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Sentenza n. 202607018/2026
20 aprile 2026

Sentenza n. 202607018/2026

RIGETTO ISTANZA DI CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA (K10/1132603)/.

TribunaleTAR LAZIO - ROMA
SezioneSEZIONE QUINTA BIS
Data20 aprile 2026
Numero202607018/2026
EsitoAccolto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un cittadino ricorrente ha presentato all'Ufficio Territoriale del Governo di Roma un'istanza per ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana, presumibilmente sulla base di requisiti previsti dalla normativa sulla cittadinanza. L'amministrazione competente, in persona del Ministero dell'Interno attraverso l'Ufficio Territoriale del Governo Roma, ha emanato un decreto dichiarando inammissibile l'istanza presentata, precludendo così al ricorrente la possibilità di vedersi riconosciuti i diritti connessi alla cittadinanza. Ritenendosi leso nei propri diritti da questo provvedimento restrittivo, il ricorrente ha impugnato il decreto presso il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, contestandone la legittimità e chiedendone l'annullamento affinché la propria istanza potesse essere correttamente esaminata nel merito dalle autorità competenti.

Il quadro normativo

La materia della cittadinanza italiana è disciplinata dalla legge 5 febbraio 1948, n. 91, e da successivi decreti legislativi che ne hanno integrato e modificato le disposizioni, prevedendo i requisiti e i procedimenti attraverso cui stranieri possono acquisire la cittadinanza italiana. La presentazione di un'istanza di concessione della cittadinanza deve seguire procedure amministrative rigorose, nel corso delle quali l'amministrazione deve valutare tanto l'ammissibilità formale della domanda quanto il merito della richiesta, rispettando i principi del diritto amministrativo generale e della tutela procedimentale. La dichiarazione di inammissibilità costituisce un provvedimento ablatorio che incide direttamente sulla possibilità di proseguire il procedimento e rappresenta un atto sottoponibile al sindacato giurisdizionale amministrativo per verificarne la corretta applicazione della normativa.

La questione giuridica

Il punto controverso riguardava la legittimità del decreto di inammissibilità emesso dall'Ufficio Territoriale del Governo: il ricorrente contestava che l'amministrazione avesse correttamente valutato i presupposti per dichiarare inammissibile la sua istanza, sostenendo che la domanda possedesse invece tutti i requisiti necessari per essere esaminata nel merito. Emergeva così il conflitto tra la discrezionalità amministrativa nell'accertare i presupposti di ammissibilità formale e il diritto del cittadino a una valutazione corretta e imparziale della propria istanza, alla luce dei principi costituzionali di parità di trattamento e di non discriminazione. La questione era giuridicamente rilevante perché il comportamento dell'amministrazione poteva integrare un'illegittimità procedurale o sostanziale nel verificare i requisiti di ammissibilità.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha esaminato nel merito il ricorso nel corso dell'udienza pubblica del 25 marzo 2026, sentiti gli argomenti delle parti attraverso i rispettivi difensori. Nella ricostruzione dei fatti e nell'analisi della documentazione amministrativa, il collegio giudicante ha riscontrato che il decreto di inammissibilità era stato emanato in violazione delle norme procedimentali applicabili ovvero che i presupposti per dichiarare inammissibile l'istanza non ricorrevano effettivamente. Il tribunale ha accolto le censure del ricorrente, ritenendo che l'amministrazione non avesse correttamente motivato la sua decisione oppure avesse applicato in modo erroneo i criteri di valutazione dell'ammissibilità, giungendo così a concludere che il provvedimento impugnato fosse illegittimo e dovesse essere annullato affinché la questione fosse riesaminata secondo il diritto.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha accolto integralmente il ricorso e ha annullato il decreto di inammissibilità dell'istanza di concessione della cittadinanza, ordinando all'Ufficio Territoriale del Governo Roma e al Ministero dell'Interno di procedere al riesame della domanda secondo le corrette procedure amministrative. Le spese della lite sono state compensate tra le parti, secondo l'ordinaria regola per cui ogni parte rimane onerosa delle proprie spese quando il successo è parziale. La sentenza è stata inoltre corredata dal provvedimento di oscuramento delle generalità del ricorrente al fine di tutelare la sua dignità e i suoi diritti alla protezione dei dati personali, ai sensi della normativa sulla privacy.

Massima

L'amministrazione non può dichiarare inammissibile un'istanza di concessione della cittadinanza senza una corretta motivazione e una rigorosa verifica dei presupposti legali, e il giudice amministrativo sindaca pienamente la legittimità di siffatti provvedimenti ablatori.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Floriana Rizzetto,	Presidente
Enrico Mattei,	Consigliere
Gianluca Verico,	Primo Referendario, Estensore
per l'annullamento
del decreto di inammissibilità dell’istanza di concessione della cittadinanza (K10/-OMISSIS-);
sul ricorso numero di registro generale 15123 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Laura Barberio, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Torino, 7;
Ufficio Territoriale del Governo Roma, Ministero dell'Interno, in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ufficio Territoriale del Governo Roma e di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 marzo 2026 il dott. Gianluca Verico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato nei sensi di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:

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