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Sentenza n. 202606272/2026
7 aprile 2026

Sentenza n. 202606272/2026

RIGETTO ISTANZA DI CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA (K10/1030289)

TribunaleTAR LAZIO - ROMA
SezioneSEZIONE QUINTA BIS
Data7 aprile 2026
Numero202606272/2026
EsitoRespinto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Una persona straniera ha presentato domanda per l'acquisto della cittadinanza italiana al Ministero dell'Interno, seguendo le procedure stabilite dalla normativa vigente. Il Ministero ha respinto tale domanda mediante un decreto motivato di rigetto. Il ricorrente, non accettando questa decisione, ha proposto ricorso amministrativo dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio al fine di ottenere l'annullamento del provvedimento di diniego e il riconoscimento della cittadinanza. La sezione quinta bis del TAR, dopo la discussione pubblica del 11 marzo 2026, è stata chiamata a pronunciarsi sulla legittimità del decreto ministeri ale e sulla fondatezza delle ragioni addotte dal ricorrente a supporto della sua istanza.

Il quadro normativo

La disciplina dell'acquisto della cittadinanza italiana è contenuta principalmente nella legge 5 febbraio 1948, n. 555, e nelle sue successive modificazioni, integrata inoltre dalla legge 91 del 1992 e dalle relative norme di attuazione. I percorsi per l'acquisto della cittadinanza comprendono diversi istituti quali la naturalizzazione per residenza prolungata nel territorio italiano, il matrimonio con cittadino italiano, la discendenza da cittadini italiani, e altri meccanismi specifici previsti dalla legge. L'amministrazione competente, il Ministero dell'Interno, è tenuta a verificare rigorosamente il possesso di tutti i requisiti di legge prima di accogliere una domanda di cittadinanza, data l'importanza costituzionale del diritto di appartenenza alla comunità nazionale.

La questione giuridica

La controversia riguarda fondamentalmente se il Ministero dell'Interno abbia correttamente valutato e applicato i criteri normativi previsti dalla legge nel momento in cui ha emesso il decreto di rigetto della domanda di cittadinanza. Il ricorrente contendeva che il decreto era viziato da illegittimità, sia riguardo alla motivazione che alla corretta interpretazione e applicazione della legge sulla cittadinanza. La questione si incentrava sulla valutazione della presenza o dell'assenza dei requisiti soggettivi e oggettivi necessari per il riconoscimento della cittadinanza.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale, dopo attenta disamina degli atti prodotti dalle parti e dopo aver sentito i difensori in udienza pubblica, ha ritenuto che il Ministero dell'Interno avesse correttamente esercitato i propri poteri di controllo e di verifica dei requisiti di legge. Il collegio giudicante ha accertato che gli elementi di fatto e di diritto dedotti dal ricorrente a sostegno della sua domanda non erano sufficienti a dimostrare la illegittimità del decreto di rigetto né l'infondatezza della valutazione ministeriale. La decisione è stata assunta ritenendo che l'amministrazione aveva disposto di discrezionalità tecnica nella verifica dei requisiti e che tale esercizio era stato conforme alla legge.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio respinge integralmente il ricorso, confermando quindi la legittimità del decreto di rigetto della domanda di cittadinanza emesso dal Ministero dell'Interno. Le spese processuali sono compensate, il che significa che ognuna delle parti sostiene i propri oneri legali senza condanna dell'una verso l'altra. Il giudice ha altresì ordinato l'oscuramento delle generalità del ricorrente a tutela della privacy e della dignità personale, in conformità alle normative sulla protezione dei dati.

Massima

L'amministrazione competente legittimamente rigetta la domanda di cittadinanza quando, in seguito a verifica conforme ai criteri di legge, accerti la mancanza dei requisiti richiesti per l'acquisto della cittadinanza stessa.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Floriana Rizzetto,	Presidente
Enrico Mattei,	Consigliere
Gianluca Verico,	Primo Referendario, Estensore
per l'annullamento
del decreto di rigetto della domanda di cittadinanza (K10/-OMISSIS-);
sul ricorso numero di registro generale 6765 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Samir Landi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 marzo 2026 il dott. Gianluca Verico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:

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