Sentenza n. 202606454/2026
Rigetto Istanza Di Concessione Della Cittadinanza Italiana (k10/0832491)
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un cittadino straniero ha presentato domanda di concessione della cittadinanza italiana il 4 ottobre 2018 presso il Ministero dell'Interno, avanzando istanza in base all'articolo 9, comma 1, lettera f), della legge sulla cittadinanza. A distanza di più di quattro anni dalla presentazione della domanda, il Ministero dell'Interno ha emanato un decreto (in data 21 febbraio 2023) con il quale ha respinto la richiesta di naturalizzazione. Il ricorrente ha impugnato questo provvedimento dinnanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sostenendo che il rifiuto fosse ingiustificato e contrario alla legge, e chiedendo l'annullamento del decreto ministeriale e il riconoscimento della cittadinanza italiana.
Il quadro normativo
La materia della concessione della cittadinanza italiana è disciplinata dalla legge 5 febbraio 1992, numero 91, la quale stabilisce i presupposti e i criteri secondo cui lo Stato italiano può ammettere nuovi cittadini attraverso procedimenti di naturalizzazione. L'articolo 9, comma 1, lettera f), della legge 91/1992 prevede una causa di concessione della cittadinanza per i coniugi di cittadini italiani, a determinate condizioni di residenza e durata del matrimonio. Il procedimento amministrativo di concessione della cittadinanza rientra nella discrezionalità amministrativa del Ministero dell'Interno, benché subordinato al rispetto dei requisiti normativi e ai principi di correttezza, proporzionalità e trasparenza dell'azione amministrativa.
La questione giuridica
Il punto controverso consisteva nella legittimità del provvedimento di rigetto della domanda di cittadinanza da parte del Ministero dell'Interno: se il decreto fosse stato emesso legittimamente oppure se fosse stato viziato da eccesso di potere, difetto di istruttoria, violazione di legge o errore manifesto nella valutazione dei presupposti richiesti dall'articolo 9, comma 1, lettera f), della legge 91/1992. Il ricorrente sosteneva implicitamente che egli possedesse i requisiti normativi necessari e che il rigetto fosse pertanto illegittimo.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha esaminato la domanda e gli atti del procedimento amministrativo, valutando se il ricorrente potesse effettivamente beneficiare della norma sulla concessione della cittadinanza invocata. Pur senza esprimere nella parte dispositiva dettagli sulla motivazione (come accade in molte sentenze di primo grado su materie amministrative), il collegio ha ritenuto che il Ministero dell'Interno avesse correttamente accertato l'assenza dei presupposti necessari per la concessione, o che comunque non fosse sussistente alcun vizio del procedimento ministeriale tale da rendere illegittimo il decreto. La valutazione del giudice amministrativo ha riguardato tanto l'aspetto procedurale (regolarità del procedimento) quanto il merito della decisione (correttezza della verifica dei requisiti).
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha respinto integralmente il ricorso, confermando la legittimità del decreto ministeriale che aveva rigettato la domanda di cittadinanza. Per questa soccombenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio a favore del Ministero dell'Interno, determinate nella somma di millemilacinquecento euro, oltre oneri e accessori di legge. Inoltre, il tribunale ha disposto l'oscuramento delle generalità del ricorrente nel testo della sentenza a tutela dei diritti e della dignità della persona interessata, in conformità alle norme sulla privacy.
Massima
L'amministrazione gode di discrezionalità nell'accertare il possesso dei presupposti normativi per la concessione della cittadinanza italiana, e il giudice amministrativo può sindacare tale azione solo verificandone la legittimità formale e sostanziale, non il merito della scelta entro i margini consentiti dalla legge.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis) ha pronunciato la presente SENTENZA Floriana Rizzetto, Presidente Enrico Mattei, Consigliere, Estensore Gianluca Verico, Primo Referendario per l’annullamento del decreto del Ministero dell’Interno n. K10/-OMISSIS- emanato in data 21.02.2023, con il quale è stata respinta la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata dal ricorrente in data 4.10.2018, ai sensi dell’art. 9, comma1, lett. f), della legge 5 febbraio 1992 n. 91. sul ricorso numero di registro generale 11129 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Marco Michele Picciani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Principe Eugenio 15; Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell’udienza pubblica del giorno 25 marzo 2026 il dott. Enrico Mattei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore del Ministero dell’Interno, complessivamente liquidate in € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre oneri ed accessori di legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
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