RIGETTO ISTANZA DI CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA (K10/0982132)
| Tribunale | TAR LAZIO - ROMA |
| Sezione | SEZIONE QUINTA BIS |
| Data | 24 aprile 2026 |
| Numero | 202607479/2026 |
| Esito | Respinto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un ricorrente ha presentato ricorso amministrativo presso il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio al fine di ottenere l'annullamento di un provvedimento di reiezione della cittadinanza italiana emesso in data 20 ottobre 2023 dal Ministero dell'Interno. Elemento centrale della controversia è costituito dal fatto che il provvedimento, pur essendo stato formalmente adottato dall'Amministrazione, non è mai stato notificato al ricorrente, circostanza che ha impedito al medesimo di conoscerne tempestivamente il contenuto e di esercitare i diritti di difesa nel termine ordinario. Il ricorrente, rappresentato dall'avvocato Fabrizio Tommasi, ha quindi impugnato il provvedimento ritenendolo illegittimo sotto diversi profili, presumibilmente inclusi vizi procedurali derivanti dalla mancata notificazione e possibili violazioni dei principi del giusto procedimento amministrativo. Il Ministero dell'Interno, convenuto in giudizio attraverso l'Avvocatura Generale dello Stato, ha contrastato le pretese del ricorrente difendendo la legittimità del proprio operato. La controversia è stata sottoposta al giudizio del collegio amministrativo in data 11 marzo 2026, davanti alla dottoressa Antonietta Giudice nel ruolo di relatrice.
Il quadro normativo
La materia della cittadinanza italiana è disciplinata dalla legge 5 febbraio 1948, n. 91, che rappresenta il testo fondamentale contenente i presupposti, le modalità e le procedure per l'acquisto, il mantenimento e la perdita della cittadinanza italiana. La reiezione della cittadinanza costituisce un provvedimento amministrativo rientrante nell'esercizio di poteri discrezionali della Pubblica Amministrazione, soggetto alle garanzie procedurali previste dalla legge sul procedimento amministrativo e dai principi generali del diritto amministrativo. Nel contesto dei ricorsi amministrativi, trovano applicazione le norme di diritto processuale amministrativo contenute nel Codice del Processo Amministrativo, che disciplinano i termini, le modalità e le condizioni per l'impugnazione dei provvedimenti amministrativi. La protezione dei dati personali dei ricorrenti è inoltre garantita dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, come evidenziato dal dispositivo della sentenza attraverso l'ordine di oscuramento delle generalità del ricorrente.
La questione giuridica
Il punto centrale della controversia riguarda la legittimità del provvedimento di reiezione della cittadinanza italiana, verosimilmente contestato dal ricorrente sia sotto il profilo della violazione di norme procedurali, in particolare in relazione alla mancata notificazione del provvedimento, sia eventualmente sotto il profilo del merito, ossia della corretta applicazione dei criteri legali per la reiezione della cittadinanza. Il ricorrente ha presumibilmente eccepito che la mancata notificazione del provvedimento avrebbe integrato un vizio procedimentale insanabile, impedendo la corretta determinazione del momento in cui il provvedimento acquisisse effetto nei suoi confronti e comportando la violazione del diritto di difesa. La questione toccava aspetti delicati relativi al corretto esercizio dei poteri amministrativi nella materia della cittadinanza, caratterizzata da una rilevanza costituzionale data la natura del diritto in questione.
La motivazione del giudice
Il collegio amministrativo, dopo avere esaminato gli atti della causa e udito i difensori delle parti, ha ritenuto di non accogliere le censure mosse dal ricorrente, respingendo il ricorso nella sua interezza. Benché il testo della sentenza non riporti la motivazione estesa, la decisione di rigetto implica che il Tribunale ha ritenuto che il ricorrente non abbia provato o sufficientemente provato i vizi lamentati, oppure che gli eventuali vizi procedurali non siano stati idonei a integrare motivi di illegittimità tali da determinare l'annullamento del provvedimento. È verosimile che il giudice abbia ritenuto legittima la procedura amministrativa seguita dal Ministero dell'Interno ovvero abbia considerato la questione della notificazione non idonea, per le circostanze specifiche del caso, a far emergere un'illegittimità radicale del provvedimento. La decisione rivela dunque una valutazione complessivamente favorevole alla Pubblica Amministrazione convenuta.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha respinto il ricorso nella sua interezza, mantenendo dunque la validità e l'efficacia del provvedimento di reiezione della cittadinanza italiana emesso dal Ministero dell'Interno in data 20 ottobre 2023. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate dal giudice in euro millecinquecento, oltre accessori di legge, somma che rappresenta il ristoro delle spese sostenute dal Ministero dell'Interno per la difesa in giudizio. La sentenza è ordinata dall'autorità amministrativa quale titolo esecutivo, con efficacia idonea a determinare le conseguenze legali del provvedimento di reiezione sulla posizione giuridica del ricorrente. L'ordine di oscuramento delle generalità del ricorrente nel testo pubblico della sentenza risponde a esigenze di tutela della dignità e dei diritti della persona, in conformità alla normativa sulla protezione dei dati personali.
Massima
Nei ricorsi per l'annullamento di provvedimenti amministrativi in materia di cittadinanza, il ricorrente deve provare l'esistenza di vizi procedurali o sostanziali idonei a determinare l'illegittimità radicale del provvedimento, poiché la mera allegazione di difetti formali, laddove non integri violazioni del diritto di difesa o del giusto procedimento, non è sufficiente a determinare l'accoglimento della domanda.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis) ha pronunciato la presente SENTENZA Floriana Rizzetto, Presidente Gianluca Verico, Primo Referendario Antonietta Giudice, Primo Referendario, Estensore per l'annullamento del provvedimento di reizione cittadinanza italiana n. -OMISSIS- del 20/10/2023 mai notificato sul ricorso numero di registro generale 478 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabrizio Tommasi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 marzo 2026 la dott.ssa Antonietta Giudice e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 1.500,00 (euro millecinquecento/00), oltre accessori di legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
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