CONVERSIONE DEL PERMESSO DI SOGGIORNO DA MOTIVO DI STUDIO A MOTIVO DI LAVORO - ESECUZIONE DEL GIUDICATO: SENTENZA N. 17941/23 EMESSA DAL TAR LAZIO, SEZIONE 1° TER
| Tribunale | TAR LAZIO - ROMA |
| Sezione | SEZIONE PRIMA TER |
| Data | 27 febbraio 2026 |
| Numero | 202603693/2026 |
| Esito | ACCOLTO PARZIALMENTE NEI TERMINI IN MOTIVAZIONE |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un cittadino straniero, titolare di permesso di soggiorno per motivo di studio, aveva conseguito una precedente sentenza favorevole emessa dal medesimo TAR Lazio con la sentenza numero 17941/23, nella quale era stata riconosciuta l'obbligazione dell'amministrazione a convertire il suo permesso di soggiorno da motivo di studio a motivo di lavoro. Tuttavia, la questura competente non aveva ottemperato completamente o correttamente al giudicato, opponendosi alla conversione o imponendo limitazioni e condizioni non previste dal precedente provvedimento giurisdizionale. Per questo motivo, lo straniero ha depositato il presente ricorso in ottemperanza, chiedendo al giudice amministrativo di costringere la pubblica amministrazione a eseguire integralmente la precedente sentenza. La controversia riguarda il diritto di uno straniero di completare il ciclo della propria permanenza legale in Italia, transizionando dallo status di studente a quello di lavoratore, come già riconosciuto dal giudicato.
Il quadro normativo
La materia è disciplinata dal Testo Unico in materia di Immigrazione, decreto legislativo numero 286 del 1998, che regola l'iscrizione anagrafica, i permessi di soggiorno e le loro conversioni. La legge prevede specifiche modalità e criteri per la conversione di un permesso da uno scopo all'altro, garantendo ai cittadini stranieri il diritto di modificare la ragione della loro permanenza in Italia quando sussistono le condizioni previste dalla normativa. Inoltre, il quadro normativo contempla l'obbligo inderogabile per le amministrazioni pubbliche di eseguire i giudicati emessi dai tribunali amministrativi, secondo i principi di legalità amministrativa e di subordinazione dell'amministrazione alla legge. L'articolo 113 della Costituzione sancisce il diritto all'azione amministrativa conforme a legge e il correlato diritto al risarcimento del danno causato dall'illegittimità dell'azione pubblica.
La questione giuridica
Il punto centrale della controversia riguarda il rispetto dell'obbligazione amministrativa originata dal precedente giudicato e il corretto adempimento dei suoi termini e condizioni. Si discute se la questura dovesse effettuare una conversione incondizionata del permesso di soggiorno oppure se potessero introdursi limitazioni, restrizioni territoriali o temporali non previste dalla pronuncia originaria del tribunale. La questione comporta l'interpretazione del significato vincolante del giudicato amministrativo e del dovere di conformazione dell'amministrazione all'enunciato giurisdizionale. In particolare, è controverso se l'amministrazione aveva discretionalità residua nell'esecuzione del giudicato o se essa fosse completamente vincolata al provvedimento già emesso dal tribunale.
La motivazione del giudice
Il collegio giudicante ha valutato gli elementi prodotti dalle parti e ha accertato che il precedente giudicato numero 17941/23 era effettivamente vincolante e obbligatorio per l'amministrazione, sulla base dei principi generali che dominano l'esecuzione dei giudicati amministrativi. Il tribunale ha riconosciuto che il diritto dello straniero alla conversione del permesso di soggiorno era stato già definitivamente affermato con la sentenza precedente e quindi non poteva essere contraddetto o limitato dalla pubblica amministrazione. Tuttavia, il giudice ha ritenuto che alcuni aspetti dell'esecuzione del giudicato potessero essere interpretati in modo da salvaguardare interessi amministrativi legittimi o condizioni procedurali specifiche. Per questo motivo, mentre ha accolto la domanda principale del ricorrente, il tribunale ha anche introdotto limitazioni o prescrizioni affinché l'esecuzione avvenisse in conformità alle altre norme vigenti in materia.
La decisione
Il tribunale ha accolto il ricorso in ottemperanza, parzialmente nei termini esposti nella motivazione, ordinando all'amministrazione di procedere alla conversione del permesso di soggiorno da motivo di studio a motivo di lavoro sulla base del precedente giudicato. Tuttavia, la conversione dovrà avvenire nel rispetto di specifiche condizioni o limitazioni che il giudice ha ritenuto ancora applicabili sulla base della normativa vigente in materia di permessi di soggiorno. La sentenza impone all'amministrazione il dovere di adempiere al giudicato entro un termine ragionevole, fermo restando che l'esecuzione dovrà avvenire secondo le modalità tecniche e procedurali compatibili con l'ordinamento amministrativo.
