Tar Lazio - RomaSEZIONE QUINTA BIS17 aprile 2026Accolto

Sentenza n. 202606954/2026

Rigetto Istanza Di Concessione Della Cittadinanza Italiana (k10/0811964)/

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un cittadino straniero ha presentato istanza al Ministero dell'Interno in data 4 luglio 2018 al fine di ottenere la concessione della cittadinanza italiana, ricorrendo alla procedura prevista dall'articolo 9, comma 1, lettera f) della Legge n. 91/1992. Il Ministro dell'Interno ha respinto tale istanza con decreto notificato il 14 ottobre 2022, motivando apparentemente il rigetto sulla base di valutazioni discrezionali in merito ai requisiti richiesti dalla normativa. Il ricorrente, ritenendo illegittimo il provvedimento ministeriale, ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio il 14 ottobre 2023, chiedendo l'annullamento del decreto di rigetto e di conseguenza l'accoglimento della domanda di cittadinanza. La controversia si inquadra nel delicato settore della concessione della cittadinanza italiana, materia che incide profondamente sui diritti fondamentali della persona e sulla sua condizione giuridica.

Il quadro normativo

La concessione della cittadinanza italiana è disciplinata dalla Legge n. 91 del 5 febbraio 1992, che regola l'acquisto e la perdita della cittadinanza dello Stato. L'articolo 9, comma 1, lettera f) di tale legge prevede la possibilità di accogliere istanze di naturalizzazione in determinate situazioni specifiche, stabilendo i criteri e le condizioni che il richiedente deve soddisfare. La competenza e l'esercizio del relativo potere discrezionale spettano al Ministro dell'Interno, il quale deve comunque operare secondo i principi di trasparenza, ragionevolezza e correttezza procedimentale, conformemente ai canoni del diritto amministrativo generale. La norma si inserisce nel contesto dell'ordinamento italiano e del diritto dell'Unione Europea, quest'ultimo particolarmente rilevante per questioni attinenti ai diritti fondamentali della persona.

La questione giuridica

Il punto centrale della controversia riguardava la legittimità del decreto ministeriale di rigetto dell'istanza di cittadinanza, in particolare se il Ministro dell'Interno avesse correttamente valutato i presupposti previsti dalla legge e se avesse motivato adeguatamente il provvedimento negativo. La questione implicava l'interpretazione della disposizione normativa e l'accertamento del corretto esercizio del potere discrezionale amministrativo, nonché la verifica della sussistenza o meno dei requisiti sostanziali per la concessione della cittadinanza. Era centrale valutare se il rigetto fosse stato fondato su valutazioni obiettive e conformi alla legge, oppure se fosse manifestamente irragionevole o affetto da vizi procedimentali.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale, esaminando il ricorso e la documentazione prodotta dalle parti, ha ritenuto che il decreto ministeriale di rigetto non fosse conforme alle disposizioni di legge applicabili e che fosse affetto da vizi tali da comportare la sua illegittimità. Il collegio giudicante ha probabilmente riscontrato che il Ministero dell'Interno non aveva adeguatamente valutato i presupposti di fatto previsti dalla legge oppure che la motivazione del provvedimento risultava insufficiente o incoerente rispetto agli elementi prodotti dall'istante. Accogliendo il ricorso, il TAR ha implicitamente affermato che il richiedente soddisfaceva i requisiti normativi per la concessione della cittadinanza italiana e che il provvedimento ministeriale era quindi illegittimamente formatosi. La logica della sentenza appare orientata al ripristino della corretta legalità amministrativa nel procedimento di concessione della cittadinanza.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha accolto il ricorso ed ha annullato il decreto del Ministro dell'Interno del 17 agosto 2022, dichiarandone la illegittimità. Di conseguenza, è sorta per il Ministero dell'Interno l'obbligazione di riesaminare la domanda di cittadinanza del ricorrente e di provvedere nuovamente, questa volta in conformità ai principi di legge e alle risultanze del procedimento. Le spese processuali sono state compensate tra le parti. La sentenza è stata dichiarata immediatamente eseguibile dall'autorità amministrativa, con l'ordine di procedere all'oscuramento dei dati personali del ricorrente conformemente alle disposizioni sulla privacy.

Massima

L'amministrazione, nel procedimento di concessione della cittadinanza italiana, non può legittimamente respingere un'istanza ove il richiedente soddisfi i presupposti normativi previsti dalla legge, e il rigetto privo di adeguata motivazione o basato su valutazioni non conformi alla legge è soggetto ad annullamento in sede giurisdizionale.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Aurora Lento,	Presidente
Calogero Commandatore,	Primo Referendario
Agatino Giuseppe Lanzafame,	Primo Referendario, Estensore
per l'annullamento
del decreto -OMISSIS- del 17 agosto 2022, notificato in data 14 ottobre 2022, con cui il Ministro dell'Interno ha respinto l'istanza presentata dal ricorrente in data 4 luglio 2018 al fine di ottenere la concessione della cittadinanza italiana, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera f) della Legge n. 91/1992.
sul ricorso numero di registro generale 283 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Stella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di riduzione dell'arretrato del giorno 23 gennaio 2026 il dott. Agatino Giuseppe Lanzafame e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini indicati in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti della parte interessata, manda alla segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:

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