RIGETTO DELL'ISTANZA DI CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA (K10/570058)
| Tribunale | TAR LAZIO - ROMA |
| Sezione | SEZIONE QUINTA BIS |
| Data | 2 gennaio 2026 |
| Numero | 202600012/2026 |
| Esito | Respinto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un ricorrente ha presentato istanza di concessione della cittadinanza italiana secondo le procedure amministrative previste dalla legge italiana. L'istanza è stata rigettata dall'amministrazione competente, presumibilmente per il mancato soddisfacimento di uno o più requisiti legalmente richiesti oppure per deficienze documentali nella presentazione della domanda. Il ricorrente, ritenendo illegittimo il provvedimento amministrativo di rigetto, ha impugnato la decisione davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sezione quinta bis, proponendo ricorso per l'annullamento del provvedimento e chiedendo che gli fosse concessa la cittadinanza italiana. Il caso riguarda pertanto la corretta applicazione della normativa sulla cittadinanza e sulla valutazione dell'ammissibilità della domanda da parte dell'amministrazione.
Il quadro normativo
La concessione della cittadinanza italiana è disciplinata dalla legge numero 91 del 1992, che stabilisce i requisiti e le modalità di acquisto, perdita e riacquisto della cittadinanza, nonché le procedure amministrative per la presentazione e la valutazione delle istanze. Secondo questa normativa, la cittadinanza può essere richiesta da stranieri che soddisfino specifici requisiti quali la residenza continuativa in Italia per un determinato periodo, la capacità di integrazione, la conoscenza della lingua italiana, l'assenza di precedenti penali significativi e il possesso dei requisiti morali e civili necessari. L'amministrazione competente, nel valutare le istanze, deve applicare rigorosamente i criteri legali e ha facoltà di rigettare le domande che non soddisfino i presupposti normativi, con un provvedimento motivato che esponga i motivi del rigetto.
La questione giuridica
La controversia si incentra sulla legittimità amministrativa del provvedimento di rigetto, ossia sulla corretta applicazione della norma e sulla congruità della motivazione fornita dall'amministrazione. Il ricorrente contestava verosimilmente che il rigetto fosse stato adottato in modo illegittimo, invocando violazione di legge, sviamento dal fine, difetto di istruttoria o insufficienza di motivazione. Emerge la tensione tipica di questo contenzioso: da un lato il diritto dell'amministrazione a valutare discrezionalmente il merito delle istanze entro il perimetro normativo, dall'altro il diritto del ricorrente a che tale valutazione sia effettuata correttamente e con motivazione completa e coerente.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale, nell'esaminare il ricorso, ha valutato se l'amministrazione avesse correttamente verificato il soddisfacimento dei requisiti normativi e se avesse fornito una motivazione adeguata e logicamente coerente per il rigetto. Il collegio giudicante ha presumibilmente accertato che i presupposti di fatto invocati dal ricorrente non erano sufficienti a sovvertire la valutazione amministrativa oppure che l'amministrazione aveva correttamente rilevato l'assenza di uno o più requisiti legalmente prescritti. Il giudice amministrativo, nel sindacare il provvedimento, ha sottoposto a controllo la legittimità formale e sostanziale della decisione, verificando che la motivazione fosse precisa e non manifestamente irragionevole, e ha concluso che le ragioni addotte dall'amministrazione resistevano al sindacato giurisdizionale.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha respinto il ricorso proposto dal ricorrente, confermando così la validità e la legittimità del provvedimento amministrativo di rigetto dell'istanza di cittadinanza. Con questo esito, la domanda di concessione della cittadinanza italiana rimane rigettata e il ricorrente non acquisisce la cittadinanza richiesta, restando in posizione di straniero secondo l'ordinamento italiano. Il provvedimento di respingimento del ricorso non comporta compensazione delle spese, come usualmente avviene nei giudizi amministrativi, e la decisione è impugnabile secondo le procedure di gravame previste dalle norme sul processo amministrativo.
Massima
L'amministrazione competente dispone di ampi margini di valutazione discrezionale nel rigetto di istanze di cittadinanza qualora riscontri il mancato soddisfacimento dei requisiti normativi, e il relativo provvedimento è legittimo se motivato in modo logico e coerente secondo i parametri di legge.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis) ha pronunciato la presente SENTENZA Floriana Rizzetto, Presidente Enrico Mattei, Consigliere, Estensore Antonietta Giudice, Primo Referendario per l’annullamento del decreto del Ministero dell’Interno n. -OMISSIS- del 7 gennaio 2020, con il quale è stata respinta la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata dal ricorrente in data ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992; sul ricorso numero di registro generale 3163 del 2020, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Alessandro Remini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, piazza Giuseppe Mazzini 8; Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell’udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2025 il dott. Enrico Mattei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore del Ministero dell’Interno, complessivamente liquidate in € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre oneri ed accessori di legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
Hai una causa simile?
Trova un avvocato specializzato in diritto amministrativo nella tua zona. Preventivo gratuito, risposta in poche ore.
Richiedi un preventivo →Sei un avvocato?
Raggiungi potenziali clienti verificati, filtrati per specializzazione e zona geografica. Registrazione gratuita.
Registrati gratis →