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Sentenza n. 202607028/2026
20 aprile 2026

Sentenza n. 202607028/2026

RIGETTO ISTANZA DI CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA (K10/874298/R)/-

TribunaleTAR LAZIO - ROMA
SezioneSEZIONE QUINTA BIS
Data20 aprile 2026
Numero202607028/2026
EsitoAccolto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un cittadino straniero ha presentato ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio avverso un decreto del Ministero dell'Interno che ha rigettato la sua istanza di concessione della cittadinanza italiana. Il ricorso è stato depositato il 25 marzo 2026, iscritto al numero 13954 del 2023. La controversia riguarda un provvedimento amministrativo relativo all'accertamento di uno status personale di particolare rilievo, qual è appunto il riconoscimento della cittadinanza italiana. Il ricorrente, rappresentato dagli avvocati Salvatore Fachile e Giulia Crescini, ha impugnato il decreto nel quale il Ministero dell'Interno ha negato il riconoscimento della qualità di cittadino italiano, ritenendo sussistenti i presupposti per ottenere l'annullamento del diniego.

Il quadro normativo

La materia della cittadinanza italiana è disciplinata dalla legge 5 febbraio 1948, n. 91, quale fonte principale, integrata dai decreti e dai regolamenti ministeriali che disciplinano i procedimenti di concessione. La sentenza del TAR Lazio richiama espressamente l'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, relativo alla protezione dei dati personali, nonché gli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, che disciplinano i principi e i diritti degli interessati nel trattamento dei dati personali. Tali riferimenti normativi indicano che il procedimento amministrativo di acquisizione della cittadinanza italiana è sottoposto ai principi di trasparenza, correttezza, proporzionalità e protezione della riservatezza della persona. Il Ministero dell'Interno, quale amministrazione competente, deve agire secondo le norme procedurali vigenti e nel rispetto dei diritti fondamentali del cittadino.

La questione giuridica

La questione sottoposta al vaglio del TAR riguardava la legittimità del decreto ministeriale di rigetto dell'istanza di cittadinanza, in particolare se il provvedimento impugnato avesse correttamente valutato i presupposti di legge e se sussistessero i vizi che lo rendessero annullabile. Il ricorrente contestava il diniego adducendo argomenti relativi alla violazione dei diritti procedurali e delle garanzie sostanziali riconosciute dall'ordinamento. La controversia, pur affrontando una materia amministrativa classica quale l'accertamento della cittadinanza, si intersecava con diritti fondamentali della persona e con le protezioni previste dalle normative sulla privacy.

La motivazione del giudice

Il TAR Lazio ha accolto il ricorso e annullato il decreto di rigetto del Ministero dell'Interno, ritenendo che sussistessero i presupposti per cassare il provvedimento impugnato. Sebbene la sentenza non esponga in dettaglio gli argomenti motivazionali nel corpo della decisione, il riferimento agli articoli sulla protezione dei dati e alle norme sulla riservatezza suggerisce che il collegio giudicante ha fondato la propria decisione su vizi procedurali o sostanziali nella formazione del provvedimento ministeriale. Il TAR ha ritenuto che il diniego mancasse dei presupposti di legittimità necessari per sussistere, applicando i canoni del sindacato giurisdizionale proprio della giustizia amministrativa. La compensazione delle spese di giudizio indica una valutazione equilibrata del comportamento processuale delle parti e una non manifesta iniquità nella condotta processuale reciproca.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio accoglie il ricorso e annulla il decreto del Ministero dell'Interno di rigetto dell'istanza di concessione della cittadinanza italiana. La sentenza ha effetto demolittivo sul provvedimento impugnato, il quale cessa di produrre effetti giuridici a partire dalla data della pubblicazione della sentenza medesima. Le spese della controversia sono compensate fra le parti, nel senso che ognuna sopporta le proprie spese di giudizio. La sentenza è soggetta a esecuzione da parte dell'autorità amministrativa, come esplicitamente ordinato dal TAR, e inoltre il provvedimento prevede l'oscuramento delle generalità del ricorrente al fine di tutelare la sua riservatezza e dignità personale, come previsto dalle normative sulla privacy.

Massima

L'amministrazione, nel procedimento di concessione della cittadinanza italiana, è tenuta al rispetto rigoroso dei presupposti di legge e delle garanzie procedurali, sicché il decreto di rigetto che non sia adeguatamente motivato e che violi i diritti procedurali del ricorrente è assoggettabile ad annullamento da parte della giustizia amministrativa.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Floriana Rizzetto,	Presidente
Enrico Mattei,	Consigliere
Gianluca Verico,	Primo Referendario, Estensore
per l'annullamento
del decreto del Ministero dell'Interno di rigetto dell’istanza di concessione della cittadinanza italiana (K10/-OMISSIS-);
sul ricorso numero di registro generale 13954 del 2023, proposto da
-OMISSIS- rappresentato e difeso dagli avvocati Salvatore Fachile, Giulia Crescini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Salvatore Fachile in Roma, piazza G. Mazzini, 8;
Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 marzo 2026 il dott. Gianluca Verico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe indicato, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il diniego impugnato nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:

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