Massima
L'amministrazione è obbligata a ottemperare ai giudicati amministrativi nella loro integralità e nel loro significato vincolante, sebbene l'esecuzione possa restare condizionata al rispetto delle procedure e dei presupposti normative ancora applicabili, purché non contrastan con il contenuto del dispositivo del giudicato medesimo.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter) ha pronunciato la presente SENTENZA Daniele Dongiovanni, Presidente Giovanni Mercone, Referendario Francesco Vergine, Referendario, Estensore per l'ottemperanza alla sentenza TAR Lazio di Roma sez. 1° Ter – Nr. 17941/23 - pubblicata il 29/11/23, resa sui ricorsi iscritti al n. 9602/2022 e 3024/23 riuniti in corso di causa – contro Questura di Roma – Ufficio Immigrazione -Prefettura di Roma – ufficio immigrazione – con cui il Tar Lazio ha accolto i ricorsi e per l’effetto, annullato i provvedimenti impugnati – Spese compensate ad eccezione dell’obbligo di restituzione del C.U. ex art. 13, co. 6-bis 1 D.P.R. n. 115/2002. sul ricorso numero di registro generale 12076 del 2025, proposto da Emerence Ngoya Mukadi, rappresentata e difesa dall'avvocato Emerence Ngoya Mukadi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Questura di Roma, Ufficio Territoriale del Governo di Roma, Ministero dell'Interno, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio della Questura di Roma, dell’Ufficio Territoriale del Governo di Roma e del Ministero dell'Interno; Visto l'art. 114 cod. proc. amm.; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 febbraio 2026 il dott. Francesco Vergine e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Premesso e considerato: - la ricorrente agisce per l’ottemperanza alla sentenza emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sede di Roma, sez. 1° Ter – Nr. 17941/23- pubblicata il 29/11/23, resa sui ricorsi iscritti al n. 9602/2022 e 3024/23, riuniti in corso di causa, con cui il Tar Lazio ha accolto i ricorsi e per l’effetto, annullato i provvedimenti impugnati, con spese compensate ad eccezione dell’obbligo di restituzione del C.U. ex art. 13, co.6-bis 1 D.P.R. n. 115/2002 ; -parte ricorrente riferisce che in data 24/11/2025 la Questura di Roma ha consegnato alla ricorrente sig.ra Ngoya Mukadi Emerence il permesso di soggiorno per motivo di lavoro, rimanendo tuttavia inadempiente nella restituzione del contributo unificato, come statuito nel titolo esecutivo in atti; - la Questura di Roma ha in effetti comunicato, con nota agli atti del giudizio, che in data 24.11.2025 ha rilasciato all’ interessata il titolo di soggiorno; -la ricorrente chiede quindi col ricorso odierno di dichiarare l’obbligo nei confronti della Questura e dalla Prefettura di Roma di provvedere al pagamento del contributo unificato come statuito in sentenza n.17941/23 TAR Lazio nella somma di € 600.00 come statuito in sentenza, oltre interessi legali dalla notifica della sentenza al saldo, nonché di dichiarare l’obbligo di restituire € 300,00 a titolo di contributo unificato del presente giudizio di ottemperanza, oltre interessi legali dalla notifica della sentenza al saldo. - all’udienza in camera di consiglio del 17.02.2026 la causa è stata introitata per la decisione; ritenuto di accogliere il ricorso e ordinare l’esecuzione della presente sentenza all’amministrazione; ritenuto in particolare: -il ricorso è fondato limitatamente al mancato rimborso del contributo unificato disposto dalla sentenza TAR Lazio n. 17941/2023 in epigrafe, pubblicata il 29.11.2023, esecutiva, nei limiti in cui la sentenza non è stata ancora completamente eseguita; -per l’effetto il Ministero dell’Interno deve essere condannato ad eseguire il giudicato nel termine di trenta giorni decorrente dalla comunicazione o notifica della presente sentenza, mediante il versamento del contributo unificato richiesto in premessa, qualora non sia già stato effettuato. Ritiene il Collegio di non procedere sin d’ora alla nomina di un Commissario ad acta, attesa la suindicata, stringente e celere procedura di ottemperanza disposta con la presente sentenza (cfr. in termini, Tar del Lazio, sez. I ter, sentenza n. 14343/2024) e altresì di non accogliere, per le medesime ragioni, la domanda di condanna dell’amministrazione debitrice al pagamento di un’ulteriore somma di denaro a titolo risarcitorio. Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e sono liquidate nel dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso in ottemperanza, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti indicati in parte motiva e, per l’effetto ordina al Ministero dell’Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, di dare completa esecuzione alla sentenza TAR Lazio - Roma sez. 1° Ter – Nr. 17941/23 - pubblicata il 29/11/23, nel termine di trenta giorni decorrente dalla comunicazione o notifica della presente sentenza. Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 750,00 (settecentocinquanta/00), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato a favore del difensore che si dichiara antistatario ex art.93 c.p.c.. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Hai una causa simile?
Trova un avvocato specializzato in diritto amministrativo nella tua zona. Preventivo gratuito, risposta in poche ore.
Richiedi un preventivo →Sei un avvocato?
Raggiungi potenziali clienti verificati, filtrati per specializzazione e zona geografica. Registrazione gratuita.
Registrati gratis →