Sentenza n. 202606692/2026
Rigetto Istanza Di Concessione Della Cittadinanza Italiana - (k10/551409)
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Il ricorso riguarda la richiesta di concessione della cittadinanza italiana presentata da un cittadino straniero il 22 settembre 2015 sulla base dell'art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992, ossia per motivi legati al matrimonio con un cittadino italiano o per unione civile. Il Ministero dell'Interno con decreto del 17 gennaio 2020 ha respinto tale domanda di naturalizzazione, non accogliendo le istanze formulate dal ricorrente. Avverso questo diniego amministrativo, il ricorrente ha presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio al fine di ottenere l'annullamento del provvedimento ministeriale e il conseguente riconoscimento del diritto alla cittadinanza italiana.
Il quadro normativo
La materia della concessione della cittadinanza italiana è disciplinata dalla legge 5 febbraio 1992, n. 91, che rappresenta il codice della cittadinanza italiano e contiene i presupposti e le procedure per l'acquisto, la perdita e il riacquisto della cittadinanza stessa. L'art. 9, comma 1, lett. f) della medesima legge consente la naturalizzazione dei coniugi di cittadini italiani o dei componenti di unioni civili costituite con cittadini italiani, subordinatamente al rispetto di taluni requisiti procedurali e sostanziali. Il Ministero dell'Interno, quale organo competente in materia di cittadinanza, ha il dovere di valutare le domande secondo i criteri fissati dalla legge e secondo i principi generali del diritto amministrativo, quali la necessità di motivazione dei provvedimenti restrittivi.
La questione giuridica
Il punto controverso riguardava la legittimità del diniego ministeriale alla concessione della cittadinanza, ossia se il Ministero avesse correttamente verificato il rispetto di tutti i requisiti richiesti dalla legge per la naturalizzazione, se avesse fornito una motivazione adeguata e ragionata del suo rifiuto, e se non avesse violato alcun principio costituzionale in materia di parità di trattamento o diritti umani. Era necessario verificare se sussistessero valide ragioni amministrative che giustificassero il diniego oppure se il provvedimento fosse affetto da vizi che ne determinassero l'illegittimità agli occhi della giurisprudenza amministrativa.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale, esaminate le memorie e gli atti prodotti dalle parti nonché ascoltati i difensori nell'udienza pubblica del 25 marzo 2026, ha ritenuto che il Ministero dell'Interno avesse agito legittimamente nel respingere la domanda di concessione della cittadinanza italiana. Il collegio giudicante non ha ravvisato, nella valutazione della documentazione allegata al ricorso, elementi sufficienti per ritenere che il provvedimento fosse carente dal punto di vista motivazionale o che violasse i requisiti di legge previsti dall'art. 9, comma 1, lett. f). Il giudice ha ritenuto che la pubblica amministrazione avesse correttamente esercitato il suo potere discrezionale nella valutazione della domanda secondo le disposizioni normative applicabili.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha rigettato il ricorso proposto dal cittadino straniero, dichiarando non fondate le censure critiche avanzate contro il decreto ministeriale. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in favore del Ministero dell'Interno nell'importo di millecinquecento euro oltre oneri e accessori di legge. Il decreto del Ministero dell'Interno del 17 gennaio 2020 ha conservato piena validità e il richiedente non ha ottenuto la cittadinanza italiana. Le generalità del ricorrente sono state oscurate dal giudice a tutela della dignità della persona secondo le norme sulla protezione dei dati personali.
Massima
La concessione della cittadinanza italiana per motivi coniugali o di unione civile rimane assoggettata al potere di valutazione discrezionale della pubblica amministrazione secondo i criteri tassativi fissati dalla legge, e il ricorso amministrativo non può prevalere qualora il diniego ministeriale risulti non viziato e conforme ai requisiti normativi.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis) ha pronunciato la presente SENTENZA Floriana Rizzetto, Presidente Enrico Mattei, Consigliere, Estensore Gianluca Verico, Primo Referendario per l’annullamento del decreto del Ministero dell’Interno n. K10/-OMISSIS- del 17 gennaio 2020, con il quale è stata respinta la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata dal ricorrente in data 22 settembre 2015, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992; sul ricorso numero di registro generale 7032 del 2020, proposto da -OMISSIS- rappresentato e difeso dall’avvocato Davide Binacchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell’udienza pubblica del giorno 25 marzo 2026 il dott. Enrico Mattei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore del Ministero dell’Interno, complessivamente liquidate in € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre oneri ed accessori di legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
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