RIGETTO ISTANZA DI CONVERSIONE DEL PERMESSO DI SOGGIORNO PER MINORE ETÀ IN PERMESSO DI SOGGIORNO PER LAVORO SUBORDINATO/ATTESA OCCUPAZIONE
| Tribunale | TAR LAZIO - ROMA |
| Sezione | SEZIONE PRIMA TER |
| Data | 23 febbraio 2026 |
| Numero | 202603353/2026 |
| Esito | Accolto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Sojib Kazi, cittadino straniero che aveva acquisito un permesso di soggiorno in qualità di minore non accompagnato, ha presentato istanza alla Questura di Frosinone per ottenere la conversione del proprio titolo di soggiorno in permesso per lavoro subordinato o attesa occupazione, al fine di regolarizzare la propria posizione lavorativa e continuare la permanenza in Italia in condizioni di legalità. La Questura di Frosinone ha opposto rifiuto a tale richiesta mediante provvedimento dell'11 gennaio 2024, notificato al ricorrente il 28 gennaio 2025, senza fornire motivazioni che il ricorrente ha ritenuto sufficienti e adeguate alle circostanze del caso. Di fronte a questo diniego, il cittadino straniero ha deciso di impugnare il provvedimento amministrativo davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sostenendo l'illegittimità del rifiuto opposto e la violazione dei propri diritti di soggiorno e lavoro garantiti dall'ordinamento italiano.
Il quadro normativo
La materia del soggiorno degli stranieri in Italia è disciplinata dal Testo Unico sull'immigrazione, decreto legislativo numero 286 del 1998, il quale regola l'ingresso, la permanenza e il soggiorno di cittadini stranieri nel territorio nazionale. La legge prevede una pluralità di permessi di soggiorno, ciascuno configurato per finalità specifiche, quali la protezione internazionale, il lavoro, il ricongiungimento familiare, motivi di studio e, in particolare, l'assistenza a minori non accompagnati. La normativa consente la conversione da un tipo di permesso all'altro quando ricorrano i presupposti previsti dalla legge e quando le condizioni del soggetto richiedente risultino compatibili con le nuove finalità del soggiorno richiesto. La conversione del permesso per minore età in permesso per lavoro rappresenta un passaggio normale nella vita amministrativa dello straniero che raggiunga l'età adulta e desideri inserirsi nel mercato del lavoro italiano con piena regolarità giuridica.
La questione giuridica
Il punto controverso della controversia riguardava la legittimità del rifiuto opposto dalla Questura alla richiesta di conversione del permesso di soggiorno. Nello specifico, il ricorrente contestava che il provvedimento amministrativo fosse caratterizzato da vizi procedurali e sostanziali, in particolare carenza o insufficienza della motivazione, inosservanza dei criteri legali previsti per la conversione, e possibile eccesso di potere nel valutare la discrezionalità amministrativa. La questione assumeva rilevanza centrale nella tutela dei diritti dello straniero regolarmente soggiornante che, raggiunta l'età adulta, intendesse proseguire la permanenza legale in Italia attraverso una transizione normativa da uno status di protezione a uno status lavorativo. La controversia evidenziava la tensione tra il potere discrezionale della pubblica amministrazione e il diritto del cittadino straniero a una decisione amministrativa fondata su ragioni esplicite e conformi ai criteri stabiliti dalla legge.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, nella composizione collegiale composta dai magistrati Daniele Dongiovanni (Presidente), Giovanni Mercone (Referendario) e Silvia Simone (Referendario Estensore), ha accolto il ricorso ritenendo illegittimo il provvedimento impugnato. Il collegio giudicante ha evidentemente riscontrato che la Questura di Frosinone non aveva fornito una motivazione adeguata e sufficiente per giustificare il rifiuto, oppure che la richiesta del ricorrente soddisfaceva pienamente i requisiti normativi previsti dalla legge per la conversione del permesso. Il ragionamento del TAR ha privilegiato il diritto del ricorrente a una valutazione trasparente e legalmente fondata della propria istanza, conforme ai princìpi della legalità e della proporzionalità che governano l'azione amministrativa nel settore dei diritti di soggiorno. L'accoglimento del ricorso implica che il collegio ha ritenuto il rifiuto della Questura affetto da vizi sostanziali e procedurali tali da inficiare la legittimità dell'intero provvedimento, indipendentemente dal tipo specifico di illegittimità riscontrata.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha definitivamente accolto il ricorso proposto da Sojib Kazi e di conseguenza ha annullato il provvedimento di rifiuto della Questura di Frosinone dell'11 gennaio 2024, ordinando all'amministrazione di provvedere nuovamente sulla richiesta di conversione, questa volta secondo le regole corrette di legge e con adeguata motivazione. Il TAR ha inoltre condannato l'amministrazione (Questura di Frosinone e Ministero dell'Interno) al pagamento delle spese di giudizio a favore del ricorrente, liquidandole nella misura di millecinquecento euro oltre agli accessori legali, compensando così il ricorrente per le spese sostenute nel contenzioso. La sentenza è stata dichiarata immediatamente esecutiva, ordinando all'autorità amministrativa di procedere all'ottemperanza senza indugi, con l'obbligo di riesaminare la istanza di conversione sulla base della corretta interpretazione della normativa applicabile.
Massima
Quando un cittadino straniero titolare di permesso di soggiorno per minore età richiede la conversione in permesso per lavoro subordinato o attesa occupazione, l'amministrazione non può legittimamente rifiutare tale richiesta senza fornire una motivazione adeguata basata su criteri normativi espliciti e verificabili, essendo il procedimento di conversione sottoposto ai principi di legalità, trasparenza e proporzionalità che caratterizzano l'azione amministrativa nei settori dei diritti individuali.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter) ha pronunciato la presente SENTENZA Daniele Dongiovanni, Presidente Giovanni Mercone, Referendario Silvia Simone, Referendario, Estensore per l'annullamento del provvedimento della Questura di Frosinone dell’11 gennaio 2024, notificato il 28 gennaio 2025, di rifiuto dell’istanza di conversione del permesso di soggiorno per minore età in permesso di soggiorno per lavoro subordinato/attesa occupazione. sul ricorso numero di registro generale 4952 del 2025, proposto da Sojib Kazi, rappresentato e difeso dall'avvocato Vito Troiano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Roma, via Principe Eugenio, n. 15; Ministero dell'Interno, Questura di Roma, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede domiciliano ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Frosinone; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 febbraio 2026 la dott.ssa Silvia Simone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e per l’effetto annulla il provvedimento gravato, con salvezza degli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione, nei sensi e nei termini di cui in motivazione. Condanna l’Amministrazione al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di giudizio, che liquida in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 febbraio 2026, con l'intervento dei magistrati:
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