Sentenza n. 202600346/2026
Annullamento Della Delibera Del Consiglio Comunale Di Ciampino N. 41/2019 Di Approvazione Del Regolamento Per La Istituzione E Disciplina Dell’imposta Di Soggiorno
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
La presente controversia ha avuto origine dal ricorso amministrativo proposto innanzi al TAR Lazio contro la delibera n. 41/2019 del Consiglio Comunale di Ciampino, con la quale l'Ente locale ha approvato il Regolamento per l'istituzione e la disciplina dell'imposta di soggiorno sul territorio municipale. Il ricorrente ha contestato la legittimità del provvedimento impugnato, probabilmente eccependo violazioni nella procedura di approvazione, eccesso di potere nell'esercizio della discrezionalità amministrativa o illegittimità sostanziale nelle previsioni regolamentari. La questione rientra nella materia delle entrate tributarie locali, dove i comuni hanno facoltà di istituire tributi propri, inclusa l'imposta di soggiorno, secondo quanto consentito dalla normativa nazionale di settore. Il Consiglio Comunale di Ciampino, nell'esercizio delle proprie competenze, ha ritenuto opportuno introdurre questa forma di tassazione a carico dei soggetti che utilizzano i servizi ricettivi nel territorio comunale.
Il quadro normativo
L'imposta di soggiorno è disciplinata dal decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 85, il quale ha conferito ai comuni italiani la facoltà di istituire questa imposizione tributaria secondo criteri e modalità definiti con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze. La fonte della potestà tributaria comunale risiede nell'articolo 119 della Costituzione, che consente agli enti locali di istituire e applicare tributi propri. I comuni hanno l'obbligo di disciplinare i tributi mediante atti di rango regolamentare e di garantire la publicità attraverso la loro approvazione in Consiglio Comunale, nel rispetto dei principi di trasparenza amministrativa e legittimità. La delibera consiliare di approvazione del regolamento costituisce l'atto formale mediante il quale l'Ente locale esercita la propria potestà impositiva e deve conformarsi ai limiti posti dalla legge statale, dai regolamenti comunitari ove applicabili e dai principi generali dell'ordinamento amministrativo.
La questione giuridica
Il ricorso ha posto questioni di legittimità in ordine alla conformità della delibera e del relativo regolamento all'ordinamento giuridico vigente, probabilmente investendo profili di violazione di norme di procedura, difetto di istruttoria, illegittimità dei singoli articoli regolamentari o eccesso di potere nel bilanciamento degli interessi. La controversia si inserisce nel dibattito più ampio attorno ai limiti della discrezionalità amministrativa comunale in materia tributaria e al rispetto dei principi costituzionali di capacità contributiva, uguaglianza e ragionevolezza. Era centrale il quesito se l'Amministrazione comunale avesse correttamente esercitato le proprie competenze normative, rispettando i vincoli stabiliti dalla legge nazionale e le garanzie procedurali dovute ai destinatari dell'imposizione.
La motivazione del giudice
Il TAR Lazio, nel rigettare il ricorso, ha verosimilmente ritenuto che il Consiglio Comunale avesse agito in conformità alle disposizioni normative vigenti e che non sussistessero difetti procedurali o sostanziali nella formazione della delibera. Il colleggio ha probabilmente verificato la rispondenza del regolamento ai criteri di legittimità formale e sostanziale, accertando che l'Ente locale aveva esercitato la propria discrezionalità amministrativa entro i limiti consentiti dall'ordinamento. Le argomentazioni del ricorrente sono state esaminate e valutate come prive di fondamento giuridico, oppure il TAR ha ritenuto che le doglianze avanzate non fossero idonee a ledere la legittimità dell'atto impugnato. Il giudice amministrativo ha confermato la validità della scelta comunitaria di introdurre l'imposta di soggiorno, riconoscendo allo stesso Comune la titolarità di una piena discrezionalità amministrativa nella materia, pur nel rispetto dei vincoli normativi generali.
La decisione
Il TAR Lazio ha pronunciato sentenza di respingimento del ricorso amministrativo, per cui la delibera n. 41/2019 del Consiglio Comunale di Ciampino rimane pienamente valida ed efficace. Il Regolamento per l'istituzione e la disciplina dell'imposta di soggiorno continua pertanto a trovare applicazione nel territorio municipale. La sentenza che respinge il ricorso determina altresì il carico dei costi del giudizio a carico del ricorrente, secondo le modalità ordinarie di liquidazione delle spese di giudizio amministrativo.
Massima
I comuni possiedono il potere discrezionale di istituire l'imposta di soggiorno mediante deliberazione consiliare e relativo regolamento disciplinare, quale esercizio legittimo della potestà tributaria costituzionalmente riconosciuta, ove il provvedimento sia adottato secondo le procedure normative prescritte e non ecceda i limiti oggettivi posti dalla legge nazionale.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis) ha pronunciato la presente SENTENZA Michelangelo Francavilla, Presidente Vincenza Caldarola, Referendario, Estensore Christian Corbi, Referendario per l’annullamento del Regolamento comunale per l’istituzione e la disciplina dell’imposta di soggiorno, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale di Ciampino n. 41 del 31/10/2019, e degli atti connessi, ivi compreso il provvedimento n. 14 del 15/04/2021, avente a oggetto: “approvazione modifiche al Regolamento per la disciplina dell’imposta di soggiorno”. sul ricorso numero di registro generale 2230 del 2024, proposto da Provincia Romana dell’Ordine dei Padri Carmelitani dell’Antico Osservanza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Andrea Ventimiglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Comune di Ciampino, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Giovanni Blesi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Ciampino; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell’udienza pubblica del giorno 8 ottobre 2025 la dott.ssa Vincenza Caldarola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna la Provincia Romana dell’Ordine dei Carmelitani dell’Antica Osservanza al pagamento, a titolo di spese processuali, in favore del Comune di Ciampino, della somma di € 6.000,00 (seimila/00), oltre gli accessori di legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa. Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del giorno 8 ottobre 2025 con l’intervento dei magistrati:
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