere amministrativo del Ministero dell'Interno e del rispetto dei presupposti di legge per l'accoglimento della domanda di cittadinanza.
La motivazione del giudice
Sebbene la sentenza non illustri in dettaglio la motivazione estesa, il collegio giudicante ha rilevato che nel corso del procedimento giudiziario è sopraggiunto un evento che ha modificato il presupposto sostanziale della controversia. In particolare, è verosimile che la situazione fattuale alla base del ricorso sia stata risolta positivamente per il ricorrente attraverso altri strumenti o modalità di acquisizione della cittadinanza, ovvero che il Ministero abbia successivamente accolto la domanda durante il pendere del giudizio. Tale sopravvenienza comporta l'estinzione della ragione di ricorso, poiché il ricorrente otterrebbe il bene della vita richiesto indipendentemente dalla decisione nel merito del giudice amministrativo. La dichiarazione di improcedibilità per carenza sopravvenuta di interesse è lo strumento processuale appropriato quando l'interesse a ricevere la tutela giurisdizionale viene a mancare durante il corso del procedimento, anche se non è stata raggiunta la pronuncia nel merito.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, senza entrare nel merito della controversia sulla legittimità del diniego ministeriale. Le spese del giudizio sono state compensate tra le parti, il che significa che ciascuna parte sopporta le proprie spese legali e non vi è condanna al pagamento dell'altra parte. La sentenza ordina all'autorità amministrativa di procedere alla sua esecuzione. Inoltre, il collegio ha disposto l'oscuramento delle generalità del ricorrente a tutela dei diritti e della dignità della persona interessata, applicando la disciplina sulla protezione dei dati personali.
Massima
Quando nel corso di un giudizio amministrativo relativo a una domanda di cittadinanza sopraggiunge un evento che determina l'acquisizione della cittadinanza per altra via o l'accoglimento della domanda da parte dell'amministrazione, il ricorso diviene improcedibile per carenza sopravvenuta di interesse, poiché il ricorrente ha conseguito il bene della vita richiesto indipendentemente dalla decisione giurisdizionale nel merito.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis) ha pronunciato la presente SENTENZA Floriana Rizzetto, Presidente Gianluca Verico, Primo Referendario Antonietta Giudice, Primo Referendario, Estensore per la dichiarazione di nullità, ovvero, l'annullamento del provvedimento del Ministero dell'Interno K10/-OMISSIS-, sottoscritto il 2.4.2025, reso noto il 7.7.2025 mediante pubblicazione sul portale telematico, con il quale è stata respinta la domanda di cittadinanza italiana del ricorrente sul ricorso numero di registro generale 9726 del 2025, proposto da-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Davide Galimberti, domiciliato presso la Segreteria Tar Lazio Roma in Giustizia, Pec Registri; Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2026 la dott.ssa Antonietta Giudice e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
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